Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 438 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 438 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 31 marzo 2022 la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza di concessione dell’indulto presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione a pena inflittagli con sentenza della stessa Corte di appello in data 24 settembre 201 (irrevocabile il 12 gennaio 2021) per il reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 o 1990, n. 309, esclusa l’aggravante dell’associazione armata.
Con la predetta istanza, era stato evidenziato che l’individuazione del tempus commissi delícti, demandato al giudice dell’esecuzione, stante la mancata esatta individuazione in sede di cognizione, doveva tenere conto che il delitto non poteva dirsi commesso in epoca successiva al 2 maggio 2006 in ragione dell’avvenuto arresto di COGNOME in data 19 aprile 2006.
La Corte torinese ha rigettato la richiesta in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da ricorrente, la misura cautelare era stata eseguita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE il 10 maggio 200 mentre il 19 aprile 2006 era stata emessa e depositata l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Essendo cessata la permanenza nella data indicata, era preclusa l’applicazione dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha dedotto mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla data di cessazione della permanenza del reato.
La Corte di appello avrebbe omesso completamente di motivare in punto di individuazione della data di cessazione della permanenza del reato per il quale RAGIONE_SOCIALE ha riportato condanna.
I giudici di merito sarebbero venuti meno all’obbligo su di essi gravante di accerta l’effettiva data di consumazione del reato; obbligo che ricade anche in capo al giudic dell’esecuzione.
In particolare, non sarebbe stata presa in considerazione, la circostanza che, anche se l’arresto del ricorrente è avvenuto il 10 maggio 2006, «già all’epoca della formulazion dell’imputazione da parte del giudice per le indagini preliminari in sede di emissione ordinanza di custodia cautelare in carcere, si ritiene sia stato cristallizzato il momento i avrebbe dovuto cessare la permanenza del reato».
Nel caso specifico, inoltre, l’arresto dei coimputati di RAGIONE_SOCIALE era avvenuto nel mese di apr 2006.
La mancata considerazione di tale elemento e l’omessa adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero indicative del vizio denunciato.
i
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
In tema di amnistia e indulto, l’art. 672 cod. proc. pen. richiama l’art. 667, comma cod. proc. pen.
Pertanto, contro il relativo provvedimento assunto in sede di richiesta formulata d condanNOME o dal Pubblico ministero è previsto il particolare mezzo di reclamo, costituit dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti de difesa, secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1439 d 05/03/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 04/03/1994, COGNOME, Rv. 196874; Sez. 5, n. 1235 del 20/09/2002, dep. 2003, lucci, Rv. 223126).
La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta ne caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cu all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell’ esecuzione – sia questi abbia deciso “de plano” ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia ch abbia provveduto irritualnnente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualifica l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 de 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 e Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061).
Con specifico riguardo alla materia coincidente con quella qui esaminata, va ribadito l’orientamento secondo cui, «in materia di applicazione dell’amnistia e dell’indulto, avvers provvedimento del giudice dell’esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., invece, irritualmente, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (In applicazione del princip Corte ha qualificato come opposizione il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, e conseguentemente disposto la restituzione degli atti a quest’ultimo)» (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, COGNOME Torre, Rv. 263975; Sez. 1, n. 629
del 04/11/2014, Citarella Rv. 262877; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, COGNOME, Rv. 239730).
Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dall Corte di appello in materia di indulto avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Operando, tuttavia, il principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazio proposto non deve essere dichiarato inammissibile potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Discende che, riqualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Torino affinché provveda sull’opposizione proposta ai sens dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 02/11/2022