Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/01/1998
avverso l’ordinanza del 25/07/2023 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricors
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 25 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Perugia, in parzia accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, ha annullato limitatamente delitto di cui all’art. 73 d.p.r.309/90 l’ordinanza del Giudice per le indagini prelimi Tribunale di Terni che il 7/7/2023 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confron di NOME, ed ha confermato, invece, la misura in relazione al delitto di rapin aggravata commesso ai danni di NOME COGNOME percosso e minacciato al fine di ripianare
un pregresso debito per l’acquisto dello stupefacente, e poi spogliato e privato del telefo cellulare della fidanzata NOME
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo:
2.1. GLYPH Illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione, laddove la registrazi di un colloquio tra la COGNOME e la fidanzata del ricorrente, effettuata da questa all’insaput prima, è stata ritenuta inidonea ad attenuare la gravità degli indizi a carico del ricorr desunta dalle dichiarazioni del COGNOME e della stessa COGNOME, in quanto le poche parole quest’ultima emerse dalla registrazione non indicavano il nome della persona che aveva percosso il Despa, e comunque non negavano la presenza del COGNOME in occasione del fatto. Ad avviso del ricorrente, invece, dovrebbe riconoscersi nel COGNOME la persona oggetto del colloquio e quindi, dovrebbe escludersi la sua responsabilità in relazione all’episodio di cui si tratta.
2.2. COGNOME Illogicità della motivazione per contraddittorietà “estrinseca”, laddove si è riten la Basilici attendibile in relazione al delitto di cui al capo B) e non in relazione al delitto
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vi motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei grav indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natu giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguat delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diri governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976).
4.1. GLYPH Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del COGNOME in ordine alla rapina posta in essere ai danni di NOME COGNOME e della sua fidanzata NOME COGNOME in quanto fondate sulle convergenti dichiarazioni delle persone offese, che han entrambi riferito, senza incorrere in contraddizioni evidenti, che era stato il COGNOME a chie al Despa di appartarsi con lui, e poi era sopraggiunto il coindagato NOME COGNOME che, insieme ricorrente, aveva percosso e minacciato la predetta persona offesa, COGNOME quale era stato infine sottratto il telefono cellulare della COGNOME. Senza inc:orrere in alcun vizio logico il Trib riesame, pertanto, ha ritenuto che, anche a voler riconoscere nel COGNOME la persona di cui l fidanzata di questo e la COGNOME parlavano nel corso della conversazione registrata dalla prim comunque ne risulterebbe confermata la presenza sul posto nelle circostanze sopraindicate.
4.2. GLYPH Quanto al secondo motivo di ricorso, nessuna contraddizione può ravvisarsi nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, laddove questa, rilevando che la COGNOME aveva indicato in Al Jabouri la persona che aveva consegnato un pacchetto di “fumo” del costo di 400,00 euro, ha ritenuto tali dichiarazioni idonee ad attenuare la gravità indiziaria nei con del COGNOME in relazione alla cessione dello stupefacente, ma tali da non elidere la grav indiziaria in ordine alla partecipazione anche del COGNOME alla rapina, in concorso con l’Al COGNOME per recuperare il denaro della cessione di cui si tratta.
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del r consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. pr pen.