Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
E’ presente l’avvocato COGNOME foro INDIRIZZO in difesa di COGNOME NOME il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che ha disposto nei confronti di COGNOME NOME misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando vizio di motivazione, atteso che il Tribunale non addebita alcuna specifica condotta al COGNOME, il quale si trovava al di sopra del muretto ove, secondo quanto ricostruito dagli operanti, si trovavano coloro che confezionavano le dosi di droga, mentre al di sotto si trovavano coloro che cedevano al dettaglio le dosi agli acquirenti. In realtà, è ben plausibile – secondo la difesa – che l’indagato, quale “cliente abituale” o quale conoscente di vecchia data dello COGNOME (coindagato) si sia intrattenuto al di sopra del muretto, senza essere coinvolto nell’attività d spaccio, come dallo stesso dichiarato.
Il difensore dell’indagato ha depositato memoria scritta. con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con l’unico motivo dedotto, la difesa del ricorrente svolge una non consentita censura di merito, riproponendo la versione dei fatti resa dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia, in tal modo pretendendo di sollecitare dinanzi a questa Corte di legittimità una nuova e diversa ricostruzione della vicenda, secondo la quale il prevenuto si trovava sul posto solo in quanto acquirente di sostanza stupefacente.
E’ bene ribadire che. in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, s il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di
contro
llare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001).
Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini de misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisit della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell’indagine e della gravità degli indizi a carico d COGNOME, costituiti dai risultati di una lunga osservazione (quasi due ore) da parte degli operanti, i quali – secondo quanto riportato – avevano avuto modo di osservare direttamente l’intera dinamica di spaccio ed apprezzare una suddivisione di ruoli da parte di più soggetti, fra i quali l’odierno ricorrente, il quale veniva v affacciato ad un muro con funzioni di vedetta e controllo dello spaccio al minuto, che avveniva poi nell’area sottostante, al di sotto del cavalcavia.
In tale prospettiva, appare manifestamente infondato il rilievo della difesa, secondo cui il Tribunale non avrebbe addebitato alcuna specifica condotta al COGNOME, a fronte di un’ordinanza che ha dettagliatamente descritto le modalità di coinvolgimento del prevenuto nell’illecita attività oggetto di indagine, con particolare riguardo alla prolungata presenza del prevenuto nell’area in cui avvenivano le singole cessioni, circostanza legittimamente ritenuta indicativa, a livello di gravità indiziaria, del suo inserimento nel gruppo di spaccio in questione, nei termini dianzi accennati.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp cod. proc. pen.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente /