Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
esaminato il provvedimento impugnato, i ricorsi presentati da NOME COGNOME nonchè i docu inviati con PEC 1’8 maggio 2024, alle ore 17:26;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la NOME il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse dell’imputati;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE che si sono riportati ai motivi di ricorso c l’accoglimento, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame del RAGIONE_SOCIALEo Calabria ha confermato l’ordinanza del 3 ottobre 2023 del Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo Calabria che aveva applicato NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al deli previsto dell’articolo 416 – bis c.p.. Secondo l’ipotesi accusatoria contenuta nel capo di imputazione provvisorio, all’indagato viene ascritta la partecipazione, in COGNOMEtà di dirige organizzatore della articolazione mafiosa ‘ndranghetista riferibile al territorio di Archi, parte del associazione mafiosa con nome omonimo operante sul territorio della provincia di RAGIONE_SOCIALEo Calabria, con organo di vertice denominato ‘Provincia’, associazione che si avvale dell forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omer che ne deriva.
Da pagina 4, l’ordinanza riporta i principali temi difensivi sviluppati nella richiesta di Si tratta della contestazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, relative a fatti ac nel 2014, totalmente prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione all’in sostanzialmente inconferenti nel merito ed in NOME caso provenienti da un NOME che era stat smodato assuntore di cocaina al tempo e pertanto scarsamente credibile. Ulteriore contestazione riguardava il coinvolgimento dell’indagato nella estorsione ai danni di tal COGNOME per l’acqu o comunque la gestione di un distributore di carburante. Tale vicenda si connotava per l difficoltà ricostruttiva (essendo ipotizzabile altresì una normale transazione commercia nonché per l’incertezza nel riferimento ai soggetti coinvolti tanto che per lo stesso fa un’altra indagine, gli autori non erano stati individuati, nemmeno nella persona di tal NOME COGNOME che avrebbe dovuto avere il ruolo di artefice dell’estorsione.
Nell’ordinanza, a pg.4 e 5, si riporta la deduzione difensiva in relazione ad una ulteriore tes che era stata posta a fondamento dell’ordinanza impugnata” , la conversazione captata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’8 maggio 2018, nel corso della NOME il primo riferiva contatti di NOME COGNOME COGNOME a trovare un accordo con non meglio identificat persone. Sennonché, si contestava dalle difese, , i tabulati telefonici non Lavevano evidenziato alcuna ~lata tra COGNOME COGNOME COGNOME nonostante il primo !nel corso della conversazione dicess all’interlocutore di essere contattato dall’indagato più di 10 volte al giorno. Ciò dimostra ch potesse essere l’indagato a fare le chiamate tanto più che il COGNOME aveva indicato tal “NOMENOMENOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME alla RAGIONE_SOCIALE malavitosa di cui egli era esponente L
In relazione all’aggressione patita il 20 luglio 2019 da tal NOME COGNOME all’uscita pubblico esercizio, la difesa dell’indagato, anche a mezzo di indagini difensive, dimostrava c nella vicenda NOME COGNOME aveva solamente inteso svolgere il ruolo di paciere e non di mediatore.
Prive di riscontri erano altresì le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME nel corso dell’interrogatorio 7 gennaio 2021, dichiarazioni che attribuendo un ru associativo all’indagato erano in contrasto con dichiarazioni precedenti e successive rese del stesso collaboratore in cui NOME COGNOME non veniva menzionato.
In NOME caso, se anche fossero ritenuti integrati i presupposti di una partecipazione associa mai potrebbe configurarsi un ruolo dirigenziale o apicale non potendosi desumere da alcuna circostanza un quid pluris COGNOMEficante in tal senso.
Da pagina 7 a pagina 9 l’ordinanza ricostruisce l’origine dell’indagine ed i precedenti giudi della RAGIONE_SOCIALE i cui membri sono stati ripetutamente attinti da sentenze di condanna pe ipotesi associativa nei procedimenti RAGIONE_SOCIALE, Padrino, RAGIONE_SOCIALE ed Epicentro.
Le pagine successive (pg.10-22) entrano in media res trattando delle specifiche circostanze dalle COGNOME viene desunta la partecipazione associativa, con funzione apicale, di NOME COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In primo luogo, vengono menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME il NOME indica che gli ‘eredi sul territorio’ del boss NOME COGNOME fossero i gen costui nonché i figli del fratello NOME, NOME e NOME COGNOME, indicato come ‘reggente’
Quale seconda circostanza, sono riportate (pg.11) le risultanze investigative di a procedimento (indagine “RAGIONE_SOCIALE“) in relazione ad un episodio di aggressione ai danni di u protégé della RAGIONE_SOCIALE consociata ai COGNOME, nel corso del NOME aveva subito percosse l’indagato stesso. Vengono analizzate le ripercussioni, nell’ambiente malavitoso, della vicenda che aveva generato clamore tale da indurre alla convocazione di un summit dei vertici delle famiglie malavitose che si erano sentite ‘offese’ dall’affronto, summit al NOME aveva partecipato anche NOME COGNOME NOME esponente di vertice della propria RAGIONE_SOCIALE.
Alle pagine 14 e 15 viene quindi riportato il contenuto di una conversazione tra NOME (COGNOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (cognato dell’indagato), esponenti rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE omonima e della RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Quale ulteriore elemento a carico di NOME COGNOME, a pagina 15 viene riportata una vicenda estorsiva relativa ai pagamenti pretesi ed ottenuti nei confronti dell’esercente di una pomp benzina in cui il ruolo dell’indagato, seppure successivo alla conclusione dell’accordo estors era funzionale alla gestione del rapporto conseguente.
Infine, tra pagina 20 e pagina 22 vengono riportate le dichiarazioni di tal NOME COGNOME da altro procedimento (“Gambling”), sul coinvolgimento di NOME COGNOME nella gestione di una attività di betting online e sull’atteggiamento intimidatorio ed estorsivo implicito da costui promanante, per conseguire la prosecuzione dell’attività.
Le pagine seguenti dell’ordinanza, fino a pg.33, sono dedicate all’analisi del materi menzionato ed alla confutazione delle difese avanzate nell’istanza di riesame dall’indagato. pagina finale dell’ordinanza è quindi dedicata all’analisi delle esigenze cautelari ed al dispo di rigetto del gravame.
L’indagato ha presentato due ricorsi per Cassazione avverso il provvedimento di rigetto.
2.1 Il primo, a firma dell’AVV_NOTAIO, deduce con un primo motivo violazion di legge in relazione alla valutazione delle prove nonché travisamento per omissione motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica (cioè, tutti i vizi motivazio sugli elementi addotti a fondamento della misura cautelare.
Il motivo viene introdotto da due preliminari considerazioni, l’una relativa alla incensura ed assenza di carichi pendenti o precedenti di qualsiasi sorta a carico dell’imputato, e l’al fatto che ciascuno degli elementi ritenuti rilevanti dal Tribunale del riesame provenissero d indagini in altro procedimento (c.d. Epicento) esitato nella condanna del fratello dell’od ricorrente, NOME COGNOME per il suo ruolo di vertice nella RAGIONE_SOCIALE controllata da RAGIONE_SOCIALE. Nonostante tale precedente, nessun addebito era mai stato mosso a NOME NOME alcun procedimento penale. I giudici cautelari non si sono pertanto confrontati in mani adeguata con la preesistenza degli elementi posti solo ora a carico del ricorrente né con il f che il medesimo ruolo oggi contestato sia stato già giudizialmente ‘assegnato’ ad altro sogget della RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, va ritenuta apparente e manifestamente illogica la giustificazione fornita a pagina dell’ordinanza in ordine alla rivalutazione ‘postuma’ del materiale già acquisito, con evid circolarità argonnentativa che affligge l’ordinanza. Apodittica è altresì l’affermazione pluralità di ‘fonti di prova eterogenee’, che non trova riscontro negli atti e che con indefinitezza del ruolo del ricorrente.
Ulteriore profilo critico è la mancanza di valutazione della credibilità soggetti collaboratore di giustizia NOME COGNOME nonostante specifiche doglianze formulate con ricorso per riesame.
Frutto di travisamento è poi l’interpretazione fornita alle dichiarazioni del predetto l indica (verbale 10.12.2020) prima i generi di ‘NOME NOMENOME COGNOME nuovi rappresentanti di t la RAGIONE_SOCIALE COGNOME lasciando poi ad una indicazione generica e non conclusiva la definizione de ruolo dei figli di NOMENOME Negli interrogatori successivi, il ruolo di NOME è definito in del tutto generica ed insufficiente.
Travisato è pure il significato della conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME ch riferiva al fratello NOME NOME non a NOMENOME NOME NOME caso, la conversazione in questione n ha alcuna valenza dimostrativa di un ruolo apicale così che appare del tutto illogica ed apodit l’affermazione della progressiva espansione del ruolo del giovane all’interno della RAGIONE_SOCIALE.
Anche in relazione alla sussistenza ed alla partecipazione di NOME COGNOME al summit successivo all’aggressione ai danni di COGNOME e dello stesso NOME COGNOME, l’ordinan impugnata è gravemente carente poiché non vengono individuate le fonti di conoscenza del COGNOME che della riunione mafiosa riferisce de relato, solo dopo essere stato attinto da misura cautelare in cui tale episodio veniva riferito. La stessa fonte del COGNOME, tal COGNOME, presente al summit mentre risulta per tabulas che NOME non fosse tra i partecipanti.
Quanto all’episodio dell’estorsione relativa alla pompa di benzina, la misura cautelare, riferendo le parole di una conversazione intervenuta fra altri appartenenti alle cosche regg RAGIONE_SOCIALE‘ della RAGIONE_SOCIALE, nel corso della NOME un rappresentante dichiara ‘poi glielo a NOME, NOME passare, parlano si aggiuntano’, non spiega affatto le ragioni per cui tale dovrebbe essere idonea a dimostrare la ritenuta intraneità dell’indagato alla ‘ndrina di Archi le funzioni indicate, tanto più che tale ruolo è stato riconosciuto in capo al fratello NOME all’interno della consorteria.
Altrettanto inconferente è l’episodio raccontato dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME che si riferisce ad un fatto del 2013/2014 e che esula addirittura, sia per ragioni temporal contenutistiche, dal perimetro della contestazione e che non è stata in NOME caso preceduta d una valutazione circa la credibilità intrinseca ed estrinseca del propalante.
2.2 L’ulteriore motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all’esistenza esigenze cautelari e della ‘doppia presunzione’ nonché la carenza ed illogicità manifesta del motivazione sul punto del significativo lasso temporale tra l’adozione del provvedimento genetic e l’epoca di commissione dei reati contestati. Non può prendersi in considerazione, si sottolin la natura ‘aperta’ della contestazione a fronte di specifici episodi collocati tra il 2014 ed con conseguente assenza, per quasi un quinquennio, di episodi salienti da parte di NOME incensurato e privo di carichi pendenti.
Il secondo ricorso, a firma degli avvocati COGNOME COGNOME deduce innanzitutto vizio legge e di motivazione in relazione alla mancanza di riscontri esterni di natura individualizz alle dichiarazioni rese da COGNOME ex art. 210 c.p.p.
Viene censurata in particolare la ricostruzione dell’aggressione al COGNOME ed allo stesso COGNOME e degli sviluppi conseguenti, contestando la tesi della successiva riunione e del partecipazione alla stessa dell’indagato in base alle considerazioni già sviluppate nella memor depositata in sede di udienza di riesame e che il tribunale ha ignorato.
A pagina 10 del ricorso si censura la genericità delle dichiarazioni rese il 7 gennaio 2021 da NOME in ordine alla reggenza ed alle relazioni di NOME COGNOME con NOME COGNOME mentre nelle pagine successive si contesta la valorizzazione, in assenza di riscontri esterni, dichiarazioni di NOME COGNOME. A pagina 14 viene trattato il tema del contributo dell’inda nell’estorsione ai danni dei gestori della pompa di benzina,mentre nella successiva pagina 1 vengono contestati gli elementi desumibili dalla telefonata dell’8 maggio 2018 tra NOME COGNOME. Il ricorso si conclude con il riferimento ai principi giurisprudenziali in ma partecipazione per delinquere di stampo mafioso ed agli standard richiesti per la relativa pro che nel caso concreto non possono considerarsi soddisfatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va valutata l’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa NOME COGNOME in limine litis, sulla NOME il Collegio si è espressamente riservato all’esordio dell’udienza.
Come indicato in intestazione, si tratta di documenti inviati per posta elettronica il pomer antecedente l’udienza, debitamente stampate e presentate in udienza.
Detti documenti sono da ritenersi inutilizzabili per tardivo inoltro e, conseguentemente, possono essere oggetto di esame in questa sede. Invero, nel procedimento trattato in sede di legittimità con il c.d. “Rito Covid”, i documenti (nuovi o comunque non presenti in atti) c difesa intenda produrre al fine di chiederne la formale acquisizione per la loro success utilizzazione ai fini della decisione, vanno trasmessi alla Cancelleria della Corte di cassazion mezzo di posta elettronica certificata, improrogabilmente “entro il quinto giorno anteceden l’udienza”, poiché detto termine, previsto dall’art. 23, connnna 8, d.l. n. 137 del 2020, conv
parte qua senza modificazioni – in I. n. 176 del 2020, per il deposito delle conclusioni favorevole di quello di “quindici giorni prima dell’udienza” previsto dall’art. 611 cod. pro – nel testo vigente prima della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 – per il deposito d nuovi e memorie) ha, in difetto di una specifica disciplina riguardante le produzioni document natura generale(5, z. 2 -, GLYPH “Hzt- GLYPH ,L,7 in X , GLYPH v · GLYPH 1 14) ·
Si tratta di un termine che non è solo diretto ad assicurare il contraddittorio, ponen controparte nella condizione di conoscere i temi del decidere prima dell’udienza, al fine di poter eventualmente replicare in maniera pertinente. La sua finalità risiede anche nel consentire giudice l’analisi e la valutazione del materiale offerto ed è come tale inderogabile.
Nel merito i ricorsi risultano fondati. I motivi possono essere trattati unitaria prevalendo i profili relativi ai vizi della motivazione, in relazione alla sufficienza indizi
Secondo la prospettazione fatta propria dal provvedimento impugnato (pg.23), una serie di elementi probatori raccolti nel tempo e relativi a vicende pregresse, seppur già rit insufficienti in epoca anteriore a giustificare la prosecuzione dell’attività di indagine nei dell’indagato per estorsione o associazione per delinquere di stampo mafioso, vanno ora reinterpretati e valorizzati alla luce di sopravvenienze investigative recenti costitui dichiarazioni rese nell’ambito di una collaborazione di giustizia di ampio respiro da tal NOME COGNOME.
Questi, sentito nel corso di due interrogatori a cavallo tra fine 2020 ed inizio 2021 conf che il riferimento emerso in altra indagine (RAGIONE_SOCIALE, poi confluita nel procedimento Epicen alla sussistenza di rapporti con ‘quelli di NOME NOME‘ si riferiva ai ‘successori’ del capo NOME COGNOME, cioè i generi NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché i nipoti (figli del frate NOME COGNOME), NOME e NOME, giungendo a definire questi ‘reggente’ della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza della carcerazione all’epoca del fratello NOME.
Ciò consente, secondo l’argomento posto a base della decisione impugnata, di dare una “quadra interpretativa”, “consentendo di strappare definitivamente il velo di indefinitezz una serie di “pietre di inciampo di innegabile rilevanza mafiosa” a carico dell’imput consentendo così “di percepire -finalmente- con nitidezza i contorni del contributo dello ste al consolidamento del potere della RAGIONE_SOCIALE di riferimento sul territorio reggino” (pg.24).
E le ‘pietre d’inciampo’ (se è consentito utilizzare in questo contesto, con il ris banalizzarla, tale locuzione che si riferisce a ben più drammatiche vicende che si inseriscono quadro della shoah) sarebbero costituite (i) dalla partecipazione dell’indagato ad una riuni mafiosa, risalente al 2019, in cui si decise la risposta da dare ad uno sgarro subito dalla co (ii) dall’interessamento in una vicenda estorsiva concernente la gestione di una pompa d servizio, nonché (iii) da un episodio relativo alla chiusura di un punto scommesse.
La Corte ritiene che i rilievi critici formulati dalle difese alla ricostruzione c dall’ordinanza impugnata colgano correttamente quella che è la principale debolezza del provvedimento e, in generale dell’impostazione adottata.
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L’elemento coagulante delle dichiarazioni di COGNOME, ritenuto sufficiente a consolidare e rilevanza probatoria agli elementi indiziari a carico di NOME COGNOME risulta in verità ini alla funzione attribuitale, per almeno due ragioni.
In primo luogo, alla deposizione di COGNOME può essere riconosciuto valore solo relativ dovendosi escludere, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che possa costituire il fondamento per la ricostruzione di quel ‘patrimonio conoscitivo condiviso’ evocato anche dal AVV_NOTAIO Procuratore in udienza, non può ritenersi consolidato nel cas concreto. Infatti, la sussistenza di una conoscenza condivisa di circostanze rilevanti in tant essere valorizzata, ai fini di una chiamata di correo -come frequentemente avviene- ovvero NOME testimonianza, solo laddove si possa parlare effettivamente di circostanze che il propalante fos in grado di conoscere, direttamente o mediatamente, per la propria posizione all’interno del associazione per delinquere su cui riferisce. In tali casi, si è affermato (Sez. 1, n. 282 20/02/2018 Miceli Rv. 273344 – 01) che l’appartenenza ad un sodalizio comune, dotato di proprie regole di accesso e COGNOMEficato dalla necessità, per la propria operatività, dello sca di informazioni e della condivisione di conoscenze, anche relative alla struttura di comando ai ruoli ricoperti dagli altri consociati, possa costituire la premessa di un affidabile co conoscitivo.
Sennonché, tale approdo ermeneutico necessita di precisazione ed affinamento laddove, come nel caso di specie, il contributore, sotto forma di collaboratore di giustizia, non appar direttamente al sodalizio criminoso in relazione al NOME riferisce, ma ad una ‘RAGIONE_SOCIALE‘ diffe non necessariamente rivale, ma comunque ‘altra’. In tal caso, di patrimonio conoscitivo condivis non può parlarsi, dovendosi degradare il valore del contributo del propalante ad un live inferiore. Si è così precisato (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020,Domicoli,Rv. 280241 – 01) che dichiarazioni provenienti da NOME appartenente ad altro sodalizio criminoso posson assumere rilievo probatorio ove supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto c notizia riferita costituisca, effettivamente, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, deriv da un flusso di informazioni attinenti a fatti di interesse per gli associati, indipendent dalla escussione della fonte da cui sono promanate le informazioni. Tale è la situazione n corrente caso, poiché COGNOME appartiene, da quanto si apprende dal provvedimento, alla RAGIONE_SOCIALE capeggiata da COGNOME, e non alla RAGIONE_SOCIALE arcota dei COGNOME. La assenza di elementi di verifica o di riscontro, non presenti nel caso o comunque non ostesi, priva l’elemento indiz di forza dimostrativa sufficiente.
A tale deficienza sul piano metodologico, si aggiunge, a fragilizzare ulteriormente dichiarazioni di COGNOME, una carenza di carattere contenutistico. Infatti, da un lato, ci tr dinnanzi ad un materiale estremamente rarefatto, sintetizzabile in una vaga ‘aggiunta’ dei d fratelli COGNOME COGNOME vertici, dopo l’indicazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, da parte collaboratore di giustizia; d’altro lato, si tratta di dichiarazioni il cui contenuto non s allo standard posto dalla sentenza ‘Modaffari’, vale a dire ai requisiti perimetrati in materia sentenza delle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889. Senza la necessità di ripercorrerne in questa sede l’intero iter argomentativo, estremamente ampio, sia sufficien
ricordare, per i fini che qui interessano, che la sentenza partiva dall’esigenza di chiarir mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (anche in quel caso si trattava ‘ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisc idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, te conto della formulazione dell’art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato. In tale dopo aver dichiarato la necessità di superare tanto la teoria organizzatoria, che parte d premessa della sufficienza dell’affiliazione, quanto quella causale, che quell’elemento rit rischia di svalutare aprioristicamente, il Collegio ritenne necessario ribadire l’orientamen erano pervenute le Sezioni Unite n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, secondo cui va considerato partecipe dell’organizzazione criminale l’affiliato che “prende parte” attiva al feno associativo. La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un’attivazione fat favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condott si sostanzia nel “prendere parte”.
Se questi sono in principi cui l’interpretazione del fenomeno associativo deve attenersi, e valgono anche per la fase preliminare delle indagini ed ai fini della emissione della mi cautelare (come avveniva nella sentenza S.U. Modaffari, peraltro), è necessario che si superi generica allegazione della affiliazione (che nel caso di specie, in presenza di un trent incensurato pare collegata più che altro alla appartenenza familiare) e si espliciti il con concreto di una condotta che viene descritta addirittura come dirigenziale, in virtù delle p di COGNOME ma in assenza di concrete sue manifestazioni.
Tali infatti non possono essere certamente considerate né l’incontro con NOME COGNOME, risalente al 2013 o 2014, per risolvere questioni attinenti alla gestione di un punto scommess né successivi presunti sviluppi di una carriera criminale tutta da dimostrare.
Quanto al primo episodio, riferito dal collaboratore di giustizia NOME, esso è troppo risal distaccato dagli altri da poter essere indicativo di una qualche colleganza malavitosa di NOME COGNOME, appena ventenne all’epoca dei fatti, che nel frangente si limitò ad accompagnare i diretto interessato mantenendo un atteggiamento del tutto passivo e silente, pur non negando il proprio interesse. Un atteggiamento sostanzialmente neutro e remissivo, che non aveva indotto NOME a mutare la propria decisione di interrompere l’attività che si era rivelat profittevole.
Né concretezza maggiore ai fini della definizione della presunta leadership mafios dell’imputato ha il ruolo ritagliato a costui nell’ordinanza nella vicenda estorsiva della s di servizio. Sulla base della sola anodina frase pronunciata da NOME COGNOME ad NOME COGNOME (“Poi gli ho detto io a NOME NOME passare, parlano, si aggiustano”) nel quadro estorsione che risulta non perseguita nemmeno nei confronti dell’estorsore (COGNOMECOGNOME, pretende di desumere il ruolo verticistico di NOME COGNOME, sull’assunto che il capo non occupi della conclusione della estorsione ma, se mai, in caso di necessità, intervieéx post, per mediare sull’entità del pretium criminis. Si tratta tuttavia di un argomento addirittura contradittorio, che dà per scontato ciò che dovrebbe dimostrare. Esso non considera che NOME
COGNOME non era comparso in precedenza in tale vicenda estorsiva né in altre conversazioni e che l’invito a farsi da parte (‘NOME passare’) parrebbe addirittura s avvallare la tesi che NOME COGNOME fosse stato coinvolto con il ruolo di mediat caratura particolarmente elevata.
Quest’ultimo aspetto pare delinearsi anche nella vicenda COGNOME, ove l’indagato, c presente al pestaggio di un imprenditore protetto dalla consorteria di cui dovreb leader (o comunque un reggente o un esponente di vertice), cerca di intervenire in dell’aggredito ma viene spinto malamente e finisce per allontanarsi senza reazion verrebbe da dire, senza dignità o comunque senza alcuna delle conseguenze che ci si p attendere da quello che è descritto come un capomafia. Né si spiega perché quello c profilato come un leader debba poi attendere un summit differito nel tempo per rispondere all’onta che avrebbe dovuto essere, ancor prima che familiare, propria personale e da richiedere da parte sua un’azione dimostrativa della ragione per cui gli ven riconosciuto il ruolo di vertice.
Nulla di tutto questo nella ordinanza impugnata che suffraga la versione di u summit sostenuta da chi (COGNOME) non poteva avervi partecipato e che riferisce circostan dal cognato NOME COGNOME, non presente al summit (pg.27).
Da quanto esposto, pur a fronte di un notevole sforzo espositivo e ricostruttivo d tracce probatorie rarefatte nel tempo, permane una insufficienza indiziaria sull’effett di una leadership percepibile come tale all’esterno ed all’interno del sodaliz assolutamente necessario per l’esercizio del comando (Sez. 6, n. 40530 del 31/ Abbinante Rv. 271482; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255132) non p s certamente ritenersi sufficiente, tanto più in presenza di altri pretendenti (i nom COGNOME) il nome di RAGIONE_SOCIALE a garantire, nella consorteria, il rispetto dovuto al cap
La motivazione del provveduto impugnato raggiunge il livello dell’ipotesi ricostrutti riesce, per quanto detto, a dimostrare effettivamente l’esercizio del ruolo ed ancor partecipazione alla associazione da parte di NOME COGNOME e tanto meno di un suo sign riconoscimento esterno.
Per queste ragioni, appare necessario l’annullamento dell’ordinanza del Tribun Libertà ed il rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo competente ai sensi dell’art.309 comma 7, c.p.p., mandando altresì alla Cancelle adempimenti di cui all’art.94 comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALEo C competente ai sensi dell’art.309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempi all’art.94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 9 maggio 2024
Il Consigliere r latore
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Il Presidente