Individuazione fotografica: valore probatorio e limiti del ricorso
L’individuazione fotografica rappresenta un pilastro delle indagini preliminari, ma la sua validità è spesso oggetto di aspre battaglie legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente come questo strumento, pur essendo una prova atipica, possa fondare una condanna se supportato da una motivazione logica e coerente.
Il caso e l’individuazione fotografica
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato in secondo grado. Il fulcro della difesa risiedeva nella presunta inattendibilità della persona offesa, la quale aveva riconosciuto il colpevole attraverso una serie di fotografie mostrate dalle forze dell’ordine. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente la credibilità della vittima, inficiando così la tenuta dell’intero impianto accusatorio.
La natura della prova atipica
Nel sistema processuale penale, l’individuazione fotografica non è disciplinata in modo rigido come la ricognizione di persona. Per questo motivo, viene classificata come prova atipica ai sensi dell’Art. 189 c.p.p. La giurisprudenza consolidata stabilisce che tale atto è pienamente utilizzabile ai fini della decisione, a patto che il giudice spieghi dettagliatamente perché ritiene attendibile il riconoscimento effettuato.
Il sindacato della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ricordato che il suo compito non è quello di rifare il processo o di valutare nuovamente le prove. Il controllo di legittimità si limita a verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia “reggente”, ovvero se segua un filo logico privo di contraddizioni macroscopiche. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano ampiamente giustificato la credibilità della persona offesa, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di intangibilità degli accertamenti di fatto. Quando un giudice di merito analizza un’individuazione fotografica e ne trae conclusioni logiche sulla colpevolezza, la Cassazione non può sovrapporre la propria visione a quella dei gradi precedenti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché tentava di indurre la Corte a un esame di merito precluso per legge, ignorando che la tenuta logica della sentenza di appello era già stata ampiamente dimostrata attraverso il raffronto tra l’apparato argomentativo e le risultanze processuali.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che l’individuazione fotografica è uno strumento probatorio solido e che la contestazione dell’attendibilità testimoniale deve essere sollevata nei gradi di merito, non potendo trovare accoglimento in sede di legittimità se la motivazione del giudice è esente da vizi logici.
Qual è il valore legale del riconoscimento tramite foto?
Il riconoscimento fotografico è considerato una prova atipica valida ai fini della condanna, purché il giudice motivi in modo logico e coerente le ragioni per cui ritiene attendibile la dichiarazione della vittima.
Si può contestare l’attendibilità di un testimone in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare la credibilità dei testimoni o i fatti del processo. Può solo verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica e priva di errori di diritto.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la chiusura definitiva del caso, la conferma della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51534 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO. E CONSIDERATO IN .DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merit conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di utilizzabilità dell’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari quale prova atipi ha evidenziato le ragioni a sostegno della ritenuta attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
che, peraltro, trattandosi di un accertamento di fatto, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
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