L’Individuazione Fotografica: Prova Valida Anche Senza Formalità
L’ordinanza n. 4446 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante conferma sulla validità probatoria dell’individuazione fotografica nel processo penale. Anche se svolta in modo informale durante le indagini, questo atto può essere decisivo per accertare la responsabilità penale. Analizziamo questa pronuncia per capire perché un riconoscimento fotografico può essere considerato una prova a tutti gli effetti, anche senza seguire le rigide procedure previste per la ricognizione personale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputata, ritenuta responsabile del reato, decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a una serie di censure. Il fulcro della sua contestazione riguardava proprio le modalità con cui era stata identificata quale autrice del reato, ovvero attraverso un’individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari.
La Questione dell’Individuazione Fotografica nel Ricorso
La difesa sosteneva, in sostanza, l’inutilizzabilità o quantomeno la debolezza probatoria del riconoscimento avvenuto tramite fotografia. Secondo la tesi difensiva, tale atto non poteva assurgere al rango di prova certa in quanto non erano state rispettate le garanzie e le formalità previste dall’art. 213 del codice di procedura penale per la “ricognizione personale”. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte come generico, aspecifico e, soprattutto, manifestamente infondato, scontrandosi con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha chiarito in modo inequivocabile la natura e il valore dell’individuazione fotografica. I giudici hanno spiegato che questo atto, sebbene informale, rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva. In parole semplici, è una specie del più ampio concetto di “dichiarazione”.
La sua forza probatoria, quindi, non deriva dalle modalità formali con cui viene eseguita, ma dal valore intrinseco della dichiarazione confermativa resa da chi effettua il riconoscimento. Essa va valutata alla stessa stregua di una deposizione testimoniale. Il giudice, in virtù del principio del libero apprezzamento della prova, può ritenere pienamente attendibile tale identificazione, basando su di essa il proprio convincimento.
La Corte ha precisato che le formalità previste per la ricognizione personale (art. 213 c.p.p.) sono utili, ma non indispensabili, per l’efficacia dimostrativa dell’atto. L’assenza di tali formalità non rende l’individuazione fotografica inutilizzabile, ma impone al giudice un vaglio ancora più attento sulla sua credibilità e attendibilità, da valutare nel contesto di tutte le altre prove raccolte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di grande rilevanza pratica: l’identificazione di un sospettato tramite fotografia è un elemento di prova a pieno titolo nel processo penale. La decisione sottolinea come il sistema processuale italiano privilegi la sostanza sulla forma, affidando al giudice il compito di valutare la genuinità e la forza di ogni prova.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa non può limitarsi a contestare l’assenza di formalità, ma deve attaccare la credibilità intrinseca del riconoscimento e di chi lo ha compiuto. Per i cittadini, invece, emerge la consapevolezza che anche un atto investigativo apparentemente semplice come mostrare una foto può avere conseguenze determinanti sull’esito di un processo.
Qual è il valore probatorio di una individuazione fotografica svolta nelle indagini preliminari?
Ha il valore di una dichiarazione e la sua forza probatoria non dipende dalle modalità formali, ma dalla credibilità del suo contenuto, che è liberamente apprezzata dal giudice alla stregua di una testimonianza.
Una individuazione fotografica è invalida se non rispetta le forme della ricognizione personale (art. 213 c.p.p.)?
No, non è invalida. La sua efficacia dimostrativa non dipende dal rispetto delle formalità previste per la ricognizione personale, ma dal valore della dichiarazione confermativa che il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure relative all’identificazione fotografica sono state ritenute generiche, aspecifiche e manifestamente infondate, in quanto si opponevano a un principio giuridico consolidato e non erano state, in parte, nemmeno sollevate nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 15/10/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputat COGNOME NOME NOME ordine al delitto di truffa, condannandola alla pena ritenuta di giustizi
-rilevato che le censure concernenti l’individuazione fotografica della prevenuta so inammissibili per genericità ed aspecificità oltre che manifestamente infondate alla luce costante insegnamento di questa Corte secondo cui l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, costituisce una manifestazi riproduttiva di una percezione visiva e rappresenl:a una specie del più generale concetto dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali d riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua del deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. pr pen. per la ricognizione personale, utili ai fini defila efficacia dimostrativa secondo apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437-01; Sez. 6 , n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 275548-01); che, inoltre, risulta preclusi dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, s’appalesano manifestamente infondati gli assertivi rilievi in punto di dolo, smentiti dalla ricostruzione dell’episodio dai giudici territoriali:
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono’ il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.1v11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente