Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29328 Anno 2023
29328-23
del Popolo
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29328 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/03/2023
CORTE
NOME
CASSAZIONE
SEZIONE
SENTENZA
COGNOME
CIRILLO
la su l ricorso proposto da:
G.S.
l
nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la
sentenza del
27/01/2022 della
CORTE
COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente, che in replica alle deduzioni della Procura AVV_NOTAIO ha illustrato
ulteriormente i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
l.
La
Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con la
sentenza emessa il 27 gennaio 2022, confermava, per quanto qui di interesse, quella
del
Tribunale per
i
minorenni sassarese,
che aveva
accertato la
responsabilità penale di
l
G.S.
l, condannandolo alla pena di giustizia in
relazione al delitto di furto in concorso aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, avente ad oggetto un
tablet sottratto da un furgone.
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APP.SEZ.MINORENNI di
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di l RAGIONE_SOCIALEconsta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma l, lett. d) e 438, comma 5, 495, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello avrebbe violato le norme processuali indicate, disattendendo il relativo motivo di impugnazione, relativamente all’omessa individuazione fotografica non consentita dal primo giudice, una volta ammesso l’imputato al rito abbreviato condizionato quanto all’escussione del teste l omissis l.
La Corte di appello avrebbe, pertanto, confermando la statuizione del Tribunale che non consentiva la sottoposizione al teste dell’album fotografico già utilizzato durante le indagini, ritenuto che il giudizio abbreviato fosse esclusivamente condizionato all’audizione del testimone e non a tale ulteriore attività istruttoria.
Il ricorrente rappresenta invece che l’individuazione fotografica ha rilievo quale strumento di verifica dell’attendibilità del dichiarante e che la predetta limitazione abbia inciso sul diritto di difesa.
Il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma l, cod. proc. pen.
La Corte di appello non avrebbe dato conto in motivazione delle ragioni che negavano l’atto istruttorio di individuazione fotografica nel corso del giudizio di secondo grado.
Le parti concludevano come indicato in epigrafe.
Il ricorso Ł stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma l, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza Ł stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Va premesso come, dall’esame del verbale di udienza allegato al ricorso, emerga che il teste l omissis k nel corso dell’esame dibattimentale, aveva confermato di aver effettuato l’individuazione fotografica nel corso delle indagini e lo stesso Giudice all’esito dell’esame, gli aveva mostrato le fotografie contenute nell’album ricevendo conferma che la firma fosse stata apposta sulle stesse dal dichiarante.
Il teste, per altro, aveva dichiarato di conoscere già i due autori del reato in quanto di solito stazionanti presso dei giardini a ridosso della fermata dell’autobus da lui frequentata, come anche di aver rivisto l’album nel corso del giudizio nei confronti del concorrente dell’attuale ricorrente, giudicato con rito per gli adulti in quanto maggiorenne.
Ciò che ha negato il Giudice di primo grado Ł l’esibizione dell’album privo di firme, per reiterare l’atto di individuazione fotografica.
A riguardo la Corte di appello ha evidenziato come la condizione probatoria posta era esclusivamente quella dell’esame del teste, non anche dell’espletamento della individuazione fotografica, ferma restando la possibilità delle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. al fine di verificare l’attendibilità del testimone.
D’altro canto l’album fotografico con le firme apposte era già in atti, utilizzabile in sede di giudizio abbreviato ai fini della decisione.
Deve rilevare questo Collegio che Ł noto come il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale, appunto, l’individuazione fotografica), utilizzabili in virtø dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell’atto in sØ, bensì nella testimonianza che rende conto dell’operazione ricognitiva (Sez. 4 n. 25658 del 27 giugno 2011, COGNOME, non massimata; Sez. 2 n. 33567 del 13 maggio 2009, COGNOME, non massimata). E’ stato anche osservato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non Ł sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015 dep. 24/03/2015, COGNOME, Rv. 262908, in motivazione).
Se dunque il ‘veicolo’ del materiale probatorio nel patrimonio cognitivo del Giudice Ł la testimonianza, anche in sede di giudizio abbreviato condizionato all’escussione del testimone, come Ł nel caso in esame, trova applicazione il
principio per cui Ł indubbio che l’esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (Sez. 2 n. 16204 del 11 marzo 2004, Kerkoti Perparim, rv 228777). E ciò in quanto l’individuazione di un soggetto sia personale che fotografica Ł una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del piø AVV_NOTAIO concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 275585- 01; Sez. 6 n. 6582/08 del 5 dicembre 2007, Major, rv 239416).
In sede dibattimentale i verbali di individuazione fotografica non possono acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni, pur se l’erronea acquisizione Ł irrilevante qualora a fondamento della decisione non sia stato posto il verbale fotografico ma la dichiarazione del teste sulla avvenuta individuazione fotografica (Sez. 5, n. 57420 del 28/06/2018, COGNOME, Rv. 275337 01).
5. Venendo al caso in esame, corretta Ł la decisione della Corte di appello e coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità.
A ben vedere, non fu richiesta come condizione istruttoria del rito abbreviato anche una nuova individuazione fotografica, ma esclusivamente l’escussione del testimone.
Nell’ambito di tale escussione furono poste al teste domande anche sulle modalità attraverso le quali giunse alla individuazione fotografica e il teste confermò di aver riconosciuto i due giovani autori del reato in fotografia.
Non fu riscontrata alcuna difformità rispetto al contenuto del verbale di sommarie informazioni rese e il Giudice sottopose al teste, comunque, con esito positivo l’album fotografico, al solo fine di fargli riconoscere le sue firme apposte sulle fotografie dei giovani individuati.
Pertanto, alla luce dei principi su indicati, anche nel caso in esame Ł la dichiarazione testimoniale lo strumento attraverso il quale entra nel giudizio l’esito della individuazione fotografica, il che nel caso in esame Ł avvenuto.
Non sono emerse difformità sul punto tali da procedere alle contestazioni, che potessero inficiare l’attendibilità.
Per altro la censura relativa alla omessa rinnovazione dell’individuazione fotografica nel corso del giudizio abbreviato, atto diverso e autonomo dalla dichiarazione per quanto fin qui evidenziato, difetta di decisività perchØ avrebbe almeno presupposto che il testimone si fosse dichiarato in grado di ricordare le
fattezze degli autori del reato a distanza di tempo e di poterli riconoscerli nuovamente. Questa certezza nel corso dell’esame testimoniale non Ł stata acquisita, il che esclude che si verta in tema di prova decisiva.
Infatti deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma l, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ave esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante, il che per le ragioni fin qui esposte nel caso in esame non Ł (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 -01; conf. N. 16354 del 2006 Rv. 234752- 01, N. 27581 del 2010 Rv. 248105 01, N. 14916 del 2010 Rv. 246667 – 01, N. 6783 del 2014 Rv. 259323 – 01),
Va quindi evidenziato come, ai fini della decisività della prova ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. d), cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di individuazione fotografica in sede di giudizio, occorre che sia certo che il testimone sia in condizione di riconoscere a distanza di tempo l’autore del reato, difettando in caso contrario la decisività, che richiede che l’assunzione del mezzo di prova omesso avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero che lo stesso, non assunto o non valutato, vizi la sentenza intaccandone la struttura portante.
4. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato.
A ben vedere, la motivazione della Corte territoriale, per quanto implicita, alla luce della conferma della sentenza di primo grado nel merito, esclude la necessità dell’accertamento istruttorio chiesto in sede di rinnovazione.
D’altro canto, sotto un primo profilo va richiamato il principio a tenore del quale il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, qualora ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3 n. 24294 del 7 aprile 2010, D.S.B., rv 247872; Sez. 6 n. 5782/07 del 18 dicembre 2006, Gagliano, rv 236064): il che trova riscontro nel caso di specie.
Sotto un secondo profilo vale, altresì, ricordare che l’integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioŁ idonea ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra risultanza di segno contrario (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 3 n. 35372 del 23 maggio 2007, COGNOME, rv 237410; Sez. 3 n. 21687 del 7 aprile 2004, Modi, rv 228920).
Nel caso di cui ci si occupa il ricorrente, nel denunciare la mancata acquisizione della prova, non spiega per quale via l’incombente avrebbe potuto influire in modo decisivo sull’esito del processo, circostanza che per altro verso evidenzia come il motivo di ricorso in esame difetti di specificità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, nØ la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di indagato minorenne.
Ed infatti, questa Corte ha già affermato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, nØ al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dall’art. 29 D.lgs. n. 272 del 1989 in relazione a sentenze di condanna a carico di minorenni (Sez. l, n. 26870 del 03/10/2014 – dep. 25/06/2015, S, Rv. 264025).
Segue ex lege l’oscuramento dei dati attesa la minore età all’epoca del fatto dell’imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 23/03/2023
Il Consigliere estensore