Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17189 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Napoli 31/08/1974;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 14/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha parzialmente respinto il reclamo proposto nell’interesse d NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 29 aprile 2022 del magistrato di sorveglianza di Avellino, riguardante la richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. avanzata dalla predetta con riferimento a vari periodi di carcerazione patiti presso la casa circondariale di Benevento (dal 4 novembre 2016 al 21 luglio 2022) e presso quella di Pozzuoli (dal 16 novembre 2000 al 14 marzo 2001 e dal 10 gennaio 2014 al 4 novembre 2016), riconoscendo detto indennizzo limitatamente alla carcerazione sofferta dal 7 settembre 2019 sino al 10 ottobre 2019 e dal 4 ottobre 2019 fino al 14 dicembre 2019.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che – sulla base delle relazioni inviate dalle carceri anzidette – risultava che la detenuta era sempre stata allocata in uno spazio superiore ai 3 mq, calcolati al netto degli arredi fissi e che la esistenza di buone condizioni detentive generali portavano ad escludere la dedotta violazione dell’art. 3 CEDU.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 3 CEDU ed il vizio di motivazione perché, con riferimento ai periodi di detenzione presso le carceri di Benevento e di Pozzuoli, il Tribunale di sorveglianza – nel calcolare lo spazio libero a disposizione della condannata – avrebbe provveduto alla detrazione del solo letto a castello e non anche degli arredi fissi (armadietti e bilancette posizionati sul muro all’altezza di 10 cm da terra) che, se inclusi, determinavano una superficie inferiore ai 3 mq pro capite.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto inammissibile la richiesta di indennizzo relativa alla carcerazione sofferta dal 2000 al 2001 presso il carcere di Pozzuoli perché non
relativa al titolo attualmente in espiazione; al riguardo osserva che, in realtà, tale carcerazione riguardava la carcerazione preventiva relativa allo stesso titolo per
il quale è attualmente ristretta.
3. Il procedimento, inizialmente incardinato presso la VII” Sezione, è stato poi assegnato a questa Sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Con riferimento al primo motivo si osserva che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha negato la riparazione, a fronte di carcerazione (nei periodi sopra
indicati) patita dall’odierna ricorrente in cella collettiva che assicurava a ciascun occupante uno spazio individuale di libero movimento superiore ai tre metri
quadrati, in assenza di criticità ulteriori della vita carceraria sotto il prof logistico-trattamentale; che, a fronte, il ricorrente sviluppa critiche che debordano nel merito, o sono da riportare all’ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell’assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, ove il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262353-01).
Il secondo motivo risulta inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza non avendo la ricorrente dedotto alcun elemento a riprova della sua deduzione relativa al fatto che la carcerazione da lei sofferta presso il carcere di Pozzuoli, dal 2000 al 2001, riguardava la custodia cautelare per i medesimi fatti per i quali oggi si trova in espiazione della pena.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025.