Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40902 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 01/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto 1″annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile, per indeterminatezza dell’oggetto e comunque per carenza di interesse, il reclamo presentato nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pisa in data 3 marzo 2025, con il quale era stata accolta solo parzialmente la domanda di indennizzo da lui proposta, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., quando si trovava ristretto in carcere.
1.1. In particolare, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che il reclamo era indeterminato poiché non indicava i periodi di detenzione oggetto dello stesso ed in quanto, nella parte finale, faceva un generico riferimento alla carcerazione sofferta presso il carcere di Pisa, rispetto al quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’originaria domanda non potendosi, tra l’altro, ricavare tale dato mancante dal provvedimento impugnato che aveva omesso di indicarlo specificamente.
1.2. Inoltre, il Tribunale osservava che a seguito della avvenuta scarcerazione del reclamante per espiazione della pena verificatasi, nelle more, era venuto meno l’interesse processuale alla decisione potendo egli, eventualmente, rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.
Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU ed osserva che dal provvedimento di parziale accoglimento emesso dal magistrato di sorveglianza era possibile ricavare i periodi di detenzione per i quali l’indennizzo era stato negato (quelli intermedi rispetto alla carcerazione per la quale, invece, l’indennizzo era stato accordato) e che, inoltre, tale elemento era contenuto nella originaria domanda.
2.2. NOME, inoltre, contesta il venir meno del suo interesse ad ottenere l’indennizzo a seguito della espiazione della pena, avendo diritto al ristoro del pregiudizio patito per la carcerazione sofferta in violazione dell’art. 3 CEDU, sottolineando che qualora dovesse diventare irrevocabile la decisione negativa (nel caso in esame quella del magistrato di sorveglianza di Pisa in parte qua) non sarebbe più possibile rivolgersi al giudice civile per i medesimi periodi di carcerazione.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ( dovendosi escludere, per le ragioni di seguito indicate, la inammissibilità del reclamo.
Invero, come risulta dalla originaria istanza del 29 maggio 2024 (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) l’odierno ricorrente aveva indicato i periodi di detenzione sofferta, dal 13 aprile 2023 al 29 maggio 2024, presso la casa circondariale di Pisa,rispetto ai quali aveva formulato la richiesta di indennizzo. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza era in grado di accertare l’oggetto della domanda mediante l’esame congiunto del provvedimento reclamato e della istanza del detenuto, cosa che dalla lettura della ordinanza impugnata non risulta essere avvenuta.
Inoltre, l’interesse dell’odierno ricorrente non può essere considerato venuto meno a seguito della sua scarcerazione per espiazione della pena intervenuta medio tempore, poiché, in materia di rimedi risarcitori conseguenti la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. e non viene meno in caso di scarcerazione dello stesso nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale (Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 270659 – 01).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze affinché, in piena autonom decisionale, si pronunci sul reclamo nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2025
liere est sore Il Presidente