Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48738 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 2/11/2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 novembre 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata dalla Seconda Sezione di questa Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 29 marzo 2017, ha rideterminato la
pena inflitta ad NOME COGNOME e ha revocato la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, sostituendo anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea per la durata di anni 5 e confermando nel resto l’impugnata sentenza, con cui l’imputato era stato condannato per i reati di cui all’art. 648 cod. pen. e agli artt. 81 cod. pen. e 55, comma 9, D.L.vo n. 231/2007.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere state indicate le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto che la carta di credi della persona offesa fosse stata utilizzata e trattenuta dallo sportello bancomat di Gela il 20 luglio 2012 e che vi fosse corrispondenza tra le fattezze fisiche dell’imputato e quelle del soggetto che si era avvicinato al bancomat di Gela il 20 luglio 2022;
2.2. violazione di legge per non essere stata dichiarata l’estinzione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non è consentito, oltre che privo di specificità.
Con la sentenza rescindente, la Seconda Sezione di questa Corte aveva affermato che le argomentazioni, formulate nella pronuncia impugnata, erano del tutto evanescenti e non consentivano, neppure attraverso il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (tutt’altro che chiarificatrice), di comprendere sulla base di quale percorso logico potesse ritenersi che il soggetto, identificato dal teste di Polizia giudiziaria attraverso la ricognizione dei filma fosse proprio quello che aveva effettuato i prelievi di contante presso un determinato sportello bancomat di una certa città, in una determinata data.
A seguito di rinvio, la Corte di appello ha rilevato che il 20 luglio 2012 alle ore 7:27 la carta, oggetto di furto della persona offesa, era stata bloccata e trattenuta a un bancomat di Gela, a causa dell’esaurimento del credito sul conto corrente.
La persona offesa, come si trae dalla sentenza di primo grado, dopo aver affermato in dibattimento che si era accorta che, pur senza aver mai utilizzato la carta di credito, a partire dal giugno 2012 erano stati effettuati svariati prelievi denaro contante dal suo conto in diversi sportelli automatici, quali quelli di Gela, Licata, Niscemi, sino ad azzerare il saldo attivo nella SUE’ disponibilità, ha
aggiunto che si era recata presso il suo istituto di creditoKper chiedere spiegazioni, e le era stato confermato che i prelievi e i pagamenti erano stati effettuati con la carta di credito a lei intestata, che, infine, era stata tratte da uno sportello automatico, a causa dell’esaurimento della disponibilità del denaro sul conto corrente. A quel punto la persona offesa aveva appurato che la carta di credito non si trovava più nel portafoglio, ove la custodiva.
La Corte di appello ha evidenziato, inoltre, che le immagini, visionate dalla stessa Corte in camera di consiglio, consentivano di affermare la perfetta sovrapponibilità, per identità di fattezze fisiche, della figura della persona riprodotta dalle immagini del sistema di videoriprese del bancomat, con quella dell’imputato, presente in aula e direttamente apprezzata dal Collegio.
A fronte di siffatti elementi non è revocabile in dubbio che la carta, utilizzata per effettuare il prelievo al bancomat di Gela il 20 luglio 2012, era quella della persona offesa e che, in ottemperanza al dictum della sentenza rescindente, la Corte del merito ha dato conto delle ragioni della ritenuta identificazione dell’imputato quale agente della condotta, contestata in imputazione.
Giova precisare che la Corte di appello è pervenuta ad affermare la perfetta sovrapponibilità della figura della persona, ripresa dalle immagini, con quella dell’imputato, presente in aula, in considerazione del diretto apprezzamento dell’identità delle fattezze fisiche: operazione, questa, per la quale non rileva la mancata osservanza delle forme stabilite per ie ricognizioni, sia perché trattasi di giudizio compiuto per diretta percezione del giudice, sia perché il sistema processuale non impedisce che un riconoscimento, comunque effettuato, possa valere come prova (cfr. Sez. 2, n. 2282 del 14/05/1992, COGNOME ed altro, Rv. 190693 – 01).
Nessun vizio si ravvisa, dunque, nella motivazione della sentenza impugnata, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente, così che le sue censure hanno omesso di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/3/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838 – 01).
3. Il secondo motivo è privo di specificità.
Questa Corte (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495 – 01) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale
e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge.
Si è precisato, infatti, che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario.
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre che si sarebbe dovuto «riconoscere l’effetto estintivo della condotta per la quale era già maturato il tempo necessario a prescrivere», così formulando un motivo del tutto generico.
Ad ogni modo, fermo il superiore rilievo, può aggiungersi che la deduzione difensiva è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, entrambi i reati non sono estinti per prescrizione, essendo stata applicata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Cori:e cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza del 19 settembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presidente