Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1877 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1877 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Ancona;
udito il difensore dell’imputato il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, facen rilevare la intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/04/2019 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 13/07/2017 in forza della quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all’ art. 648 cpv c.p. e 55 comma Lvo n. 231/2007 (oggi art. 493 ter c.p.).
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo difensore di fiducia formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità della documentazione in proveniente dalla banca CARIFAC di Fabriano.
Assume che la corte di appello non aveva motivato in relazione alla specifica eccezione di inutilizzabilità di detta documentazione informatica su cui risultavano annotati a penna da mano rimasta sconosciuta gli orari dei prelievi.
Rileva che risultava violato il disposto di cui agli artt. 190, 191, 248 e 354 c.p.p. in qu il documento in questione appariva privo RAGIONE_SOCIALE minime garanzie di genuinità del proprio contenuto.
2.1. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione anche per travisamento della prova circa la correttezza della individuazione dell’imputato quale autore dei prelievi sulla base dei riconoscimenti operati dai militari opera
Rileva che i giudici di merito si erano basati sul riconoscimento posto in essere dall’ AVV_NOTAIO in servizio presso la Stazione RAGIONE_SOCIALE Jesi – che secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE sentenze avrebbe riconosciuto in maniera certa il ricorrente in occasione dei quattro preliev e quanto alla macchina allo stesso in uso – non considerando che secondo quanto era dato desumere dal tenore di detta testimonianza lo stesso non aveva mai operato alcun riconoscimento certo dell’imputato relativamente ad almeno tre dei prelievi effettuati presso l Banca Popolare di Vicenza, ritenendo, invece, sicuro il solo riconoscimento riferito al prelie RAGIONE_SOCIALE ore 19,29 del 16/12/2012 presso il bancomat del Credito Emiliano.
Assume che nel caso in esame appariva evidente una illogicità della motivazione per travisamento della prova per le ragioni analiticamente indicate alle pagg. 6 e segg. del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabi di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità pe aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosidde “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventa irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risu sufficienti a giustificare l’identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizio informazioni provenienti da una società maltese, che l’imputato asseriva utilizzabili solo per reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/20 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269218 – 01.
Nel caso in esame la ricostruzione in punto di fatto operata dai giudici di merito si bas oltre che sulle risultanze documentali, sugli accertamenti compiuti dagli organi di P.G. i qua hanno accertato la sussistenza di una serie di prelievi abusivi tramite la carta bancomat di proprietà della vittima riferibili all’ odierno imputato, con la conseguenza che la censura propos si appalesa inammissibile in quanto la difesa del ricorrente non si confronta con l’ inte compendio istruttorio.
Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti in quanto riguarda profil di puro fatto già oggetto di ampia disamina da parte dei giudici di merito o, comunque, è da ritenere manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coer sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convinci la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Occorre ancora osservare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di pro è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità dell Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testim la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2 dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Muovendo da tali premesse le censure in questione appaiono prive di pregio alcuno.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata da primo giudice, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria ha ritenuto l’ imputato responsabile di tutti i fatti in esame in quanto lo s non aveva contestato di essere l’ autore del prelievo abusivo presso lo sportello bancomat della Banca di INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE ore 19,29 e che, quanto agli ulteriori prelievi, lo stesso stato riconosciuto dalla forze dell’ ordine in quanto soggetto noto e, peraltro, la sua responsabil si desumeva con certezza dal fatto che la persona che aveva prelevato indebitamente le altre somme “presentava le stesse caratteristiche fisiche/postura dell’ imputato ed indossava lo stesso abbigliamento RAGIONE_SOCIALE 19,29″ e che la autovettura utilizzata risultava essere la stessa in uso a imputato.
A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabi RAGIONE_SOCIALE singole condotte art. 493 ter c.p.). – peraltro sovente basata su di una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito – non è diretta a contesta logicità dell’impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen. e richiamati.
Trattasi, quindi, di censure attinenti al merito della decisione in quanto, si propone una diversa lettura degli atti processuali e si tenta, in modo surrettizio, una rivalutazione di que stessi elementi fattuali già presi in esame dalla corte territoriale, indagine preclusa al giudi legittimità.
In ragione della eccezione di intervenuta prescrizione va, infine, richiamato l’orientamento secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, s determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022
li re Estensore
Il Presid n e