Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49953 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49953 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da : COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 7/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15) udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con due distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 7/7/2022 che, in accoglimento del concordato in appello di COGNOME NOME ed COGNOME NOME ha rideterminato la pena a loro inflitta; in parziale accoglimento dell’appello di COGNOME NOME, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sens dell’art. 416, co. 2, c.p., rideterminando la pena ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado a carico di COGNOME NOME ed altri imputati non ricorrenti.
1.2. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti e di altri imputati non ricorrenti, in ordine al delit associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati di ricettazione, uso indebito di carte di credito, sostituzione di persona, fabbricazione e possesso didocumenti falsi a loro rispettivamente ascritti.
Con i ricorsi i predetti COGNOME e COGNOME deducono motivi comuni concernenti la nullità della sentenza, a loro avviso inficiata dalla mancata rilevazione della causa di incompatibilità del giudice di primo grado il quale ha pronunciato sentenza nei confronti di alcuni imputati con il rito abbreviato ed ha applicato ad altri imputati, concorrenti necessari, la pena richiesta ex art. 444 c.p.p., versando in una situazione di incompatibilità generatrice di nullità; deducono, poi (COGNOME nell’unico articolato motivo di ricorso e COGNOME con il terzo motivo), violazione di legge per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto il comportamento illecito dei prevenuti, consistito in prelievi bancomat e acquisto fraudolento di beni, integrativo del delitto di cui all’art. 493 ter c.p. e non del delitto di cui all’art. 640 ter c.p.
Il ricorrente COGNOME con il secondo motivo contesta anche la configurabilità del concorso tra il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di carte credito.
Entrambi lamentano, infine, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e la severità della pena avendo gli imputati reso confessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1.Tutte le questioni dedotte nei ricorsi sono state oggetto di specifici motivi di gravame che la Corte territoriale ha respinto con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti con i dati processuali.
1.2. In particolare, quanto alla dedotta nullità della sentenza per incompatibilità del giudice, deve ribadirsi principio già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364), per il quale – attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 c.p.p. che disciplinano i casi di incompatibilità del giudi derivante da atticompiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità de giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. a), c.p.p. – l’inosservanza delle disposizioni di cui al citato 34 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv. 215352).
1.3. La Corte d’appello nella sentenza impugnata ha anche rimarcato che, secondo la giurisprudenza di legittimità cui il collegio intende aderire, non é causa di abnormità o di nullità della decisione la trattazione congiunta, nel giudizio di appello, delle posizioni di imputati giudicati con il rito abbreviato e imputati processati nelle forme ordinarie, poiché la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (Sez. 5, n. 9266 del 25/11/2014, Rv. 263618; Sez. 6, n. 16365 del 27/04/2012, Rv. 252509: in motivazione la Corte ha spiegato che dalla coesistenza dinnanzi al medesimo giudice di forme di rito diverse non soltanto non consegue alcuna nullità (e, meno che mai, alcuna abnormità della pronuncia) della decisione, ma neppure origina alcuna incompatibilità per il giudice suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione.
Palesemente infondata, oltre che generica la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto di cui all’art. 493 ter c.p.
La Corte d’appello, a pag. 19, ha spiegato, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede e richiamando i principi giurisprudenziali in materia, che la condotta degli imputati integrava il delitto di indebito utilizzo di carte di credito non quello di frode informatica perché essi avevano acquisito la materiale disponibilità delle tessere magnetiche già trafugate e dei dati sensibili dagli stessi titolari, senza alcuna violazione dei sistemi informatici (Sez. 2,n. 50395 del 30/10/2019, Rv. 278007).
Parimenti manifestamente infondata la censura difensiva sollevata da COGNOME circa l’inammissibilità del concorso della fattispecie di cui all’art. 648 c.p. c quella di cui all’art. 493 ter c.p. Ritiene il collegio che trattandosi di condotte distinte intervenute in momenti temporalmente diversi : l’acquisto della carte di
credito di provenienza illecita ed la successiva condotta di utilizzo indebito, i due reati concorrano. Sul punto si richiama l’insegnamento delle S.Unite Triezzi che hanno affermato che integra il reato di cui all’art. 648 c.p., la condotta di ch riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) provenienti da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12, seconda parte, D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti «di provenienza illecita»), le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. U, n. 22902 de128/03/2001, Rv. 218872). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia di questa Sezione (Sez. 2, n. 7658 del 27/01/2015, Rv. 262572) che ha appunto affermato la sussistenza della ricettazione nei casi di ricezione di carte di credito provento di precedente delitto.
Va al proposito anche precisato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza citata ha chiarito che la disposizione oggi prevista dall’art. 493 ter c.p. (in precedenza art. 55 cit.), incrimina autonomamente quale distinta ipotesi di reato, precisamente nella seconda parte del primo comma, la condotta di falsificazione o contraffazione di carte di credito sicché ne deriva affermare che, fuori dai casi di concorso nella realizzazione della falsificazione, chi riceva tal carte di credito risponde prima del delitto di ricettazione di oggetto illecito ed ove ne faccia uso anche di indebito utilizzo ex art. 493 ter c.p. prima parte (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Rv. 277777).
Manifestamente infondati appaiono, infine, i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena avendo il giudice di merito motivato la decisione tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. (pag. 22), a nulla rilevando l’intervenuta parziale e tardiva ammissione di colpevolezza dettata da motivi utilitaristici (Sez.6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454).
Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 26/10/2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME
Rago