Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2384 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME n. a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 19/1/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/6/2020, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delit ricettazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento, condannandolo alla pena ritenu di giustizia.
Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono rili adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito. Infatti, quanto motivi primo, secondo e quarto concernenti la fattispecie di ricettazione ascritta al capo giudici territoriali (pag. 4/5) hanno ampiamente ricostruito i fatti a giudizio, evidenzian il prevenuto ebbe l’autonoma disponibilità del bancomat di provenienza furtiva con il qua tentò di effettuare due prelievi presso un istituto bancario, mentre altri utilizzi dell carta nello stesso contesto furono posti in essere dalla moglie coimputata. Quanto al dolo, sentenza impugnata ha fornito esaustiva risposta ai rilievi difensivi alle pagg. 6/7, confut radicalmente la fondatezza dell’assunto difensivo circa la buona fede del ricorrente. Risul
inoltre, manifestamente infondata la censura in punto di mancato riconoscimento della fattispecie lieve ex art. 648, comma 4, cod.pen., avendo la Cori:e territoriale disatte richiesta difensiva richiamando non solo la costante giurisprudenza di legittimità in materi carte di pagamento ma anche i plurimi e specifici precedenti per reati contro il patrimonio militano a carico del prevenuto.
2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi co riguardo alle censure in punto di qualificazione alla stregua di tentativo del delitto 493ter cod.pen. ascritto al capo b), avendo la sentenza impugnata ( pagg.7/8) fatto corret applicazione del principio secondo cui il reato di indebita utilizzazione a fini di profit carta di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007,, n. 231 si consuma anc nell’ipotesi in cui l’utilizzazione di una carta ‘bancomat’, di provenienza furtiva da part non è in possesso del codice PIN, è effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo. (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Rv. 273033-01; Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Rv. 259004 – 01).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La Consigliera estensore
Il Presidente