Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 31/07/1963 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per i reati previsti dagli artt. 494 e 493-ter cod. pen. perché si introduceva abusivamente nel sistema informatico relativo al portale web www.americanexpress.com ed, utilizzando i dati anagrafici ed il codice fiscale di NOME COGNOME, attivava, tramite procedura telematica, la carta di credito “RAGIONE_SOCIALE“, per poi effettuare fraudolentemente operazioni di pagamento sia online, che presso diversi esercizi commerciali.
Avverso tale COGNOME sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 521 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: il ricorrente non sarebbe stato posto in condizioni di difendersi in maniera adeguata a causa della descrizione non accurata della condotta nel capo di imputazione; peraltro NOME COGNOME sarebbe stato assolto in altro procedimento dal reato previsto dall’art. 494 cod. pen. in cui gli si contestava di essersi “sostituito” al COGNOME;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato previsto dall’art. 493-ter cod. pen.: non sarebbe stato svolto alcun accertamento (a) per individuare chi fosse la persona che si era recata negli esercizi commerciali ad effettuare gli acquisti, (b) per verificare se il telefono del COGNOME avess agganciato le celle nelle vicinanze di tali esercizi; (c) per verificare se il ricorrente fo stato in possesso dei prodotti acquistati fraudolentemente.
In sintesi: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto inidonea a dimostrare la responsabilità il fatto che la merce venisse spedita a NOME COGNOME presso un immobile che non era a lui riconducibile;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato previsto dall’art. 494 cod. pen.: si deduceva che lo stesso avrebbe dovuto essere assorbito nel reato previsto 493-ter cod. pen., dato che la presunta sostituzione di COGNOME non sarebbe stata attuata con una condotta diversa, ed ulteriore, rispetto a quella che integrava la fattispecie prevista dall’art. 493-ter cod. pen.
2.4. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe stata determinata in maniera eccessiva, anche conto che non erano state concesse le attenuanti generiche e che era stato stabilito un aumento eccessivo per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico.
Il ricorrente deduce il contrasto della sentenza impugnata con una sentenza di assoluzione – che non allega – e lamenta, senza indicare con precisione le ragioni della doglianza, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, segnalando un, invero inesistente, difetto di specificità del capo di imputazione.
Contrariamente a quanto dedotto, il capo di imputazione descrive in modo accurato entrambe le condotte contestate; ovvero, in primo luogo, la condotta di sostituzione di persona, agita attraverso la falsificazione dei dati personali (venivano utilizzati i dat dell’offeso, NOME COGNOME) per ottenere la disponibilità della carta “Alitalia oro”,
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accesa su conto corrente di altri ed, in secondo luogo, la successiva, condotta di ut fraudolento di tale carta presso diversi esercizi commerciali.
1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, con lo ste si insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, competenza sot alla Corte di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione d legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effe alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del p argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero trav devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva in ordine alla contestata identificazione, rilevando, in confo con quanto valutato dal tribunale, che gli accertamenti di polizia giudiziaria (rif COGNOME) avevano consentito di verificare che ‘indirizzo IP con cui era stata ri l’attivazione della carta di credito era associato all’utenza telefonica del ricorren foglio della sentenza di primo grado e quarto foglio della sentenza di appello).
Si tratta di un accertamento sicuramente indicativo della diretta responsabilità COGNOME per i reati contestati, che si ritiene sufficiente per garantire l’identifica ogni dubbio ragionevole.
1.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si invoca l’assorbimento della co inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 494 cod. pen. in quella prevista dall’ ter cod. pen., è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito quello di cui all’art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con l condotta materiale integrante il primo reato, poiché l’ipotesi delittuosa di cui all’a ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l’art. 494 cod. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di spe (Sez. 2, n. 39276 del 22/09/2021, Arena, Rv. 282204 – 01).
Invero, l’art. 494 cod. pen. laddove limita la punibilità per la sostituzione di ai casi in cui “il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica”, osservato nella sentenza richiamata «pone una clausola di riserva destinata ad operare di là del principio di specialità: ne deriva che, qualora la stessa azione abbia al co realizzato, oltre alla sostituzione di persona, un ulteriore delitto, che a sua volta o bene dell’affidamento della collettività, si verifica assorbimento della prima violazione seconda». Deve, invero, rilevarsi che l’ipotesi delittuosa dell’indebito utilizzo del me pagamento, di cui all’ art. 493ter c.p. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede e,
pertanto, sicché può verificarsi l’assorbimento, ove le condotte siano “sincroniche”; l’assorbimento, tuttavia non opera quando le condotte siano diacroniche, caso in cui si configura invece il concorso materiale tra i reati previsti dagli artt. 494 cod. pen. e 493ter cod. pen.
Orbene, nel caso in esame, la sostituzione risulta essere stata effettuata con condotta distinta e precedente rispetto a quella di indebito utilizzo della carta di credito, sicché come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale, non si è verificato alcun assorbimento.
Si afferma cioè che l’utilizzo di dati altrui per ottenere fraudolentemente una carta di credito sia condotta inquadrabile nella fattispecie della “sostituzione di persona”, prevista dall’art. 494 cod. pen.; tale condotta è distinta ed antecedente rispetto a quella di utilizzo di tale carta, inquadrabile nella diversa fattispecie prevista dall’art. 493ter cod. pen.
1.4. L’ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
Si riafferma che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere a relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 – dep. 26/03/2008, COGNOME e altri, Rv. 239754).
Nel caso in esame la sanzione veniva definita con una accurata motivazione che determinava l’aumento per la continuazione con altra sentenza passata in giudicato attraverso il rispetto del parametro previsto dall’art. 81, u.c., cod. pen., tenuto conto del riconoscimento della recidiva reiterata, nonché delle modalità – ritenute “professionali” della condotta e della negativa personalità del ricorrente (ultimo foglio della sentenza impugnata).
Si tratta di motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 19 novembre 2024
L’estensore
Il Presidente