Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51075 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51075 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 31/10/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 settembre 2021 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di indebito utilizzo dì una carta d credito appartenente a terzi (art. 493-ter cod.pen.).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe fatto affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa, senza tenere conto delle oggettive risultanze processuali dimostrative del fatto che alcuni acquisti on line effettuati con la carta di credito indicata nella imputazione, non sarebbero stati riferibili all’imputata (ricariche Vodafone e prodotti maschili), bensì alla nipote dell’anziana titolare della carta, sicché almeno alcuni dei reati posti in continuazione avrebbero dovuto essere ritenuti insussistenti, con consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ingiustamente negate;
violazione di legge in ordine alle statuizioni civili, che dovrebbero essere annullate in sede di legittimità (quanto alla provvisionale ed alle spese) posto che con atto di transazione successivo alla sentenza impugnata l’imputata aveva raggiunto un accordo con la parte civile, la quale aveva revocato la propria costituzione, come da atto allegato al ricorso.
Per la stessa ragione, la ricorrente chiede la revoca della confisca del profitto del reato essendo stato restituito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1.In ordine al primo motivo, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza e genericità.
La ricorrente non ha tenuto conto della parte della motivazione della sentenza impugnata volta ad evidenziare come ella avesse ammesso tutte le operazioni illecite contestatele, secondo quanto riferito dalla parte civile NOME COGNOME e confermato dal di questi figlio anche in relazione alle spese effettuate on line, ulteriormente corroborate da accertamenti documentali e dal tenore di messaggi telefonici intercorsi tra la persona offesa e l’imputata.
Le diverse argomentazioni difensive tendono ad introdurre valutazioni di merito sottratte al presente giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione inerente al riconoscimento di attenuanti e alla determinazione della pena, avendo, peraltro, la Corte territoriale congruamente motivato sui predetti punti a fg. 8 della sentenza impugnata, valorizzando la negativa personalità della ricorrente attestata dai suoi numerosi precedenti penali.
Il secondo motivo è in parte fondato.
2.1. Risulta dagli allegati al ricorso che in seguito ad un accordo transattivo tra l’imputata e la persona offesa, quest’ultima ha revocato la costituzione di parte civile, sicché, in applicazione dell’art. 82, comma 3, cod. proc. pen., devono essere
eliminate le statuizioni inerenti alle domande civili (risarcimento del danno, provvisionale e spese).
2.2. In ordine alla confisca del profitto del reato, che ha natura obbligatoria ex art. 493-ter, secondo comma, cod. pen., la statuizione – che non aveva formato oggetto dell’atto di appello – potrà essere valutata eventualmente solo in fase esecutiva, laddove il giudice potrà stabilire, anche al fine di evitare duplicazioni non consentite della sanzione e tenuto conto della diversità ontologica tra entità del profitto del reato ed entità del risarcimento del danno, l’esatta corrispondenza tra quanto oggetto di confisca e quanto restituito dall’imputata alla parte civile (argomenta da Sez.2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675; Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, COGNOME, Rv. 271082).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.