Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME A CREMA IL DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME A MANTOVA IL DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MANTOVA;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia con sentenza del 14/12/2022 ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Mantova, ad esito di rito abbreviato, del 29/04/2022, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110, 648 cod. pen., artt. 110 e 493-ter cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, per mezzo dei propri difensori, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Ricorso COGNOME NOME. Violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti realizzata dalla Corte di appello; è la stessa motivazione della Corte di appello a richiamare la non rilevante distanza spazio-temporale tra la sottrazione della borsetta e l’utilizzo della carta prepagata; tale elemento a parere della difesa è risolutivo, a prescindere dalla mancata giustificazione in ordine al possesso della carta.
Ricorso COGNOME NOME. Vizio della motivazione perché carente, illogica e manifestamente contraddittoria nell’aver attribuito il fatto al ricorrente; manca qualsiasi elemento effettivo per poter ritenere il concorso nel reato. Le motivazioni rese in ordine al capo b) della rubrica sono del tutto reiterative della motivazione di primo grado, senza effettivamente rispondere alle censure sollevate con l’appello; la semplice presenza del ricorrente vicino al fratello non è elemento sufficiente per l’attribuzione di responsabilità a titolo di concorso, in mancanza tra l’altro di qualsiasi contributo morale. Il COGNOME NOME ha semplicemente assistito all’utilizzo della carta nel bar, nella veste di mero spettatore eventualmente connivente. Quanto al capo a) la difesa ha invece rilevato una omessa motivazione sulla richiesta assoluzione; manca qualsiasi riscontro alla imputazione per ricettazione.
Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
6. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti e, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano. La difesa dei ricorrenti ha contestato le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati contestati senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso l’effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
7. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 7 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, sia quanto alla riqualificazione del delitto di ricettazione in furto, che quanto al ruolo svolto dal NOME COGNOME, tenuto conto della complessiva ricostruzione emergente dagli atti di indagine acquisiti durante il giudizio abbreviato in primo grado, escludendo qualsiasi portata risolutiva alla non allegata e generica versione alternativa fornita dai ricorrenti durante il giudizio, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta. In tal senso la Corte di appello ha ricostruito caratteristiche della azione, utilizzo della carta illegittimamente acquisita, diretta partecipazione e consapevolezza dei due fratelli quanto all’illegittimo uso e profitto conseguente alla monetizzazione realizzata all’interno del bar quadrifoglio.
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 Febbraio 2024.