Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25155 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA CAPUA
sul ricorso proposto da: COGNOME nei confronti di:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame de misure cautelari reali, annullava l’ordinanza del giudice per le indagini prelim Tribunale di Napoli Nord con il quale era stato disposto il sequestro preventivo – d per equivalente – del profitto del reato previsti dall’art. 640-bis cod. pen. c NOME COGNOME.
A NOME COGNOME si contestava .(di avere tratto in inganno l’RAGIONE_SOCIALE circa il quantum di ore di RAGIONE_SOCIALE effettivamente prestate in modo da procurarsi un ingiusto profitto c al percepimento del cosiddetto “assegno asu” erogato con somme provenienti dal “RAGIONE_SOCIALE soc assenza dei presupposti di legge ovvero dello svolgimento di venti ore settiman lavori socialmente utili. Il tribunale qualificava tale ultima condotta in quel dall’articolo 316-ter cod. pen. ritenendo non sussistenti gli artifici del raggiri e n la soglia di punibilità prevista dall’art. 316-ter ultimo comma, cod. pen., tenuto per quantificare tale soglia bisognava fare riferimento agli importi richiesti men e non già alla complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, attes nella fattispecie in questione le diverse erogazioni non sarebbero conseguite ad un’ di unitaria condotta omissiva bensì alla omissione di informazioni che avevano rigua singole mensilità.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO d Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza de fumus commissí delícti; si deduceva che gli elementi raccolti avrebbero indicato la sussiste del reato contestato e, in particolare, che l’indagato non aveva mai ottemperato all di espletare le ore settimanali che avrebbe dovuto espletare risultand documentazione acquisita che lo stesso aveva effettuato solo sporadiche presenze; i nessuno dei funzionari avrebbe segnalato l’errore.
Si deduceva che alla base della condotta contestata non vi fosse un diso organizzativo, ma piuttosto una condotta dolosa funzionale ad ottenere le ind erogazioni.
Si contestava inoltre la scelta di ricondurre la condotta prodromica alla i percezione dell'”assegno Asu” alla fattispecie prevista dall’art. 316-ter cod. pen. che a quella prevista dall’art. 640-bis cod. pen. e che, comunque, nel valutare il quantum che individua la soglia di punibilità avrebbe dovuto considerarsi il beneficio compl erogato al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il collegio riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze eme materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a so del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coer completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario l seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a S Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710), è stato ulterior sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.2593 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronun provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, C 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, Rv. 248129).
Nel caso in esame il pubblico ministero ricorrente invocava non una violazione di l – ovvero l’unico vizio deducibile nella materia RAGIONE_SOCIALE cautele reali – ma piuttosto u motivazione, non consentito.
Invero il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava la carenza del fumus commissi delicti e, segnatamente, della prova dell’accordo tra i lavoratori socialmente e funzionari che avrebbe generato il sistema di truffe contestato; inoltre riteneva la mancata valorizzazione del fatto che nel corso dell’emergenza pandemica i lavo socialmente utili erano stati impiegati senza seguire criteri regolamentati (ad il COGNOME aveva continuato a lavorare anche se in pensione).
1.2. Con riferimento alle censure relative all’inquadramento della condott GLYPH di omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALE effettive ore di RAGIONE_SOCIALE svolte mensilmente nella fatti prevista dall’art. 316-ter cod. pen., il collegio riafferma che il reato di indebit di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, final conseguimento RAGIONE_SOCIALE stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costituti induzione in errore dell’ente erogatore, essendo quest’ultimo chiamato solo a prende dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma at accertamento (tra le altre: Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 – 0 caso in esame il collegio rilevava che l’ Inps avrebbe elargito l’assegno in omissione di informazioni dovute e non già sulla base di una condotta suscetti integrare un artificio raggiro rilevante ai sensi dell’articolo 640-bis cod. consentiva di ritenere integrato il reato di indebita erogazione, sebbene non fos superata, in relazione ad ogni mensilità la soglia prevista per la punibilità.
1.3. Infine con riferimento alle doglianze relative al raggiungimento della soglia d punibilità prevista dall’art. 316-ter cod. pen. il collegio riafferma che nella valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall’art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, solo ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta (Fattispecie in cui l’imputato, omettendo di comunicare il proprio trasferimento all’estero, percepiva indebitamente, per oltre sei anni, la pensione di invalidità civile: Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigita Rv. 282293 – 01; Sez. 6, n. 11145 del 02/03/2010, Matera, Rv. 246693).
Nel caso in esame il collegio riteneva che l’assegno indebitamente percepito con cadenza mensile fosse il frutto di omissioni relative all’effettivo numero di ore in cui prestazione era stata effettuata ogni mese (pag. 7 del provvedimento impugnato): la valorizzazione RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta che si caratterizza per la diversità del numero di ore di RAGIONE_SOCIALE svolto in relazione ad ogni mensilità rende – allo stato – corrett la valutazione del Tribunale che non ha rinvenuto una condotta unitaria cui riferire l’illecit il che giustifica la rilevazione del mancato superamento della soglia di punibilità sul base della condivisa giurisprudenza secondo cui è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto, nei casi in cui le dichiarazioni inveritiere sono relative a singoli fra temporali rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, si potesse tener conto dell’ammontare complessivo della indennità di malattia anticipata al lavoratore, dovendosi tener conto RAGIONE_SOCIALE somme erogate per ciascun mese, sulla base RAGIONE_SOCIALE singole dichiarazioni effettuate per ogni periodo di malattia: Sez. 6, n. 31223 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282105 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2023
L’estensore
Il Presidente