Indebita percezione di sussidi: la conoscenza dei redditi del coniuge è presunta
L’indebita percezione di sussidi statali, come il reddito di cittadinanza, rappresenta un tema di grande attualità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: non si può affermare di ignorare i redditi del proprio coniuge per giustificare la percezione di un beneficio non spettante. Questo principio rafforza la responsabilità individuale e familiare nella corretta dichiarazione dei redditi ai fini dell’accesso a prestazioni sociali.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena grazie alla concessione delle attenuanti generiche, ma confermando la condanna nel resto. La difesa della ricorrente si basava sul fatto che non era a conoscenza dei redditi percepiti dal marito, derivanti dalla sua attività di carrozziere, la quale peraltro risultava sconosciuta al fisco.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La ricorrente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due principali vizi:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Si sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la sussistenza della consapevolezza e volontà (dolo) di commettere il reato.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo il danno causato di lieve entità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le doglianze e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su un ragionamento chiaro e lineare, che smonta le argomentazioni difensive.
Sulla Consapevolezza dei Redditi Familiari e l’indebita percezione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito del tutto logica e incensurabile. In particolare, è stata definita “insostenibile” la tesi secondo cui la ricorrente potesse non essere a conoscenza dei redditi percepiti dal marito. All’interno di un nucleo familiare, la Cassazione presume una condivisione e una conoscenza delle fonti di reddito che contribuiscono al sostentamento comune. Ignorare un’entrata economica derivante da un’attività imprenditoriale, seppur non dichiarata, è stato considerato un argomento privo di fondamento logico.
Sulla Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la seconda censura è stata respinta. La Corte territoriale aveva già ampiamente motivato perché non fosse applicabile l’art. 131-bis c.p. La motivazione si basava su due elementi cruciali:
1. Il danno cagionato: L’indebita percezione del reddito si era protratta per diversi mesi, causando un danno significativo per le casse dello Stato.
2. La natura delle entrate non dichiarate: Il nucleo familiare poteva contare su entrate derivanti da un’attività imprenditoriale stabile, e non su “somme modeste correlate a lavori occasionali”. Questo dimostra una capacità economica superiore a quella dichiarata e incompatibile con il beneficio richiesto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio di responsabilità fondamentale: chi richiede un sussidio statale ha l’onere di dichiarare in modo veritiero e completo la situazione economica dell’intero nucleo familiare. La scusa di “non sapere” dei redditi percepiti da un altro componente, specialmente il coniuge, non è ritenuta credibile dalla giurisprudenza. Inoltre, la pronuncia conferma che l’indebita percezione di benefici protratta nel tempo e basata sull’occultamento di redditi stabili non può essere considerata un fatto di “particolare tenuità”, escludendo così la possibilità di evitare la condanna penale.
È possibile giustificare l’indebita percezione di un sussidio affermando di non conoscere i redditi del proprio coniuge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è considerata ‘insostenibile’ e illogica la tesi secondo cui un componente del nucleo familiare non sia a conoscenza dei redditi percepiti dal coniuge, anche se derivanti da attività non dichiarate al fisco.
Quando il reato di indebita percezione non è considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Il reato non è considerato di ‘particolare tenuità’ quando il danno causato allo Stato è rilevante, ad esempio perché la percezione illecita si è protratta per diversi mesi, e quando le entrate non dichiarate derivano da un’attività imprenditoriale stabile e non da lavori occasionali e modesti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/02/1980
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha parzialmente riformato (riducendo la pena per le attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città, in relazione al reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza;
rilevato che la ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, avendo la Corte in realtà espresso valutazioni del tutto incensurabili in questa sede, avendo in particolare ritenuto – tutt’altro che illogicamente – “insostenibile che la ricorrente non fosse a conoscenza dei redditi percepiti dal marito grazie all’attività di carrozziere (pur se sconosciuta al fisco);
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale diffusamente motivato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione del danno cagionato a seguito della indebita percezione del reddito, protrattasi per diversi mesi nel corso dei quali il nucleo familiare poteva disporre di entrate derivanti dall’attiv imprenditoriale predetta, e non di somme modeste correlate a lavori occasionali (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – tenuto conto dei motivi a sostegno del ricorso – della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Presidente