Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso presentato da NOME, nata in Costa D’Avorio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado – dichiarando la estinzione per prescrizione del reato contestato come commesso fino al 30 aprile 2013 e, conseguentemente, riducendo la pena inflitta, nonché revocando in parte la confisca disposta dal primo giudice – e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 marzo 2021 con la quale il Tribunale di Parma aveva condannata
la cittadina ivoriana NOME per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., per avere, omettendo le informazioni dovute all’Inps, ossia di lavorare presso la pizzeria “RAGIONE_SOCIALE” gestita dall’omonima società cooperativa, conseguito indebitamente l’indennità di disoccupazione, denominata RAGIONE_SOCIALE, per una somma pari a 4.926,28 euro, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 aprile 2014.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 316-ter cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il reato contestato, benché gli atti processuali non avessero provato che l’imputata – straniera e priva di scolarizzazione) aveva agito nella consapevolezza che la somma elargita avrebbe superato la soglia di 3.999,96 euro, oltre la quale l’illecito amministrativo integra gli estremi di un reato.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 74 cod. pen., per avere la Corte distrettuale escluso la sussistenza di un errore scusabile sulla situazione di fatto capace di integrare gli estremi di uno degli elementi costitutivi del reato contestato: tenuto conto che la NOME, extracomunitaria, non aveva avuto di “strumenti” per comprendere il significato della domanda che ella aveva presentato per ottenere l’indennità di disoccupazione, essendosi ella affidata in buona fede agli amministratori della società cooperativa con la quale aveva collaborato, ricevendo solo un rimborso spese.
2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato all’imputata il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, di cui all’art. 323-bis cod. pen., considerato che il fatto andava valutato nella sua globalità, anche in relazione allo status della ricorrente di extracomunitaria priva di istruzione, e non anche concentrando l’attenzione sulla durata della condotta, nonché sulla entità del danno economico e del lucro conseguito.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall’art. 5duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.
I primi due motivi del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La ricorrente solo formalmente ha i ndicato, come motivi della sua impugnazione, una violazione di legge, laddove sono stati in concreto indicati altrettanti vizi di motivazione: la prevenuta, tuttavia, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentata una inadatta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del processo.
La ricorrente, invero, si è limitata a criticare il significato che la Corte d appello di Bologna aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado. Il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente, fondato su una rigorosa valutazione delle testimonianze esaminate nel giudizio di merito: deposizioni che avevano consentito di accertare che alla NOME, come altri che avevano lavorato continuativamente per la pizzeria gestita dalla cooperativa amministrata dai COGNOME, era stata affidato lo status di “socio volontario” per evitare di essere assunta, consentendole di percepire indebitamente l’indennità di disoccupazione e versandole parte del compenso “in nero”, fatto figurare come mero rimborso spese (v. pagg. 6-10).
3. E’, invece, fondato il terzo motivo del ricorso.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità dall’art. 323-bis, primo comma, cod. pen., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell’atteggiamento
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soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (così, tra le molte, Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, Fundarò, Rv. 276280).
Di tale regula luris la Corte di appello di Bologna non ha fatto corretta applicazione, avendo concentrato l’attenzione esclusivamenl:e sulla entità del quantum percepito indebitamente dalla imputata con riferimento a due distinti periodi, significativamente escludendo che la somma erogata fosse stata “esigua” ovvero che “il danno fosse stato di speciale entità”. Al contrario, anche a voler trascurare che l’importo mensile percepito dalla donna nel periodo considerato era stato appena di poco superiore a 300 euro, la Ccrte di merito ha ingiustificatamente ed in maniera manifesta illogica svalutato il fatto che la stessa fosse una extracomunitaria da poco presente in Italia e priva di qualsivoglia istruzione.
L’accertata fondatezza del primo motivo e, dunque, la ammissibilità del ricorso impone oggi la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto (anche considerati i periodi di sospensione) il reato contestato alla ricorrente si è estinto alla data del 23 ottobre 2022 per intervenuta prescrizione.
Va, altresì, revocata la misura della confisca disposta nei riguardi della prevenuta, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 578-bis cod. proc. pen. (per cui «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato») in quanto concernente una misura di carattere sanzionatorio: disposizione che, introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e poi modificata dall’art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non è applicabile ai fatti di reato commessi prima della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
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5· : . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per GLYPH intervenuta prescrizione. Revoca la confisca disposta.
Così deciso il 15/09/2023
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