Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41539 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1358/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Nuoro il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 20 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare di Nuoro, con decreto emesso in data 27 ottobre 2022, ha disposto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 316ter cod. pen., in quanto, nella qualità di titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, avendo presentato una domanda di sostegno per accedere ai
premi europei n. 1305/2013 e n. 1307/2013 per la campagna 2020, attestando falsamente di avere ottocento capi ovini (invece che trecento quattordici) e impegnandosi a mantenerne la detezione dal 1 maggio 2020 al 14 maggio 2021, avrebbe indebitamente percepito in tal modo dall’RAGIONE_SOCIALE un finanziamento per l’ammontare di euro 11.628,00; fatto commesso in Fonni il 27 novembre 2020.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza emessa in data 12 giugno 2024, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo ha condannato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, e ha disposto la confisca diretta, ed eventualmente anche per equivalente, della somma di euro 11.628,00.
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motivi di ricorso.
4.1. Il difensore, con il primo motivo, ha congiuntamente dedotto: a) l’inosservanza o l’erronea applicazione del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE; b) l’inosservanza o l’erronea applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica RAGIONE_SOCIALE comune; c) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale; d) la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha precisato che non risulta da alcuna certificazione che NOME abbia provveduto a modificare la propria domanda per accedere al contributo comunitario.
Il difensore ha rilevato che NOME non ha mai contestato a NOME l’indebito percepimento, né ha richiesto la restituzione delle somme erogate in suo favore e tantomeno è intervenuta nel processo penale in qualità di parte civile.
La domanda di erogazione dei contributi pubblici inoltrata dall’imputato in data 9 luglio 2020, peraltro, sarebbe stata priva della sottoscrizione dell’imputato.
Il ricorrente, inoltre, avrebbe inoltrato una modifica della domanda originaria, ai sensi dell’art. 15 del Reg. Ue 809/2014, riducendo il numero dei capi ovini detenuti da novecento quindici a cinquecento, e RAGIONE_SOCIALE, in conseguenza della stessa, avrebbe ridotto il contributo erogato ad euro 9.524,00.
4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto.
Il difensore ha rilevato che, se è vero che NOME, nel corso del primo grado del giudizio, ha omesso di produrre copia delle domande presentate ad NOME, è altrettanto vero che l’esigenza di sottoporre al vaglio della Corte di appello gli atti relativi al procedimento amministrativa è scaturita dalla pronuncia del Tribunale di Nuoro, che ha fondato il proprio convincimento solo sulle prove orali, in assenza del necessario riscontro documentale.
Il Pubblico Ministero, sul quale gravava l’onere di dimostrare la falsa attestazione finalizzata al conseguimento del premio comunitario, ha, tuttavia, omesso qualsivoglia allegazione sul punto.
Il rigido formalismo a cui, errando, si sarebbero attenuti i giudici della Corte di appello, sarebbe in radicale contrasto con l’esigenza di garantire una decisione giusta all’imputato.
4.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e l’errata applicazione del Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013.
Ad avviso del difensore, il giudice penale non avrebbe il potere di ordinare la confisca delle somme indebitamente percepite, in quanto l’art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001 riserva all’amministrazione pubblica il potere di accertare il carattere indebito della percezione del contributo e di disporne la sospensione, a fronte di erogazioni illegittime.
Questa disposizione, dunque, attribuirebbe all’amministrazione, all’esito della propria istruttoria, il potere di accertare, in via autonoma, il carattere indebito della percezione del contributo pubblico e il potere di operare il recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche mediante la deduzione dell’importo dai futuri pagamenti.
Il giudice penale, dunque, non avrebbe il potere di ordinare la restituzione delle somma indebitamente percepite, ma solo di accertare l’eventuale condotta illecita del soggetto che ha richiesto l’erogazione del contributo pubblico.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Il difensore, con il primo motivo, ha congiuntamente dedotto: a) l’inosservanza o l’erronea applicazione del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE; b) l’inosservanza o l’erronea applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica RAGIONE_SOCIALE comune; c) l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale; d) la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha precisato che non risulta da alcuna certificazione che NOME abbia provveduto a modificare la propria domanda per accedere al contributo comunitario.
Il motivo è aspecifico prima ancora che manifestamente infondato, in quanto si risolve in una mera riproposizione delle censure proposte nell’atto di appello, svolte meramente in fatto, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
I giudici di merito hanno non illogicamente rilevato come la dichiarazione resa dall’imputato, all’atto della presentazione della domanda di erogazione del contributo, in ordine al numero di capi ovini posseduti, fosse in oggettivo contrasto con quello riscontrato in sede di controllo e come tale falsità fosse ulteriormente confermata dal rinvenimento, in sede di perquisizione, di «boli identificativi ‘intonsi’», che corrispondevano a capi dichiarati e di cui l’imputato non aveva la titolarità all’atto della presentazione della domanda.
La domanda di smarrimento di trecento quarantacinque capi ovini (pari alla metà del gregge effettivamente detenuto) in circostanze ignote è, peraltro, stata presentata dall’imputato solo dopo i controlli operati dal Carabinieri e dai veterinari dell’A.S.L.
La Corte di appello ha, inoltre, congruamente rilevato che la domanda di erogazione del contributo inoltrata in data 9 luglio 2020, pur non sottoscritta dall’imputato, deve intendersi validamente presentata, in quanto è stata proposta mediante l’intermediazione del CAF in via telematica, previa identificazione dell’imputato e inserimento dei suoi dati nel portale tele dedicato.
Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto della mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di acquisire la modifica della domanda originaria di erogazione dei contributi.
5. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha correttamente rilevato che l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è stata proposta genericamente, in quanto non è neppure stata allegata all’atto di appello la modifica dell’originaria domanda indicata dalla difesa, e che la riduzione del contributo erogato da euro 11.628,00 ad euro ad euro 9.524,00 è rimasta integralmente sfornita di prova.
La modifica della domanda è, peraltro, irrilevante, in quanto la fattispecie di reato di cui all’art. 316ter cod. pen. è incentrata sulle attestazioni non veritiere consapevolmente operate nell’originaria richiesta di erogazione dei contributi pubblici e non in successive sequenze procedimentali.
Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 33 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e l’errata applicazione del Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013.
7. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente rilevato che la confisca del profitto del reato è stata legittimamente disposta dal Tribunale, ai sensi dell’art. 322ter , primo comma, cod. pen., in quanto questa disposizione prevede la confisca obbligatoria «nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320,… dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».
La disposizione invocata da parte ricorrente, l’art. 33 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come già correttamente rilevato dalla Corte di appello, rileva, invece, solo sul piano della disciplina amministrativa del finanziamento di cui si controverte e non in sede penale.
L’art. 33 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 riserva all’amministrazione il potere di accertare il carattere indebito della percezione, di disporre la sospensione dei contributi a fronte di erogazioni illegittime e di provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite, ma non esclude il potere del giudice penale di disporre la confisca del profitto del reato, ove condanni l’imputato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costantemente ribadito, afferma che non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato ai sensi dell’art. 322ter cod. pen. nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito e, dunque, di restituzione integrale della somma illecitamente lucrata (Sez. 6, n. 21353 del 24/06/2020, Magnani, Rv. 279286 01), in quanto tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi costituzionali ( ex plurimis ; ; cfr. anche Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 284122 – 01, con riferimento alla confisca del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell’imputato di riduzione o elisione del quantum del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto ‘attuale’ al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito
accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285175 – 01).
Posto, tuttavia, che nel caso di specie non risulta dimostrato che l’imputato abbia provveduto alla restituzione dei contributi indebitamente percepiti o che gli stessi siano stati comunque recuperati, anche coattivamente, dall’amministrazione competente, la Corte di appello ha correttamente confermato la confisca, diretta o, in subordine, per equivalente del profitto del reato, determinato in euro 11.628,00, pari all’ammontare dei contributi indebitamente percepiti.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME