Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18492 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il 27/08/1991
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 aprile 2024 che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano il 20 marzo 2023, con cui NOME COGNOME era stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 16 maggio al 17 luglio 2017 in Milano.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera giudici di merito che, all’esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, h legittimamente ritenuto sussistente il reato contestato alla ricorrente, valorizzando a tal accertamenti compiuti dall’Agenzia delle Entrate di Milano, da cui è emerso che la società RAGIONE_SOCIALE di cui la RAGIONE_SOCIALE era legale rappresentante, ha utilizzato nel 2017 in compensazione cred inesistenti per l’importo di 60.510,51 euro, essendo tale conclusione scaturita da un’atte verifica delle operazioni fiscali poste in essere dalla società, risultata essere un evasore to
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone, peraltro in termini generici, differenti apprezzamenti di merito tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11 dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della particolar tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, posto che i giudici di appello, in man pertinente e dunque non censurabile in questa sede, hanno escluso l’operatività della causa d non punibilità, sia in ragione delle modalità della condotta, avendo l’imputata illegittima portato in detrazione crediti di diversa tipologia riferiti a esercizi fiscali diffe circostanza che l’ammontare dei crediti oggetto di indebita compensazione è risultato superior di circa 10.000 euro, dunque di un importo non esiguo, rispetto alla soglia di punibilità.
Osservato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.