Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45152 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45152 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inarnmissibilità del ricorso;
uditi i difensori presenti:
avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA e avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Per mezzo dei propri difensori, muniti di procura speciale, NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza della Corte di Cassazione n. 9206/23 del 20 gennaio 2023 con la quale la Terza Sezione penale ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza, tutti i motivi di ricorso proposti contro la sentenza pronunciata il 27 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma. Per quanto rileva in questa sede, con la sentenza della Corte di appello del 27 novembre 2020, NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
Il ricorso straordinario muove dalla premessa secondo la quale il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 è reato istantaneo che si consuma «nel momento in cui il soggetto presenta il modello F24 per attivare la compensazione tra i vari presunti crediti erariali». I difensori riferiscono che, nel caso di spec furono presentati nell’anno 2013 sei modelli F24 e i primi due modelli recano rispettivamente la data del 16 gennaio 2013 e del 18 febbraio 2013. Rilevano che, il 27 novembre 2020, quando è stata pronunciata la sentenza della Corte di appello, il reato consumato con la presentazione di questi modelli era già estinto per prescrizione, ma la Corte territoriale dichiarò la prescrizione solo con riferimento all’anno 2012. I difensori osservano che, col ricorso per cassazione, fu dedotto che l’ultima rata dell’anno 2012 era stata «erroneamente annessa all’annualità 2013 solo perché essa, per il valore di C 14.284,00, era stata effettuata con modello F24 presentato il 16 gennaio 2013» e sostengono che deducendo tale errore, fu dedotta anche, «in via presuntiva ed implicita, l’intervenuta prescrizione per i comportamenti riferibili ai due modelli del 16 gennaio e 18 febbraio 2013». La decisione dei giudici di legittimità sarebbe pertanto viziata da errore percettivo perché la motivazione fu concentrata sul superamento del valore soglia senza valutare a quale annualità si riferivano i due modelli F24 sopra indicati e senza considerare che «il comportamento residuale» (id est: la presentazione dei quattro residui modelli F24) determinava il mancato pagamento di debiti erariali per un importo complessivo infericre al valore soglia.
In sede di discussione orale, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha insistito per l’accoglirnento richiamando anche il contenuto di una memoria scritta depositata il 13 ottobre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché la doglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato.
Si deve premettere che il rimedio di cui all’art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un “giudizio di legittimità della sentenza di legittimità”. Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà viz motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendon evidente che l’errore di fatto può dar luogo all’annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legIlinnità che abbia influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.
In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
Nel caso in esame, la circostanza che il ricorso non abbia ad oggetto un mero errore percettivo emerge già nella premessa del ricorso stesso, ove si legge che il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 è reato istantaneo che «si realizza nel momento in cui il soggetto presenta il modello F24 per attivare la compensazione tra i vari presunti crediti erariali».
La sentenza che si assume viziata da errore percettivo, infatti, a pagina 7, nel trattare un motivo proposto da altro ricorrente, afferma testualmente: « il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancai:o versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854 – 01). Cosicché, a fronte di contributi da versare mensilmente nell’anno, il calcolo delle somme dovute ed omesse mediante compensazione, da determinarsi avendo riguardo ai crediti insussistenti ovvero non spettanti a tal fine utilizzati, non può ch
comprendere tutti gli F24 dell’annualità di riferimento presentati nell’ambito e con riguardo alla stessa».
Si tratta, all’evidenza, di una prospettazione in diritto oppcsta rispetto a quella che il ricorrente pone a fondamento delle proprie richieste e tale considerazione è sufficiente, da se sola, ad escludere l’ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
A ciò deve aggiungersi che la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario ha preso in considerazione gli argomenti sviluppati con riferimento alla possibilità che i modelli F24 del 16 gennaio e 18 febbraio 2013 fossero stati utilizzati con riferimento all’anno di imposta 2012 e ha osservato (pag. 9): che nel capo di imputazione formulato a carico di COGNOME erano stati specificati gli F24 utilizzati per la compensazione con crediti inesistenti; che, come chiarito dalla sentenza di primo grado, «per l’anno di imposta 2013 furono presentati sei modelli F24» corrispondenti a quelli citati nel capo di imputazione; che la tesi secondo la quale, ai fini del calcolo del limite soglia di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, sarebbero stati illegittimamente sommati importi relativi agli anni 2012 e 2013 non era stata sostenuta nei motivi di gravame e, per questo, il tema non era stato trattato dalla sentenza della Corte di appello.
Poiché questo è il contenuto della sentenza impugnata nessun errore percettivo può essere ipotizzato né per quanto riguarda l’individuazione dei modelli F24 utilizzati per procedere all’indebita compensazione di quanto dovuto all’Erario nell’anno 2013, né con riferimento al superamento del limite soglia, né per quanto riguarda la prescrizione delle compensazioni realizzate con la presentazione dei modelli F24 del 16 gennaio e 18 febbraio 2013.
A ciò deve aggiungersi che, nell’articolare i motivi del presente ricorso straordinario, la difesa non ha individuato con chiarezza l’errore materiale o di fatto del quale ha chiesto la correzione. Ed infatti: il ricorso è incerto quanto al possibilità di riferire all’anno 2012 solo il modello F24 del 16 gennaio 2023 o anche il modello F24 del 18 febbraio 2023; non indica l’importo del modello E24 del 18 febbraio 2023; neppure indica l’importo totale dei quattro F24 residui (in tesi difensiva inferiore al limite soglia).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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