Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9576 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato ad Angera il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del riesame di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, cui il P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO del Foro di Novara, che si Ł riportato al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/10/2025, il Tribunale del riesame di Avellino rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, legale rappresentante della società «RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Avellino in data 18 settembre 2025 (in via diretta nei confronti della società e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti della società e del ricorrente).
Avverso tale provvedimento ricorre – in proprio – l’indagato, articolando due distinti profili di censura.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’articolo 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sul fumus commissi delicti in riferimento alla posizione dello COGNOME e mancanza di motivazione su uno specifico punto oggetto di istanza di riesame.
Allo COGNOME sono contestate le condotte sub E), in relazione al capo B); si contesta in dettaglio la violazione dell’articolo 10quater d. lgs. 74/2000 (capo E) per avere acquistato i crediti di imposta c.d. «super-ACE» indebitamente erogati (capo B), utilizzandoli per compensare i propri debiti tributari e previdenziali (indebita compensazione «orizzontale» e «verticale»), realizzando indebite compensazioni per complessivi euro 497.621,00.
In realtà, l’unico credito riferibile al capo B) che interessa la «RAGIONE_SOCIALE» Ł quello originato da tale NOME COGNOME, legale rappresentante della «RAGIONE_SOCIALE», pari ad euro 149.970,00.
Quindi, per un verso nulla si dice in relazione alla somma residua; per altro verso nulla
si dice in riferimento alla specifica posizione dello COGNOME, che non viene neppure citato nel capo di imputazione. Vi Ł assoluto silenzio, in dettaglio, in relazione alle denunce-querele presentate per accesso abusivo a sistema informatico, nØ si tiene conto di quanto fatto dalla sedicente COGNOME NOME, la cui identità sarebbe stata indebitamente clonata, senza che tuttavia ciò escluda che chi ha usato le di lei generalità sia in realtà colui che ha commesso i reati.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’articolo 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sul periculum in mora in riferimento al sequestro del patrimonio della «RAGIONE_SOCIALE» e del ricorrente.
L’ordinanza erroneamente ritiene che la verifica in ordine alla confiscabilità obbligatoria del bene superi l’accertamento dei presupposti della pertinenzialità e del periculum in mora e consente di sottoporre a vincolo beni di valore economico corrispondente a quelli confiscabili.
Tale interpretazione contraddice il dictum della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione «Ellade».
Inoltre, la chiosa finale del provvedimento, secondo cui, poichØ i crediti «super-ACE» sono stati oggetto di numerose cessioni proprio per dissimularne l’origine delittuosa, l’intervento ablatorio si sarebbe reso necessario per bloccare e preservare il provento finale di queste attività criminose, appare una motivazione piø consona a un decreto di sequestro preventivo «impeditivo» (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che a fini di confisca (comma 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei limiti in appresso indicati.
Il Collegio, preliminarmente, ribadisce il costante orientamento della Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608).
¨ stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’ iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che Ł graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).
La motivazione apparente, invece, Ł solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte
dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
2.Tanto premesso, il primo motivo Ł parzialmente fondato.
Va evidenziato che oggetto della indebita compensazione sarebbe, nella prospettazione accusatoria, il credito c.d. «super-ACE» (dove ACE Ł l’acronimo di «Aiuto alla Crescita Economica»), ossia il credito d’imposta previsto dall’art. 19, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 per i soggetti IRES e le imprese individuali che hanno incrementato il capitale proprio limitatamente all’anno 2021, con un’aliquota del 15% su incrementi fino a 5 milioni di euro (rispetto all’«ACE» ordinaria, che invece Ł una detrazione «strutturale», basata su aliquote ridotte, generalmente all’1,3%). Il beneficio era convertibile in credito d’imposta (codice 6955), utilizzabile in compensazione F24, a rimborso o cedibile a terzi.
Il d.l. 29/03/2024, n. 39, convertito, con modificazioni, nella l. 23/05/2024, n. 67, ha introdotto, all’articolo 5, limiti rigorosi per la cessione di tutti i crediti ACE, prevedendone la possibilità di una sola cessione e, per i crediti già ceduti, la possibilità di procedere a una sola ulteriore cessione. La norma prevede anche la responsabilità solidale del cessionario ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi.
L’odierno procedimento, tuttavia, concerne un arco temporale in cui le limitazioni alla cessione del credito di imposta in parola non erano ancora state introdotte.
Così inquadrato il thema decidendum , il motivo che impugna la mancanza di riferibilità delle condotte al ricorrente, e in ogni caso del dolo, Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato rigetta l’analoga doglianza evidenziando che trattasi di reato a dolo generico e che la mole dei crediti indebitamente portati in compensazioni non lascia dubbi in ordine alla sussistenza almeno del dolo generico in capo all’amministratore.
Trattasi quindi di motivazione, al limite, insufficiente, ma non inesistente, con conseguente inammissibilità della doglianza ai sensi dell’articolo 325 cod. proc. pen…
Coglie nel segno, invece, il ricorrente laddove evidenzia che l’ordinanza impugnata opera un salto logico, nella parte in cui procede ad una incomprensibile equazione tra totale dei crediti portati in compensazione e totale dei crediti portati in «indebita» compensazione, per il sol fatto che trattasi di crediti c.d. «super-ACE», mentre, in concreto, la quota parte dei crediti originati dal capo B), di cui sarebbe provata l’inesistenza, Ł limitata ad euro 149.970,00.
Tale profilo, oggetto di specifica doglianza, Ł stato negletto dal Tribunale irpino, per cui l’ordinanza appare viziata, in parte qua , da violazione di legge per difetto assoluto di motivazione.
Il secondo motivo Ł inammissibile.
L’ordinanza impugnata ritiene che i crediti c.d. «super-ACE» siano stati oggetto di numerose cessioni proprio per dissimularne l’origine delittuosa, per cui l’intervento ablatorio si sarebbe reso necessario per bloccare e preservare il provento finale di queste attività criminose, anche in funzione dei successivi provvedimenti ablatori.
La motivazione, sia pure concisa, dà conto delle esigenze di natura cautelare sottese alla misura e non appare censurabile con l’utilizzo degli strumenti di reazione processuale esperibili in sede di misure cautelari reali, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, limitatamente a quanto eccedente la somma di euro 149.970,00, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Avellino, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare del sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 04/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME