Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Barletta il 12/12/1964 avverso la sentenza emessa in data 15/10/2024 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che h concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/10/2024, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 12/12/2022, dal Tribunale di Trani, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato indebita compensazione, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante d RAGIONE_SOCIALE
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Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riten raggiungimento della prova della fondatezza dell’ipotesi accusatoria, al criteri riparto degli oneri probatori utilizzati e alla ritenuta attendibilità delle val espresse dal teste senza l’acquisizione degli elementi fattuali presupposti teste medesima.
Si censura, in particolare, il percorso argomentativo della Corte territorial quale – pur avendo esplicitamente ritenuto indispensabile il contenuto del Lib Unico dei Lavoratori, prodotto in sede di verifica tributaria dal consulente del RI – aveva poi sostenuto che l’onere di depositare in giudizio tale documento gravav sulla difesa. Si evidenzia che la deposizione della teste era risultata ge quanto alla quantificazione degli importi e al calcolo effettivamente spettante s base del c.d. “bonus Renzi”, ciò che avrebbe reso necessaria l’acquisizione d documenti prodotti nell’interesse del COGNOME in sede di accertamento fiscal documentazione non surrogabile con il contenuto dell’atto di recupero prodotto da P.M., risultando le contrarie valutazioni della Corte territoriale non in linea principi in tema di riparto dell’onere probatorio elaborati dalla giurispruden legittimità anche con riferimento ai reati tributari.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non avendo le censure difensive alcun modo contrastato il contenuto della deposizione del teste e del verbale accertamento e recupero, basati sulla documentazione prodotta in sede di verific nell’interesse del ricorrente.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., ribadendo le censure proposte in ricorso ed insistend per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come opportunamente segnalato dal P.G. nella propria requisitoria, la difesa ricorrente non ha inteso minimamente contrastare il merito delle conclusio concordemente raggiunte dai giudici di primo e di secondo grado in ordine all indebite compensazioni ascritte al ° COGNOME in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE: conclusioni che hanno convalidato l’ipotesi accusatoria sulla scorta degli esiti dell’attività di verifica fiscale riferiti dall’operante, contenuto del Libro Unico del lavoro prodotto, nel corso delle operazioni di verifi dal consulente del COGNOME (cfr. pag 3 seg. della sentenza impugnata, in cui chiarisce, tra l’altro, che in sede di controllo gli operanti non avevano av
necessità di acquisire in cartaceo i modelli F24, avendone disponibilità nella ba dati).
La difesa ha invece lamentato, con i motivi di appello ed anche con l’odiern ricorso, la mancata acquisizione dei predetti modelli e del Libro Unico che, com già accennato, era stato spontaneamente prodotto nell’interesse del RIZZI durante le operazioni di verifica, ed era stato considerato nella liquidaz dell’imposta dovuta e nel calcolo delle sanzioni, distinguendo tra certi inesiste crediti non spettanti (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
2.1. La doglianza, oltre che reiterativa, appare manifestamente infondata.
La difesa ricorrente non solo ha evitato di confrontarsi con tali insegnament ma neppure ha minimamente confutato le conclusioni raggiunte, all’esito dell’istruttoria dibattimentale già ricordata, anche tenendo conto del Libro Un presentato in sede di indagini dal consulente del COGNOME In altri termini, non inteso sostenere, con la indispensabile specificità, l’esistenza di errori nei effettuati in sede di verifica, ovvero il travisamento del Libro Unico, ovvero anc la negligenza o l’infedeltà del consulente che aveva partecipato al procediment di verifica fiscale: ci si duole, esclusivamente, della mancata acquisizione documenti posti a base di quelle conclusioni.
La Corte d’Appello ha richiamato, del tutto condivisibilmente, l’indiriz interpretativo secondo cui «il delitto di indebita compensazione, di cui all’art quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pur esigendo, sul piano materiale, l’util del modello F24, quale strumento tipico di estinzione dell’obbligazione tributar con indicazione del credito inesistente o non spettante portato in compensazione non richiede, ai fini probatori, la produzione in giudizio dell’anzidetto in con utilizzato per il pagamento dell’imposta dovuta, potendo la prova essere fornita qualunque altro modo» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286560 – 01, la quale, in motivazione, ha ulteriormente precisato che «la condotta tip che esige, sul piano sostanziale, l’utilizzo di strumenti tipici per l’est dell’obbligazione tributaria, non può essere confusa con la necessaria produzion in giudizio di tali strumenti. In buona sostanza, altro è il fatto descritt fattispecie (che richiede, mediante il richiamo all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 19 compilazione del mod. F24), altra la prova richiesta per accertarlo: i due pi (elemento costitutivo del reato e prova tipica della sua esistenza) necessariamente si sovrappongono in un sistema penale ispirato al principio generale di libertà della prova e del libero convincimento del giudice sia per i f reato che per gli atti del processo»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale ordine di censure deve peraltro ritenersi manifestamente infondato, per le ragioni già esposte con chiarezza nella sentenza impugnata, in cui si evidenz che “a fronte della prova fornita in ordine alla sussistenza delle condotte ascr
incombeva sulla difesa l’onere di fornire la prova contraria, se del caso producendo la stessa documentazione esibita – al fine di contestare l’errata valutazione
condotta in sede di controllo, pur nell’inerzia manifestata dopo l’accertamento – ovvero quell’altra che avrebbe potuto scagionare l’imputato” (cfr. pag. 4 della
sentenza impugnata).
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27 giugno 2025
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Il Presidente