Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36336 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME RENATO nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in conferma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’art. 10 quater, c d.lgs. 74/2000, per non aver versato, nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le somme dovute per il pagamento di tributi loc erariali, ritenute e contributi INPS per gli anni 2016 e 2017, utilizzando in compensazione cr IRES inesistenti relativi all’anno 2016, crediti IRAP inesistenti relativi all’anno 2017, crediti d’imposta inesistenti, quale sostituto d’imposta, relativi all’anno 2017, per un complessivo di euro 1.332.428,00.
Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di leg ordine alla affermazione della responsabilità, fondata sulla mera qualifica formale dell’imp quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto che la trasmissione del documentazione contabile e fiscale è avvenuta ad opera di un professionista di cui egli avvalso. Contesta, inoltre, che il credito fiscale, di cui è avvalso in compensazion inesistente, precisando al contrario che trattasi di credito “non spettante”, con la consegu 21x[Ita – E5rZ- 53NM qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 10 quater comm d.lgs. 74/2000.
Evidenzia, a monte, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiaraz Irap per l’anno 2017, sicché è illogico l’asserto della avvenuta compensazione e quantificazi di crediti inesistenti, di cui non vi è alcuna indicazione in fase dichiarativa, con cons carenza della condotta sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonché in ordine diniego di circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, rappresenta che il giudice a quo è partito da una pena base di anni due mesi sei di reclusione assai più elevata del minimo edittale esattamente maggiore di un anno. Il giudice altrettanto incongruamente non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, non avendo alcun rilievo la presenza o l’assenza dell’imputa nel procedimento.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata la prima censura non è stata dedotta in appello, avendo il ricorrente lamentato esclusivamente il difetto di prova della negoziazione dei modelli F TARGA_VEICOLO e la mancata individuazione dell’agen bancaria presso la quale i modelli sarebbero stati negoziati, senza nulla dedurre in ordine a sua qualifica formale, alla natura del credito portato in compensazione, e alle omess dichiarazioni fiscali. GLYPH Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.
2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sia sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione d sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fa riferimento, nel determinare la pena base nella misura di anni due e mesi sei di reclusion all’ammontare degli importi non versati portati indebitamente in compensazione, di molto superiore alla soglia di punibilità, pari a euro 50.000,00, trattandosi di un importo comples di euro 1.332.428,00. GLYPH ~-
Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sentenza impugnata è conforme all’orientamento secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assen legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2 Rv. 281590; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, p valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle spec considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv.. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto all’assenza di elementi di segno positivo, ed ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, condividendo co determinazione del primo giudice che ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 02/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi ente