Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37646 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a San Cataldo il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, il quale ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativ riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. ritenev configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali eseguite in capo all imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., disponeva, in relazione al capo 17 della provvisoria imputazione, il sequestro preventivo diretto, fino alla concorrenza dell’importo di 108.544,53 euro, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE; il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino all concorrenza dell’importo di 108.544,53 euro, di beni mobili e immobili, somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, o, in via subordinata, in caso di incapienza parziale o totale dei beni riconducibili alla società, il sequestro per equivalente, fino alla concorrenza dell’importo di 108.544,53 euro, di beni mobili e immobili, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibil comunque nella disponibilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, la difesa contesta la valutazione indiziaria, evidenziando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la COGNOME concorrente nel reato di indebita compensazione, quando in realtà la stessa è persona offesa del reato di truffa; si evidenzia in proposito che il decreto legge n. 25 del 2017, convertito dalla legge n. 49 del 2017, ha modificato l’art. 29 del d. Igs. n. 276 del 2003 in tema di appalto di lavoro, estendendo l’operatività della già esistente responsabilità solidale ed eliminando la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore, per cui, a seguito di tale modifica, lavoratori ed enti possono liberamente scegliere di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente, spesso più solvibile del soggetto appaltatore, e di chiedere direttamente a lui il pagamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, la COGNOME, dopo aver pagato il costo dell’appalto, è rimasta debitrice nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per l’intero importo de contributi previdenziali dovuto, risultando persona danneggiata dal reato.
Con il secondo motivo, si contesta l’individuazione della competenza territoriale, avendo i giudici cautelari erroneamente utilizzato il criterio sussidiar del luogo di accertamento del reato e non quello corretto del /ocus commissi delicti, che, rispetto al reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, va individuato nel luogo di presentazione dei modelli F24 mediante i quali si è proceduto alle indebite compensazioni; nel caso di specie, tale luogo va individuato in Torino, città dove insistono le sedi RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici ritenute autrici materiali delitto contestato, con conseguente competenza del Tribunale di Torino.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 310 e 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riqualificato il reato di truffa aggravat ai danni dello Stato nel reato di concorso in indebita compensazione, reato per il quale il capo di imputazione indica che la Procura sta procedendo separatamente. Si evidenzia al riguardo che il G.I.P. e il Tribunale hanno condiviso la medesima qualificazione giuridica contraria a quella richiesta della Procura, pervenendo tuttavia a esiti opposti sulla possibilità di procedere al sequestro; ciò, tuttavi avrebbe imposto di considerare la rilevanza della pendenza degli altri procedimenti che lo stesso P.M. nel capo 17 ammette essere pendenti presso altre Procure.
Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione dell’art. 322 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale riconosciuto il sequestro diretto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, senza tenere conto dei costi sostenuti e del profitto individuato dalla Guardia di Finanza; in particolare, il Tribunale avrebbe ordinato un sequestro per una cifra superiore al doppio del beneficio individuato dalla Guardia di Finanza, secondo cui il vantaggio economico per la RAGIONE_SOCIALE non era pari ai contributi previdenziali, ma era notevolmente inferiore, tanto che il risparmio annuo è stato
quantificato per il 2018 in 48.393,10 euro, per cui, ferma restando la illegittimità del sequestro, quest’ultimo in subordine andava ridotto al predetto importo.
Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sul periculum in mora, rilevandosi che la RAGIONE_SOCIALE, sin dal 10 gennaio 2022, dopo aver scoperto il meccanismo fraudolento volto a sottrarre le somme destinate al pagamento dei contributi, ha provveduto ad assumere i dipendenti, pagando gli stipendi e gli altri oneri. La valutazione del periculum in mora effettuata dal Tribunale non avrebbe tenuto poi conto dei due anni successivi di «totale fedeltà fiscale» e della circostanza che l’impresa continui ad operare, essendosi, invece, basata unicamente sulla gravità del reato e sulla previsione della confisca per il reato «riqualificato», senza tuttavia considerare che, come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36959 del 2021, il provvedimento che dispone il sequestro deve spiegare per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca.
3.1.1. Con memoria del 30 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO COGNOME, quale difensore di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi, richiamando l’esito favorevole del procedimento di legittimità definito da questa Sezione in data 23 aprile 2024, a seguito di ricorso RAGIONE_SOCIALE medesime ricorrenti.
3.2. COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa censura l’erronea riqualificazione del fatto, osservando che, nel ritenere configurabile il delitto di indebita compensazione in luogo di quello di truffa aggravata, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo enucleato un fatto diverso, rispetto al quale difettava l’iniziativa del P.M., il quale, invero, nella richiesta cautelare, aveva precisato che per il reato ex art 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 si procedeva separatamente.
E del resto il delitto di indebita compensazione, proprio perché speciale rispetto al reato di truffa, come correttamente precisato nell’ordinanza impugnata, presenta rispetto a quest’ultima fattispecie elementi distinti e ulteriori, in ordine ai quali n vi è stata contestazione, con conseguente difetto di contraddittorio.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che è stato documentato dalle difese che, in ordine a tutte le operazioni di compensazione, pende dinanzi all’Autorità giudiziaria di Torino il procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., in cui il P.M. ha già esercitato l’azione penale e nel quale è stato anche disposto il sequestro per equivalente RAGIONE_SOCIALE somme ritenute evase, per cui il fatto che il P.M. torinese non abbia ravvisato la presenza di concorrenti/beneficiari nel reato di indebita compensazione che si contesta al ricorrente non comporta che questi debba rispondere dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, in ordine alle stesse operazioni, di un reato diverso.
3.3. COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha sollevato due motivi sovrapponibili a quelli del ricorso di COGNOME, per cui si rinvia alla relativa esposizion
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, mentre i ricorsi di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE sono privi di fondamento.
l’applicazione del principio del ne bis in idem e non RAGIONE_SOCIALE disposizioni sui conflitti positivi di competenza finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, cit.).
In applicazione del principio precedentemente indicato, risulta evidente che, nel caso di specie, non è in alcun modo ipotizzabile l’applicazione del divieto di bis in idem, atteso che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona è pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui è radicato il presente procedimento, Caltanissetta.
Per nessuno di essi, inoltre, si è pervenuti a una sentenza irrevocabile.
Di conseguenza, allo stato, in considerazione di quanto esposto in precedenza, l’attuale ricorrente, per contestare l’asserita indebita duplicazione dei procedimenti, è ammessa a fruire dei rimedi previsti per i conflitti di competenza, ma non può certo invocare una pronuncia di non luogo a procedere per violazione del principio del ne bis in idem. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
1.1. Una diversa conclusione si impone invece rispetto al primo motivo. Circa la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale del Riesame rispetto al delitto di truffa ai danni dello Stato, sussunto nella diversa fattispecie di indebit compensazione, se deve ribadirsi il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, deve tuttavia richiamarsi l’altrettanto condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero. Ciò posto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, in base alle allegazioni disponibili, risulta che, a fronte dell’originaria imputazione, calibrata sul modello della truffa ai danni dello Stato, il Tribunale, al pari del G.I.P., ha ritenu configurabile il delitto di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, in base alla ritenuta specialità di tale fattispecie rispetto a quella ex art. 640 cod. pen. Orbene, tale riqualificazione, di per sé legittima, avuto riguardo alla rimarcata specialità della condotta sanzionata in ambito penai-tributario, ha lasciato tuttavia aperte talune questioni non secondarie circa la sfera applicativa del reato di indebita compensazione, che presenta una sua peculiare e differente struttura.
In particolare, non risultano ben chiare le date e i luoghi di presentazione dei modelli F24, su cui si incentra il meccanismo illecito sotteso alla previsione ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, richiamando il precetto penale la norma di cui all’art. 17 del d. Igs. n. 241 del 1997 che disciplina appunto le modalità operative RAGIONE_SOCIALE compensazioni. A ciò deve poi aggiungersi che non risulta adeguatamente approfondito il tema del superamento o meno della soglia di punibilità del reato, non comprendendosi se le cifre riportate nell’ordinanza impugnata siano riferite all’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dalle società che figuravano come appaltatrici di servizi, o piuttosto all’importo dei risparmi di spesa derivanti dall’evasione fiscale e contributiva realizzata dalle società committenti.
1.2. Sulla delimitazione della condotta dal punto di vista contenutistico e spazio-temporale e sulla verifica della soglia di punibilità, l’ordinanza impugnata ha mancato di fornire risposte adeguate, per cui il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato con rinvio nei confronti di COGNOME e di COGNOME, dovendo il Tribunale del Riesame verificare se e in che termini, alla luce RAGIONE_SOCIALE acquisizioni investigative disponibili e già note alla difesa, nonché degli elementi essenziali desumibili dalle contestazioni provvisorie, sia configurabile il ravvisato reato di indebita compensazione, reato di cui andranno pertanto illustrate le coordinate spazio-temporali e le modalità della relativa condotta, dovendo altresì essere accertato il superamento o meno della soglia di punibilità, alla luce RAGIONE_SOCIALE premesse interpretative sopra richiamate.
La questione merita invece di essere chiarita compiutamente, alla luce innanzitutto del principio elaborato da questa Corte (cfr. 3, n. 34966 del 16/10/2020, Rv. 280428 e Sez. 3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119), secondo cui, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10 quater, del d. Igs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all’ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Allo stesso modo, occorre richiamare l’orientamento, condiviso dal Collegio, in forza del quale il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater riguarda l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cu pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, nonché Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 283236), per cui va ribadito che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, rilevano non solo gli omessi versamenti dovuti a titolo di imposta, ma anche gli omessi versamenti dovuti ad oneri contributivi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Residua il ricorso proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Partendo per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, deve osservarsi che il rigetto dell’eccezione di competenza per territorio non presenta vizi di legittimità deducibili in questa sede, avendo l’ordinanza impugnata (pag. 10) richiamato, in maniera pertinente, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 – 02 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente nell’anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. Ora, premesso che nel caso di specie non è emerso in maniera chiara il luogo in cui è effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente, legittimamente i giudici cautelari hanno fatto riferimento al luogo di accertamento del reato, individuato in Caltanissetta, dove la locale Procura della Repubblica ha provveduto a dirigere e a portare avanti le attività investigative, impostazione questa coerente con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992), secondo cui il luogo dell’accertamento nei reati tributari va individuato nella sede dell’Ufficio in cui è stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e RAGIONE_SOCIALE informazioni da sottoporre a verifica. Ne consegue che la censura difensiva si palesa come manifestamente infondata.
2.2. Non meritevoli di accoglimento sono invece le doglianze in punto di fumus commisi delicti sollevate con il primo e il terzo motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili.
2.3. In via preliminare, occorre richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e
autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
2.4. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile, avuto riguardo alla specifica posizione di NOME COGNOME, né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società committente, abbia concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal soggetto appaltatore per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavorator formalmente assunti dall’appaltatore, ma in realtà in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE A fondamento di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato gli accertamenti investigativi da cui è emersa l’esistenza di una fitta rete di enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all’obbligo di versamento dei contributi all’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l’effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
In questo contesto, i coindagati COGNOME e COGNOME, grazie alla intermediazione di NOME COGNOME e del consulente del lavoro NOME COGNOME, sono entrati in particolare in contatto con NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, società committente, in ultimo beneficiaria RAGIONE_SOCIALE compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici.
Nel calcolare la somma algebrica degli importi RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni, i giudici cautelari hanno ritenuto superata la soglia di punibilità del reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, per cui, in assenza di censure specifiche sul punto, la riqualificazione giuridica del fatto operata dal G.I.P. prima e dal Tribunale poi non può ritenersi lesiva RAGIONE_SOCIALE prerogative difensive, e ciò anche in ragione della fluidità che spesso connota le imputazioni della fase cautelare.
Con riferimento alla posizione dell’odierna ricorrente, l’ordinanza impugnata ha sottolineato che in capo alla stessa era ravvisabile il dolo richiesto ai fini del configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell’opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la
riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi disinteressarsi RAGIONE_SOCIALE modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell’accordo criminoso. In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, da ciò ricavandosi che l’impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest’ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell’azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente.
Il Tribunale del Riesame ha inoltre sottolineato (pag. 13 dell’ordinanza impugnata) la sostanziale irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa, in quanto avente ad oggetto quietanze di versamento relative ad anni successivi a quelli per cui si procede, mentre il fatto che le imprese appaltatrici fossero in regola con il Durc è stato ragionevolmente ritenuto recessivo rispetto RAGIONE_SOCIALE evidenze indiziarie riguardanti il meccanismo fraudolento in cui è risultata inserita la RAGIONE_SOCIALE
2.5. Orbene, rimarcato il differente standard valutativo richiesto ai fini dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misure personali e di quelle reali, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina non manifestamente illogica RAGIONE_SOCIALE fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa circa il concreto ruolo assunto nella vicenda dalla COGNOME ben potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un corpus argonnentativo non definibile come apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. /7)
Quanto poi al periculum in mora, l’ordinanza impugnata, nel richiamare e nell’applicare correttamente i dettami RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade) in ordine all’onere di motivare, in caso di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, valorizzato, in modo non improprio, il concreto rischio che i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nelle indebite compensazioni possano far disperdere le somme conseguite tramite manovre fraudolenti, rendendo così impraticabile una successiva confisca, dovendosi tenere conto in tal senso RAGIONE_SOCIALE modalità elusive con cui sono stati commessi i reati, peraltro in un ambito territoriale non circoscritto.
Anche in tal caso, invero, le doglianze difensive sostanzialmente evocano vizi motivazionali del provvedimento impugnato che, come si è precisato, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare reale.
2 7. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, stante la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE devono essere rigettati, con onere per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Annulla l’ordinanza impugnata relativamente a COGNOME NOME e a COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 05.06.2024