Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Carmagnola il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni scritte trasmesse dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagata, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, tra cui NOME COGNOMECOGNOME indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all’art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziar rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, e, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il delitto di truffa aggravata, ma quello d indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguit in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., applicava nei confronti della COGNOME la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuri per la durata di mesi 6, in relazione al delitto di cui al capo 23, previ riqualificazione della condotta nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, la COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura l’erronea riqualificazione del fatto, osservando che, nel ritenere configurabile il delitto di indebita compensazione in luogo di quello di truffa aggravata, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo enucleato un fatto diverso, rispetto al quale difettava l’iniziativa del P.M., il quale, invero, nella richiesta cautelare, aveva precisato che per il reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 si procedeva separatamente. E del resto il delitto di indebita compensazione, proprio perché speciale rispetto al reato di truffa, come correttamente precisato nell’ordinanza impugnata, presenta rispetto a quest’ultima fattispecie elementi distinti e ulteriori, in ordine ai quali n vi è stata contestazione, con conseguente difetto di contraddittorio.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che è stato documentato dalle difese che, rispetto a tutte le operazioni di compensazione, pende dinanzi all’Autorità giudiziaria di Torino il procedimento n. 24781/2019 R.G.N.R., in cui il P.M. ha già esercitato l’azione penale e nel quale è stato anche disposto il sequestro per equivalente delle somme che si ritengono evase, per cui il fatto che il P.M. torinese non abbia ravvisato la
presenza di concorrenti/beneficiari nel reato di indebita compensazione che si contesta alla COGNOME non comporta che costei debba rispondere al Tribunale di Caltanissetta, in ordine alle stesse operazioni, di un reato diverso.
3.1. Con memoria trasmessa il 5 aprile 2024, il difensore dell’indagata ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo non è meritevole di accoglimento.
Iniziando per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, occorre premettere che, secondo la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 e Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257992), ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, principio operante anche in materia cautelare (così Sez. Un., n. 11 del 01/07/1992, Rv. 191183), l’identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa.
In applicazione di tale principio, correttamente il Tribunale del Riesame ha escluso l’operatività nel caso in esame del “ne bis in idem”, evidenziando che le fattispecie delittuose poste al vaglio dei Tribunali di Terni e di Torino riguardavano fatti storic completamente distinti innanzitutto dal punto di vista oggettivo, essendo accomunati da quelli per cui si procede unicamente dalla finalità di frodare il Fisco. In particolare, quanto al procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica di Torino, è stato evidenziato, in replica all’eccezione difensiva, che alcuni degli indagati sono sì chiamati a rispondere di plurimi delitti di indebita compensazione, ma questi ultimi attengono a distinte compensazioni, effettuate a vantaggio di imprese beneficiarie differenti rispetto a quelle nissene coinvolte nei fatti di causa (pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
Con le pertinenti considerazioni del Tribunale, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui la doglianza difensiva va senz’altro disattesa.
Una diversa conclusione si impone invece rispetto al primo motivo.
Circa la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale del Riesame rispetto al delitto di truffa ai danni dello Stato, sussunto nella diversa fattispecie di indebit compensazione, se deve ribadirsi il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò
anche in ragione dell’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, deve tuttavia richiamarsi l’altrettanto condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultand altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
3. Su questo pregnante aspetto, oltre che sulla delimitazione della condotta dal punto di vista contenutistico e spazio-temporale, l’ordinanza impugnata ha mancato di fornire risposte adeguate, per cui il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato con rinvio, dovendo il Tribunale del Riesame verificare se e
in che termini, alla luce delle acquisizioni investigative disponibili e già note al difesa, nonché degli elementi essenziali desumibili dalle contestazioni provvisorie, sia configurabile il ravvisato reato di indebita compensazione, reato di cui andranno pertanto illustrate le coordinate spazio-temporali e le modalità della relativa condotta, dovendo soprattutto essere accertato il superamento o meno della soglia di punibilità, alla luce della premessa interpretativa sopra richiamata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 12/04/2024