Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11258 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11258 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Frascati il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Avellino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 settembre 2025, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo E) della provvisoria incolpazione, della somma complessiva di euro 12.331.399,24, ove nella disponibilità delle trenta società indicate nel capo di incolpazione, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da NOME COGNOME, da apporre pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro, e, in caso di mancato rinvenimento del profitto diretto nella disponibilità delle società in questione, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, fino al medesimo concorrente importo di euro 12.331.399,24, sui beni immobili o mobili registrati di proprietà dei soggetti indagati per il capo E), tra i quali NOME COGNOME, ovvero sui conti correnti e/o conti deposito titoli agli stessi intestati, anche mediante apprensione di eventuali disponibilità liquide che dovessero essere rinvenute in sede di esecuzione del sequestro, da apporre anche in questo caso pro quota, limitatamente alla somma che ciascuna società ha effettivamente compensato, con individuazione dei relativi importi a cura del Pubblico ministero in fase di esecuzione del sequestro.
Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino
propone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonchØ mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Deduce il Procuratore ricorrente che il G.I.P. aveva adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti nel decreto emesso in data 01/09/2025 ed integrato con provvedimento del 18/09/2025, in particolare alle pagine 68 e 79 del decreto del 01/09/2025, dove era stata affermata la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei reati contestati ai capi B) e C) di indebita percezione di erogazioni pubbliche, riciclaggio ed auto-riciclaggio, con riferimento ai crediti di imposta c.d. ‘super RAGIONE_SOCIALE‘, generati fittiziamente tramite la gestione di n. 79 società prive di requisiti economico-finanziari necessari per l’ottenimento dell’indebita erogazione per complessivi euro 8.965.964,00 e l’utilizzo di n. 86 società filtro per la movimentazione dei suddetti crediti ‘super ace’ sui rispettivi cassetti fiscali, al fine di non consentire l’identificazione dell’origine delittuosa degli stessi, ed assicurarne la disponibilità ai cessionari finali per l’utilizzo in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali (capo E), nonchØ la ricettazione dei crediti illecitamente originati e movimentati, ricevuti dopo plurime cessioni (capo F).
Lamenta conseguentemente che tali argomentazioni non sono state prese in considerazione nell’impugnata ordinanza, che appare aver fondato la sua decisione su una mancata consapevolezza dell’indagato circa l’illiceità del credito compensato, senza considerare che, nella valutazione del fumus indiziario, l’elemento soggettivo del reato assume una valenza diversa e piø sfumata rispetto ad altre situazioni processuali; per cui il ricorrente sostiene che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato, ovvero la sua buona fede, in considerazione della apparente validità del credito portato in compensazione, non sia sufficiente ad acclarare la regolarità del comportamento dello stesso, a fronte della fittizietà del credito di imposta portato in compensazione.
Richiama, poi, giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione della sussistenza del dolo esula dalla sfera di cognizione del Tribunale del riesame, essendo riservata al giudizio di merito, e sulla possibilità di integrare una motivazione sintetica del provvedimento del G.I.P.
3. E’ pervenuta memoria dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, con la quale si eccepisce l’inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso del Pubblico ministero. Il ricorso Ł inammissibile nella parte in cui censura la motivazione dell’ordinanza impugnata, trattandosi di vizio non rientrante nel sindacato di legittimità, tendendo il ricorso ad ottenere una rivalutazione nel merito delle risultanze investigative acquisite. Il ricorso Ł invece manifestamente infondato nella parte in cui deduce la violazione di legge, dove la difesa richiama giurisprudenza di legittimità in materia di misure cautelari reali, sostenendo che le risultanze investigative poste a fondamento dei provvedimenti cautelari del G.I.P. del 01/09/2025 e del 18/09/2025 avevano consentito di ritenere insussistente, in capo all’assistita, la consapevolezza della inesistenza dei crediti ‘super ace’, sia in fase di acquisizione, sia in fase di compensazione, come affermato dal Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, non potendo non ritenersi la buona fede in capo alla indagata ed alla RAGIONE_SOCIALE, proprio in conseguenza di quel vorticoso passaggio dei crediti avvenuto a monte tra numerose società, la cui capacità ingannatoria non sarebbe stata superata neanche dall’uso della piø accurata diligenza, tanto che la RAGIONE_SOCIALE ha riportato ad oggi una ingente perdita di euro 495.482,24, destinata ad incrementarsi, dovendo la contribuente provvedere nuovamente al
pagamento delle imposte, già oggetto di compensazione, maggiorate con l’applicazione di pesanti sanzioni, da corrispondere all’Amministrazione finanziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che Ł graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, Ł solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Tanto premesso, il ricorso Ł fondato.
2.1. In primo luogo, contrariamente a quanto si afferma nell’ordinanza impugnata, questa Corte Ł ferma nel ritenere che, in tema di indebita compensazione di cui all’art. 10quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «ove il debito tributario sia compensato con un credito d’imposta acquisito mediante cessione, Ł necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell’utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicchØ l’omessa verifica non esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l’acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione» (Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286560).
Ancora, nel provvedimento impugnato si dà atto della «inesistenza» del credito (pagina 1), ipotesi delittuosa in relazione alla quale questa Corte ritiene che, «sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sØ, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti ‘non spettanti’, sebbene certi nella loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia
utilizzabile in sede compensativa (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275833; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 3, n. 34063 del 16/09/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 34645 del 18/05/2021, Presta, non mass.), indirizzo di legittimità con cui il provvedimento impugnato non si confronta affatto, limitandosi ad affermare apoditticamente il contrario.
2.2. Va in secondo luogo evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali, se non Ł precluso al Tribunale di valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896).
Il sequestro preventivo Ł, poi, legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi Ł estranea all’adozione della misura cautelare reale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, COGNOME, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, COGNOME, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del 13/02/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, COGNOME).
La citata sentenza COGNOME ha in proposito precisato che, «in tema di misure cautelari reali, non Ł necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene al reato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».
Rinvia, in proposito, a Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondo cui «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale Ł il tasso di pericolosità della cosa in sØ che giustifica l’imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato».
La violazione dei principi dianzi esposti appare ancor piø marcata laddove, come nel caso in esame, si proceda per reati in cui la condotta Ł assistita da dolo generico, in cui manca, in altre parole, una tensione finalistica della condotta che (in ipotesi) potrebbe, fin dalla fase cautelare, consentire un vaglio piø approfondito dell’elemento psicologico del reato.
2.3. Sotto tale duplice e concorrente profilo di violazione di legge l’ordinanza va dunque censurata, non avendo fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte in ordine ai limiti del sindacato del Tribunale del riesame in relazione al perimetro in cui può e deve
essere delibata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
In conclusione, stante la fondatezza delle doglianze formulate, il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Avellino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così Ł deciso, 18/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente