Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3374 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3374 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 12/10/1981
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lettà la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del SoStitutb Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000, p gli anni di imposta 2016 e 2017, per aver utilizzato crediti Irap inesistenti in compensazione debiti contributivi e previdenziali e disposto la confisca del profitto del reato ai sensi d 12 bis d.lgs. 74/2000 e in subordine, la confisca per equivalente nei confronti del Vecchio, d eseguirsi su somme di danaro, titoli e immobili di proprietà del ricorrente.
Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’affermazio della responsabilità, evidenziando che, in caso di compensazione di contributi previdenziali e assistenziali, il reato non può essere integrato, posto che la norma punisce l’utilizzo di cr inesistenti per compensare le imposte. Infatti, il tenore letterale della norma induce a confuta l’interpretazione giurisprudenziale che configura la fattispecie in esame anche in caso di c. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, e non solo in caso di c.d. compensazione verticale, posto che la lettera della legge fa riferimento alle so “somme dovute”, e che i contributi previdenziali non sono tributi, restando, quindi, esclu dall’ambito di applicabilità della fattispecie. Si deduce che, come precisato da parte del giurisprudenza, il reato di indebita compensazione può attenere solo a somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (si cita Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, COGNOME, Rv 278825-01), sicché in ogni caso non può tenersi conto delle compensazioni relative ai debiti per gli oneri contributivi.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al statuizioni concernenti la confisca dell’immobile che costituisce la sua unica abitazion Rappresenta quindi che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. g), dl. 21 giugno 2013, n. 6 norma che prevede un limite alla espropriazione immobiliare, tale immobile non può essere sottoposto a procedura esecutiva e pignorato. Evidenzia altresì che tale immobile è di provenienza lecita e non rappresenta un profitto, in quanto deriva da una somma presa a mutuo, per di più ancora non del tutto restituita all’istituto bancario.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale, ormai del tutto consolidato e granitico, secondo cui il reato di indebita compensazione di crediti n spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disp
con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzonta concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea. Pertanto, la compensazion di cui al reato ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riconnprende sia quella riguardan crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella concernente crediti e debiti di imp di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all’IVA, per il cui pagamento debb essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 2308 22/02/2022, Rv. 283236;Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, COGNOME, Rv. 283920; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 283236 – 01, Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 280776; Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 279118).
Ne segue che del tutto isolata è rimasta Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 278825, richiamata dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso.
1.2. Con specifico riferimento alla seconda doglianza formulata dal ricorrente, va ribadit che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P. settembre 1973, n. 602, relativamente all’unico immobile di proprietà, opera solo per le espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari, non per altre categorie di creditori, costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e sequestro preventivo ad essa finalizzato, che hanno ad oggetto il profitto del reato e non il debi verso il fisco (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, profitto del delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021, Rv. 282022; conf.: Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Rv. 27. 8275).
Pertanto, l’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 non costituisce un lim all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, che può concernere anche l’abitazione, unico immobile non di lusso.
Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita del bene, trattandosi di confi per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per cui si procede e i be colpiti dalla misura reale. La manifesta infondatezza della doglianza elide la rilevan dell’omissione della risposta da parte del giudice a quo. D’altronde, l’omesso esame di un profil di doglianza formulato nei motivi d’appello non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., né determina l’incompletezza della motivazione ·della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto del motivazione o risulti manifestamente infondato (tra le altre, Sez.6, n.47983 del 27/11/2012, COGNOME, Rv.254280-01)
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del
tof
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, all’udienza del 17/09/2024
Il consigliere estensore