Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13074 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13074 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Concorezzo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 13/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
In data 10 maggio 2021 il Tribunale di Trieste condannava il ricorrente per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestato al capo b), considerando in esso assorbito il delitto di cui al capo a) (art. 110, 81, 40 cod. pen. comma 4 d.lgs. 504 del 1995) alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall’art. 12 del medesimo decreto e alla confisca del profitto del reato, concessi i doppi benefici di legge.
In data 13 giugno 2023 la Corte d’appello di Trieste, pronunciandosi sull’appello proposto nell’interesse dell’imputato, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato la sospensione condizionale della pena confermando nel resto l’impugnata decisione.
2.Avverso quest’ultimo provvedimento COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due doglianze.
3.Nel primo motivo di ricorso contesta, genericamente, la decisione assunta dalla Corte d’Appello in ordine alla individuazione della competenza territoriale per i reati a lui ascritti.
Lamenta che il Collegio territoriale, ribadendo l’iter logico del giudice di primo grado, abbia erroneamente reputato impossibile stabilire con certezza il luogo di commissione del reato contestato al capo b) e, pertanto, sia pervenuta alla non condivisibile individuazione del Tribunale di Brescia quale giudice competente facendo riferimento al luogo ove certamente si sarebbe consumato il reato connesso di cui al capo a).
Così decidendo i giudici avrebbero però omesso di considerare che sin dall’udienza preliminare la difesa aveva evidenziato che l’invio dei citati modelli F24 era stato effettuato dall’intermediario COGNOME il quale aveva ripetutamente dichiarato di avervi provveduto dal suo studio di Milano, e che pertanto, in difetto di elementi di segno contrario, l’invio dei modelli F24 avrebbe dovuto ritenersi effettuato dallo studio professionale del consulente, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale di Milano.
4.Nel secondo motivo si censura la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del contestato reato tributario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
2.Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende conformarsi, il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale
(così Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755-01, e Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854-01).
Ciò posto, occorre osservare che il d.lgs. n. 74 del 2000, pur prevedendo una propria e specifica disciplina rispetto a quella codicistica diretta a regolare la competenza per territorio, non contiene quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione principi diversi rispetto a quelli fissati nel codice di rito, riferendosi la disciplina derogatoria dettata dall’art. 18, d.lgs. n. 74 del 2000 alle regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al singolo reato tributario.
Ne deriva che, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio derivante dalla connessione, deve farsi riferimento all’art. 16 cod. proc. pen., e di conseguenza, quando non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (cfr., per tale affermazione, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03, nonché Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260115-01).
La Corte d’appello ha fatto buon governo delle coordinate normative enunciate posto che, con giudizio di fatto immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto non individuabile il luogo di commissione del reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000 e determinato la competenza in base al luogo, considerato certo, di commissione del reato contestato al capo a).
A GLYPH supporto GLYPH dell’opzione GLYPH prescelta, GLYPH condividendo GLYPH integralmente GLYPH le considerazioni svolte da giudice di primo grado, ha evidenziato, in maniera non manifestamente illogica, che l’appellante ha omesso di fornire elementi concreti a sostegno della tesi in base alla quale il reato di cui all’art. 10-quater era stato commesso in Milano “limitandosi a lamentare genericamente un difetto investigativo che avrebbe potuto sanarsi con un approfondimento sugli indirizzi IP di invio telematico dei pagamenti”.
Alla considerazione in ordine alla non sindacabilità della determinazione, perché rispettosa dei parametri legislativi e non manifestamente illogica, va aggiunto che il criterio che individua il luogo di presentazione dei modelli F24 in quello dello studio del professionista incaricato di tale incombenza è criterio indiziario rispondente all’id quod plerumque accidit, ma non costituisce espressione di una inferenza indefettibile o comunque connotata da un grado di probabilità prossimo alla certezza. (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 20/01/2023, Almanza, Rv. 284057-01), pertanto, atteso che
detto criterio, nel presente processo, è stato ritenuto, da entrambi i giudici di merito, con motivazione immune da censure, inidoneo ad assicurare la certezza del luogo di consumazione del reato, correttamente la Corte d’Appello ha fatto ricorso al criterio suppletivo ex art. 16 del codice di rito.
3.Anche la doglianza relativa all’erroneo riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato è infondata.
Invero il ricorrente, non rappresentando puntualmente i vizi che inficiano questa parte di motivazione e omettendo di confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte d’appello, ha sollecitato una lettura dei fatti alternativa non ammissibile in questa sede.
I giudici di Trieste, infatti, con motivazione non manifestamente illogica, nel fare propri tutti gli argomenti spesi dal Tribunale, hanno posto a fondamento della ritenuta coscienza e volontà di compiere i delitti contestati le emergenze istruttorie documentali e dichiarative, le affermazioni rese dallo stesso imputato e, soprattutto, il contenuto delle conversazioni telefoniche in atti dalle quali si è reputato emergere la piena consapevolezza dei meccanismi illeciti volti alla creazione di falsi crediti da utilizzare per le indebite compensazioni.
In proposito giova ribadire che in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640).
4.Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/01/2024