Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1928 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1928 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte d’appello di Brescia, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 4 luglio 2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione in relazione a plurime contestazioni del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10quater d.lgs. n. 74 del 2000 (capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3, K, L, commessi come amministratrice di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la confisca per equivalente del profitto di tali reati, pari a complessivi 2.019.839,60, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi A), C), E), F), H), 3) e K) in quanto estinti per prescrizione, rideterminando la pena per le residue imputazioni (di cui ai capi B, D, G, I, L) in due anni e otto mesi di reclusione e la relativ confisca per equivalente in 93.000,00 euro.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento all’ammontare della confisca per equivalente, che era stato rideterminato dalla Corte d’appello tenendo conto dell’arricchimento della ricorrente per ogni modello F24 inviato, pari a circa euro 1.500,00 per ciascuno, con riferimento ai reati di cui ai residui capi B), D), G), I), L), ma incorrendo in errori di computo.
Il reato di cui al capo B) riguarderebbe, infatti, tre operazioni di indebita compensazione mediante modelli F24, emessi il 21/3/2017, il 18/4/2017 e il 16/5/2017, ma la Corte d’appello ne aveva considerate quattro; inoltre, le condotte del 21/3/2017 e del 18/4/2017 erano prescritte alla data del 20/12/2024 e quindi avrebbe dovuto essere considerata solamente quella del 16/5/2017.
Il reato di cui al capo D) consisterebbe nella effettuazione di 10 operazioni di indebita compensazione e non 11 come erroneamente considerato dalla Corte d’appello.
Quanto al reato di cui al capo G) le condotte relative alle prime quattro operazioni, del 16/1/2017, 17/2/2017 e due in data 27/4/2017, erano anch’esse prescritte alla data della sentenza di secondo grado; inoltre, gli ultimi tre modelli F24 erano stati inviati dal curatore fallimentare e non dalla RAGIONE_SOCIALE e quindi non potevano essere considerati; in ogni caso la Corte d’appello aveva considerato 23 operazioni benché quelle contestate fossero 22.
Analogamente, quanto al reato di cui al capo I), le prime 12 operazioni erano prescritte al momento della pronuncia della sentenza d’appello e, in ogni caso, il
numero delle compensazioni indebite era di 16 anziché 17 come erroneamente considerato dalla Corte d’appello.
Anche le prime tre operazioni di indebita compensazione di cui al capo L), due del 4/4/2017 e una del 18/4/2017 erano prescritte al momento della pronuncia della sentenza d’appello ed erano, comunque, state calcolate 7 operazioni anziché 6.
L’ammontare della confisca nei confronti della ricorrente avrebbe, dunque, dovuto essere rideterminato tenendo conto di quanto dalla stessa effettivamente conseguito e delle condotte non prescritte, ossia una operazione per il capo B), 10 operazioni per il capo D), 15 operazioni per il capo G), 4 operazioni per il capo I) e tre operazioni per il capo L), per un totale di 33 operazioni.
In ogni caso avrebbero dovuto essere escluse le operazioni compiute dal curatore fallimentare e quelle considerate per errore e quindi rideterminato il vantaggio conseguito dalla ricorrente, pari a 1.500,00 euro per ogni cliente (ossia 5) e non per ogni operazione.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non essendo stato considerato che la RAGIONE_SOCIALE era solamente un centro di trasmissione dati, affiancata da professionisti abilitati all’esercizio dell consulenza. La RAGIONE_SOCIALE si limitava a ricevere documenti contabili con valenza fiscale e a procedere con le attività di rilevazione contabile e di aggiornamento dei libri contabili obbligatori, cioè ad attività meramente esecutive e di supporto; nel caso di invio di delega di pagamento F24 a saldo zero, ossia in compensazione, la società si limitava a verificare che il sistema dell’anagrafe tributaria non scartasse il pagamento, a causa del fatto che il credito non era presente nel cassetto fiscale del contribuente che lo aveva ceduto, e nel caso in esame le deleghe di pagamento a costo zero non erano state respinte dall’anagrafe tributaria, il cui sistema aveva rilasciato le quietanze di pagamento di quegli F24.
Doveva, pertanto, essere esclusa la responsabilità penale dei rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE, che avevano agito in buona fede, sulla base di contratti di accollo vistati da professionisti abilitati, con il conseguente riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e crediti d’imposta, con la conseguenza che doveva essere esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo agli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, limitatisi all’invio di documenti alla amministrazione finanziaria, omettendo qualunque tipo di controllo ulteriore.
2.3. Con memoria del 1 dicembre 2025 ha poi ribadito le proprie doglianze in ordine agli errori di computo compiuti dalla Corte d’appello nel rideterminare l’ammontare della confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato solamente per quanto riguarda l’ammontare della confisca per equivalente disposta a carico della ricorrente.
Il secondo motivo, da esaminare, in ordine logico, per primo, attenendo alla affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, essendo volto, peraltro in modo generico, in quanto riproduttivo del primo motivo d’appello e disgiunto da un autentico confronto critico con tutte le risultanze istruttorie e con la motivazione delle concordi sentenze di merito, a conseguire una non consentita rivisitazione di dette risultanze, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e immune da vizi logici, e, come tale, non è sindacabile sul piano dell’apprezzamento delle prove e della loro valutazione nel giudizio di legittimità.
La Corte d’appello, nel disattendere l’impugnazione della ricorrente, ha, anzitutto, sottolineato che la ricostruzione del quadro oggettivo delle condotte non era stata contestata nell’atto d’appello, e, quanto alla veste della ricorrente, di amministratrice di fatto della RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che la stessa era stata legale rappresentante della società fino al maggio 2016 e poi vi aveva lavorato come consulente, con la qualifica di preposto, presso entrambe le sedi della società, venendo riconosciuta dalle successive amministratrici della società (COGNOME e COGNOME, sentite come testimoni) come effettiva amministratrice della stessa, essendo stato loro affidato un ruolo solo formale, tanto che era la NOME a pagare le loro competenze e a dare loro le istruzioni per ogni adempimento, come confermato da tutte le dipendenti dello studio (anch’esse sentite come testimoni), che ne hanno riferito il ruolo preminente, in quanto impartiva ordini e direttive circa il lavoro da svolgere e corrispondeva le retribuzioni alle dipendenti. La Corte territoriale ha esaminato analiticamente le deposizioni di tutte le dipendenti della società, traendone in modo univoco la conferma del ruolo di amministratrice di fatto della ricorrente, per la posizione di preminenza assunta nell’ente e le direttive che all’interno di questo impartiva. Queste ultime avevano a oggetto anche le indebite compensazioni oggetto delle contestazioni, come riconosciuto dalla stessa NOME, che ha dichiarato di aver svolto direttamente, assieme al marito, l’attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto dei crediti da utilizzare in compensazione, che costituiva una delle principali attività della RAGIONE_SOCIALE. Nel corso del suo interrogatorio, acquisito con il consenso delle parti, la NOME ha riferito nel dettaglio le operazioni di compensazione, attribuendosene la paternità assieme al marito, riconoscendo di avervi contribuito sia nella fase organizzativa sia in quella esecutiva, e la Corte d’appello ha sottolineato come tale attività non fu limitata al mero recepimento e registrazione di dati, ma consistette in una
consapevole promozione delle operazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, oltre che di intermediazione e consulenza con i propri clienti, con la conseguente irrilevanza, nella prospettiva della consapevole partecipazione della ricorrente alle operazioni, dei visti di conformità apposti sulle certificazioni dei crediti da professionist abilitati, stanti gli evidenti indici di allarme delle operazioni (tra cui la vendit crediti iva a un valore assai inferiore a quello nominale), sottolineando che diverse delle impiegate che avevano inserito nei sistemi informatici i modelli F24 relativi alle operazioni di compensazione le avevano trovato dubbie.
Sulla base di questi univoci elementi la Corte d’appello ha desunto, in modo pienamente logico, la consapevole e fattiva partecipazione della ricorrente alle operazioni di indebita compensazione oggetto delle contestazioni, sottolineando come la mera regolarità formale dei crediti e le attestazioni di conformità degli stessi non consentivano di superare il quadro di evidente inconsistenza degli stessi. La Corte territoriale ha anche considerato la dedotta difficoltà di accertamento dei crediti, confutando in modo logico la relativa prospettazione difensiva sottolineando come dalla mera lettura delle dichiarazioni fiscali della RAGIONE_SOCIALE si poteva agevolmente ricavare che l’ingente credito iva ceduto (pari a complessivi 8.700.000,00 euro) era collegato a una operazione gestita da una impresa individuale che svolgeva attività artigianale nel settore edile.
Si tratta di motivazione certamente idonea, per la sua ampiezza e logicità, a giustificare l’affermazione della consapevole partecipazione della ricorrente alle indebite compensazioni oggetto delle contestazioni, essendo stato dato conto in modo chiaro, logico ed esaustivo dei plurimi elementi dimostrativi della partecipazione della ricorrente, per il ruolo svolto, e della sua piena consapevolezza della illiceità delle operazioni, per i plurimi indici di evidente anomalia dei crediti iva oggetto delle stesse.
Tale motivazione è stata censurata dalla ricorrente in modo generico, riproponendo le medesime censure sollevate con il primo motivo d’appello, adeguatamente considerate e motivatamente disattese dal giudice dell’impugnazione, con la conseguente inammissibilità delle doglianze formulate con detto motivo, alla stregua del consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01).
Dette censure sono, inoltre, come osservato, volte a conseguire un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti acquisiti, allo scopo di ottenerne una diversa valutazione, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è pienamente logica, essendo fondata su considerazioni razionali, e del tutto idonea a giustificare l’affermazione della piena e consapevole partecipazione della ricorrente alle operazioni di indebita compensazione contestate, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure della ricorrente, posto che nel giudizio di legittimità è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 235716 – 01).
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilità delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso.
Il primo motivo, relativo all’esatto ammontare della confisca per equivalente disposta nei confronti della ricorrente, è, invece, parzialmente fondato.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la confisca in via diretta, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dell’intero profitto di tutti i reati, pari a euro 2.019.839,60, e, in caso impossibilità di esecuzione di tale confisca, per equivalente, per il medesimo importo, nei confronti della ricorrente NOME.
La Corte d’appello, nell’accogliere l’impugnazione della ricorrente sul punto, sviluppata con i motivi aggiunti a seguito della diffusione della informazione provvisoria n. 12 del 2024 circa la decisione assunta dalle Sezioni Unite all’udienza del 26 settembre 2024 sul ricorso n. 31775 del 2023 proposto da NOME COGNOME (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287756 – 02), ha revocato la confisca diretta nei confronti della ricorrente e ha rideterminato la confisca per equivalente in relazione ai soli reati non estinti per prescrizione in misura corrispondente all’effettivo profitto conseguito dalla ricorrente per ogni operazione di indebita compensazione, pari a 1.500,00 per ciascuna (come affermato dalla stessa ricorrente nei motivi aggiunti), stabilendone l’ammontare in complessivi 93.000,00 euro (derivante dalla considerazione di 4 operazioni per il capo B, 11 per il capo D, 23 per il capo G, 17 per il capo I, 7 per il capo L).
P
I rilievi in ordine ai criteri di determinazione del profitto conseguito dall ricorrente per ciascuna delle operazioni di illecita compensazione oggetto delle residue contestazioni di cui ai suddetti capi B, D, G, I, L, secondo cui dovrebbe essere considerato un profitto di 1.500,00 euro per ogni cliente e non per ogni operazione e dovrebbero essere escluse le operazioni eseguite dal curatore fallimentare, sono inammissibili a causa della loro novità, in quanto attengono ad aspetti di fatto relativi alla affermazione di responsabilità e alla entità del profit mai allegati, neppure con i suddetti motivi aggiunti depositati a seguito della diffusione della citata informazione provvisoria, alla stregua del consolidato principio secondo cui non può essere dedotto con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il punto non gli era stata sottoposto e l’eventuale travisamento della prova non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 261438 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499 – 01).
Tanto premesso, circa il contenuto della confisca mantenuta nei confronti della ricorrente, va, dunque, anzitutto disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a una parte delle condotte residue, perché l’inammissibilità delle censure relative alla affermazione di responsabilità esclude il rilievo della prescrizione verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, stante l’autonomia del capo relativo alla affermazione di responsabilità da quello relativo alla confisca (così, da ultimo, questa Sez. 3, n. 15868 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288002 – 01; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01), e perché il termine massimo di prescrizione di tutti i residui reati ascritti alla ricorrente, considerando 64 giorni di sospensione per l’emergenza COVID, è successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, giacché il delitto di indebita compensazione non si consuma al compimento delle singole compensazioni, ma solo con l’ultima compensazione relativa al medesimo anno d’imposta (cfr. Sez. 3 n. 23962 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284687 1, secondo cui “il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater dAgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, sicché il profitto suscettibile di confisc corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, potendo determinare la corresponsione postuma della somma non versata una mera riduzione del “quantum” oggetto di confisca e la “sterilizzazione” dell’operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore”; v. anche, nel medesimo senso, sia pure in tema di competenza per territorio, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747 – 02, e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Alnnanza, Rv. 284057 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto tempestivamente eccepito in ordine all’errore di computo in cui è incorsa la Corte d’appello (non deducibile che con il ricorso per cassazione a seguito della rideterminazione del profitto confiscabile), che, come osservato, ha considerato, per determinare l’ammontare del profitto conseguito dalla ricorrente al fine della confisca per equivalente nei suoi confronti, un profitto di 1.500,00 euro per 62 operazioni (4 operazioni per il capo B, 11 per il capo D, 23 per il capo G, 17 per il capo I, 7 per il capo L), per complessivi 93.000,00 euro, è, invece, fondato, in quanto dette operazioni, come si ricava dalle imputazioni, senza necessità di speciali indagini o di accertamenti in fatto, sono 3 per il capo B, 10 per il capo D, 22 per il capo G, 16 per il capo I, 6 per il capo L, per complessive 57 operazioni.
Alla rideterminazione dell’importo della confisca può, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la confisca per equivalente può essere rideterminata nella somma complessiva di 85.500,00 euro.
Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del secondo motivo, relativo alla affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’importo della disposta confisca per equivalente che riduce ad euro 85.500,00.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 3/12/2025