Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
Di COGNOME NOME, nato a Mussomeli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del Tribunale di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 30 novembre 2023, e depositata il 14 dicembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha disposto l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di sei mesi, in parziale
accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta.
L’ordinanza del Tribunale del riesame ha disposto l’applicazione della misura interdittiva per i delitti di cui ai capi 2) e 4), previa riqualificazione degli stes norma dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo quanto espone l’ordinanza impugnata, i fatti hanno ad oggetto l’utilizzo, da parte della società “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo a NOME COGNOME, di personale formalmente assunto da società fittizie, le quali mettevano a disposizione i prestatori di lavoro mediante contratti di appalto, restando obbligate per i debiti previdenziali, contributivi e fiscali connessi ai rapporti di lavoro subordinati e, però, omettendo di pagare le somme dovute per tali titoli attraverso il ricorso alla compensazione delle stesse con crediti inesistenti; i crediti inesistenti utilizzati pe connpensazioni sarebbero pari a 197.998,05 euro, con riferimento al capo 2), e a 53.649,44 euro, con riguardo al capo 4).
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si deduce che l’ordinanza impugnata non fornisce indicazioni idonee a dimostrare l’effettiva consapevolezza dell’attuale ricorrente sulla inattendibilità della documentazione contabile e sulla natura decettiva delle condotte del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, il quale aveva preso in carico e messo a disposizione della “RAGIONE_SOCIALE” il personale, ed aveva estinto i relativi debiti previdenziali mediante compensazioni con crediti inesistenti. Si rappresenta che la conclusione secondo cui l’attuale ricorrente aveva consapevolezza del meccanismo fraudolento attuato dal RAGIONE_SOCIALE” si basa su una presunzione, e cioè sulle esigenze di redditività dell’appalto per quest’ultimo e di contenimento dei costo del lavoro per la “RAGIONE_SOCIALE“, ma trascura del tutto elementi quali l’effettività dell’erogazione dei compensi da parte di tale società, ed il provvedimento di una Commissione Ministeriale sulla affidabilità del RAGIONE_SOCIALE. Si aggiunge che la programmazione di un’operazione illecita ai fini dell’estinzione dei debiti previdenziali era antieconomica per la “RAGIONE_SOCIALE” anche perché, per le legge, la stessa, quale committente, era tenuta in solido con la società appaltatrice per i debiti derivanti da eventuali omissioni retributive e contributive;
e, infatti, la “RAGIONE_SOCIALE“, dopo aver pagato i compensi pattuiti al RAGIONE_SOCIALE che le forniva la manodopera, è stata poi obbligata in solido per le omissioni retributive e contributive del precisato ente.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in riferimento all’art. 275-bis cod. proc. pen., a norma dell’artt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha trascurato un dato fondamentale in tema di attualità del pericolo di reiterazione del reato: la “RAGIONE_SOCIALE” ha cessato ogni suo rapporto con il RAGIONE_SOCIALE e le sue società sin dal 30 novembre 2019, non ha più utilizzato da quella data analoghe forme di acquisizione di manodopera, ed ha anzi assunto i lavoratori prima dipendenti del RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, in riferimento all’art. 287 cod. proc. pen., a norma dell’artt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta applicabilità della misura cautelare.
Si deduce che illegittimamente sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura cautelare. Si osserva, precisamente, che l’ordinanza impugnata non ha chiarito se i crediti indebitamente utilizzati in compensazione fossero inesistenti o, invece, solo non spettanti, perché ha omesso una verifica analitica in ordine agli stessi, e che, però, solo in caso di compensazione di crediti inesistenti, la fattispecie è sanzionata, nel massimo, con la pena della reclusione superiore a tre anni, presupposto richiesto dall’art. 287 cod. proc. pen. per l’applicazione della misura cautelare interdittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Fondate innanzitutto sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione della sussistenza, in una prospettiva di gravità indiziaria, del dolo necessario per integrare la fattispecie delittuosa a carico dell’attuale ricorrente, deducendo che gli elementi addotti sono idonei a fondare mere illazioni presuntive, parziali ed equivoche.
2.1. Sotto il profilo metodologico, è utile innanzitutto richiamare il principio giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all’elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259515 – 01, e Sez. 5, n. 42368 del 23/09/2004, COGNOME, Rv. 229952-01).
Va poi evidenziato che, secondo altro principio di comune applicazione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tenere conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982- 03, e Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 – 01).
2.2. L’ordinanza impugnata ritiene che NOME COGNOME, quale legale rappresentante e amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE“, sarebbe concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate: a) dal consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, composto dalle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, nel periodo dall’I. aprile 2018 al 30 novembre 2019, per un importo complessivo di 197.998,05 euro, per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dal consorzio, ma in realtà in servizio presso la “RAGIONE_SOCIALE” (capo 2); b) dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ne periodo dall’i dicembre 2019 al 30 novembre 2020, per un importo complessivo di 53.649,44 euro, per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ma in realtà in servizio presso la “RAGIONE_SOCIALE” (capo 4).
A fondamento di questa conclusione, il Tribunale premette che gli accertamenti sono partiti dalle dichiarazioni di alcune persone, le quali avevano riferito di essere state contattate dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME per lavorare presso imprese della provincia di Caltanissetta, e, però, di essere state formalmente assunte da ditte diverse da quelle ad esse indicate nella proposta di lavoro: tra questi, in particolare, vi era NOME COGNOME, il quale ha detto di essere stato contattato per lavorare presso la “RAGIONE_SOCIALE“, e di essere però stato assunto da una società del consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, e poi dalla “RAGIONE_SOCIALE“, e solo dall’aprile 2020 dal “RAGIONE_SOCIALE“, pur avendo lavorato sempre e ininterrottamente presso quesrultima.
Il Tribunale, poi, osserva che i successivi accertamenti avevano consentito di accertare che COGNOME e COGNOME avevano operato per vari enti e società, come il consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, i quali: a) assumevano alle loro dipendenze diversi lavoratori e, poi, mettevano gli stessi a disposizione di imprese aventi sede nel nisseno, tra cui appunto la “RAGIONE_SOCIALE“, sulla base di contratti di appalto di servizi, applicando ai prestatori di lavoro condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie in materia di retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e
trattamenti di fine rapporto; b) erano privi di compendio aziendale e non avevano mai presentato dichiarazioni IVA; c) avevano compensato, nel periodo tra il 2016 ed il 2021, i debiti previdenziali con altri crediti anche attraverso il meccanismo del c.d. “accollo tributario”. Segnala, in particolare, che: 1) “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2018 per 1.765.557,00 euro e nell’anno 2019 per 475.780,00 euro, ed è risultata irreperibile, all’atto della verifica fiscale, sia presso la sede legale, sia presso la sede operativa, come irreperibile è risultata essere anche la sua ultima legale rappresentante, NOME COGNOME; 2) “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2019 per 1.857.278,74 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, quindi in contrasto con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 15 novembre 2017, n. 140, per di più utilizzando crediti di imposta di società dichiarate fallite o estinte, ed è irreperibile presso la sede legale dichiarata; 3) “RAGIONE_SOCIALE” è risultata inesistente presso la sede legale, per l’anno 2018 ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA riportando un credito IVA di 1.961.586,00, risultante da operazioni di cessioni per 187.755,00 euro e di acquisti per 25.266.387,00 euro non documentate da fatture e non risultanti nemmeno dallo “spesometro integrato”, non ha avuto posizione debitorie per lavoratori presso l’RAGIONE_SOCIALE fino al 2018, per poi avere 509 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2019 e 402 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2020; 4) il consorzio “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2019 per 616.113,00 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, ed utilizzando crediti di imposta di società di cui è stata disposta la cessazione d’ufficio della partita IVA, ed alcune delle quali accollanti anche per la “RAGIONE_SOCIALE“, aveva un amministratore risultato irreperibile, e anche nel 2018 ha effettuato compensazioni indebite per 249.581,98 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, utilizzando crediti di imposta di società spesso risultate irreperibili e che, comunque, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale oltre quelle ai fini IVA per il 2017, recanti, appunto, i crediti ceduti per consentire le compensazioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale, quindi, rappresenta, con specifico riguardo alla “RAGIONE_SOCIALE“, che detta impresa aveva utilizzato numerosi lavoratori, nominativamente indicati, messi a sua disposizione prima dal consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, composto dalle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, e poi dalla “RAGIONE_SOCIALE“, dall’I. aprile 2018 al 30 novembre 2020, e che questi enti si erano limitati a gestire i dipendenti dal punto di vista meramente amministrativo (ad esempio per il pagamento dei contributi e degli stipendi). Precisa che il ruolo di mera interposizione formale del consorzio “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE” si evinceva, in particolare, sia dalle dichiarazioni fornite dai prestator
di lavoro, i quali hanno detto di aver ricevuto disposizioni esclusivamente dai fratelli COGNOME, sia dal fatto che i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività dei lavoratori erano di proprietà della “RAGIONE_SOCIALE” ed erano stati messi a disposizione degli altri due enti con un contratto di comodato d’uso gratuito.
In riferimento al dolo in capo all’attuale ricorrente, l’ordinanza impugnata premette che è sufficiente il dolo eventuale, e non occorre il dolo specifico. Rappresenta poi che gli indizi a carico dei gestori della “RAGIONE_SOCIALE“, uno dei quali è l’attuale ricorrente, sono costituiti: a) dalla consapevolezza che l’accordo per “esternalizzare” i dipendenti doveva necessariamente tradursi in un risultato utile anche per l’appaltatore, e ciò implicava necessariamente il ricorso al meccanismo delle indebite compensazioni; b) dalla responsabilità solidale, nel caso di appalto di servizi, del committente imprenditore o datore di lavoro, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, a norma dell’art. 29, comrna 2, d.lgs. n. 276 del 2003. Osserva, infatti, che, siccome la “RAGIONE_SOCIALE” era impresa committente di appalti di servizio, e quindi gravata da responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, i suoi gestori avevano la precisa esigenza di pretendere dagli appaltatori il pagamento dei debiti retributivi e previdenziali per i dipendenti, e, perciò, di accertarne le modalità esecutive.
2.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono viziate laddove ritengono sussistenti i gravi indizi a carico dell’attuale ricorrente con riguardo al dolo.
Si è rilevato che i profili valorizzati dal Tribunale sono due: quello della necessità del vantaggio economico anche per le imprese appaltatrici e quello della responsabilità solidare dell’impresa committente.
Per un verso, però, la consapevolezza dell’attuale ricorrente in ordine alla ricerca di vantaggi economici anche da parte delle imprese appaltatrici, le quali assumevano i lavoratori e li mettevano a disposizione della “RAGIONE_SOCIALE“, non presuppone necessariamente la consapevolezza – o l’accettazione del rischio in termini di qualificata probabilità – del ricorso, da parte di queste ditte, compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti. Invero, risparmi di costi potevano benissimo provenire da trattamenti deteriori dei dipendenti; e, nella specie, l’ordinanza rappresenta che ciò è avvenuto con riguardo a retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e trattamenti di fine rapporto.
Sotto l’altro profilo, poi, l’istituto della responsabilità solidale di cui all’art comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, se evidenzia l’interesse dell’impresa committente dell’appalto di servizi a ricevere rassicurazioni sul pagamento dei debiti retributivi
e previdenziali, non implica, di per sé, un indizio univoco a carico dei suoi gestori in ordine alla loro consapevolezza – o all’accettazione del rischio in termini di qualificata probabilità – di partecipare a condotte di evasione: la scoperta dell’evasione, proprio per la disciplina della solidarietà ricade, per intero, per almeno un biennio, anche sull’impresa committente.
In conclusione, in applicazione della regola di giudizio a favore dell’indagato in caso di dubbio, affermata dalla giurisprudenza anche con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, come indicato in precedenza al § 2.1., deve escludersi che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente con riguardo al dolo necessario perché possa ritenersi configurabile il suo concorso nelle fattispecie di indebita compensazione.
Fondate poi sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, deducendo che la “RAGIONE_SOCIALE” ha interrotto ogni rapporto con le ditte appaltatrici indicate nelle imputazioni da tempo, ed ha assunto direttamente persone prima dipendenti di tali ditte.
L’ordinanza impugnata pone a fondamento della misura la gravità, ripetitività ed abitualità delle condotte illecite, nonché l’elevata professionalità e la non comune capacità operativa dell’indagato.
Tuttavia, il Tribunale non si confronta in alcun modo con il profilo del tempo trascorso dalle condotte. E occorre considerare che l’ultima delle condotte illecite risale, secondo la contestazione, al novembre 2020, ossia a tre anni prima della pronuncia dell’ordinanza che ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e che non sono indicati fatti successivi dai quali desumere il pericolo di reiterazione, in quanto, anzi, l’attività aziendale, con riguardo alla complessiva gestione del personale, sembra proseguita con criteri di regolarità.
Infondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano l’assenza di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali, deducendo che l’ordinanza impugnata ha omesso di verificare se i crediti indebitamente utilizzati fossero inesistenti o semplicemente non spettanti.
Si è dato conto, in precedenza, nel § 2.2., delle vicende relative ai crediti acquisiti dal consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, e dalle società “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“. In sintesi, si è evidenziato che enti appena indicati sono risultati irreperibili presso le sedi legali ed operative ed hanno generalmente acquistato i crediti poi utilizzati per effettuare le compensazioni da imprese dichiarate fallite o in relazione alle quali è stata disposta d’ufficio la cessazione della partita IVA. Particolarmente significativa, inoltre, la
situazione della “RAGIONE_SOCIALE“, la quale, nel 2018, ha presentato una dichiarazione IVA riportante un credito per l’abnorme somma di 1.961.586.00 euro, derivante da operazioni per oltre 25 milioni di euro, tutte non “coperte” da fatture, siccome non solo non rintracciate nella contabilità aziendale, ma non risultanti nemmeno dallo “spesometro integrato”, ossia dalla banca dati istituita presso l’Agenzia delle Entrate per raccogliere le comunicazioni dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi dell’IVA.
Sulla base di questi elementi, allo stato, non manifestamente illogica deve ritenersi l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui i crediti utilizzati per effettuare le compensazioni sono del tutto inesistenti.
Stante la fondatezza delle censure esposte nel primo e nel secondo motivo, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio accerterà, innanzitutto, se può ritenersi, in termini di gravità indiziaria, che l’attuale ricorrente abbia stipulato i contratti di appalto d servizi, e si sia avvalso del personale conseguentemente messo a disposizione, nella consapevolezza che il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali a questo relativi sarebbe avvenuto mediante compensazioni effettuate con utilizzazione di crediti inesistenti, o, comunque, accettando il rischio di tale condotta fraudolenta in termini di qualificata probabilità. A tal fine, ponendo come premessa delle sue valutazioni la regola di giudizio del favore dell’indagato in caso di dubbio, esaminerà tutti gli elementi disponibili ed eviterà di incorrere nelle lacune motivazionali indicate in precedenza al § 2.3.
Il Giudice del rinvio, poi, ove ritenga accertati i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente, anche avendo riguardo al dolo, valuterà se sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche alla luce della distanza temporale delle condotte contestate rispetto al momento dell’applicazione della misura e del successivo comportamento dell’indagato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in data 12/04/2024.