Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32276 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a San Cataldo il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’indagata, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, tra cui NOME COGNOME, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all’art. 3 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziar rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, e, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il delitto di truffa aggravata, ma quello indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., applicava nei confronti della COGNOME la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi RAGIONE_SOCIALE persone giurid per la durata dì mesi 6, in relazione al delitto di cui ai capi 17 e 19, prev riqualificazione della condotta nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, la COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’art. 287 cod. proc. pen., osservando che l’ordinanza impugnata, alle pag. 38-39, ammette che il dolo in capo alla COGNOME potrebbe essere anche solo eventuale o avere ad oggetto crediti non spettanti anziché inesistenti, ma tale affermazione trascura il fatto che l’indebita compensazione di crediti non spettanti, se non preclude l’applicazione di misure cautelari reali, rende invece inapplicabili le misure personali, perché la relativa pena massima non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Con il secondo motivo, è stata censurata l’erronea applicazione dell’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, non avendo il Tribunale tenuto conto del mancato raggiungimento della soglia di punibilità rispetto al capo 17, in ordine al quale i giudici dell’impugnazione cautelare hanno calcolato l’importo di 108.544,53 euro sommando tra loro le tre annualità dal 2017 al 2019, ossia, nello specifico, 10.243,17 euro (di cui 3.163,07 euro per oneri contributivi e 7.080,20 euro per oneri fiscali) in relazione all’anno 2017; 59.638,46 euro (di cui 21.926,20 euro quali oneri contributivi e 37.712,26 euro quali oneri fiscali) in merito all’anno 2018;
38.662,86 euro (di cui 14.872,15 euro a titolo di oneri contribuitivi e 23.790,71 euro a titolo di oneri fiscali) con riguardo all’anno 2019. Ne consegue che, dovendosi considerare distintamente gli importi riferiti a ciascuna annualità, la soglia di punibilità del reato sarebbe superata unicamente per l’anno 2018, a nulla rilevando l’unitarietà del capo di incolpazione provvisoria.
Con il terzo motivo, si contesta la valutazione indiziaria, evidenziandosi che è stato erroneamente individuato il concorso di persone della COGNOME nel reato di indebita compensazione con le imprese committenti, mentre la stessa doveva essere ritenuta persona offesa del reato di truffa, non potendo il concorrente ex art. 110 cod. pen. rivestire anche la contestuale veste di danneggiato principale del medesimo reato, dovendosi considerare che la ricorrente, dopo aver pagato il costo dell’appalto, è rimasta debitrice dell’intero nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione dell’art. 18, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000, per avere il Tribunale individuato la competenza per territorio utilizzando il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato anziché il luogo di commissione del reato, che, come si desume dallo stesso atto di appello del P.M., va individuato nel circondario del Tribunale di Torino, dove sono incardinati già quattro procedimenti penali, in ragione del fatto che nella città di Torino insiste la sede RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici ritenute autrici materiale del reat che si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello TARGA_VEICOLO.
Il quinto motivo è dedicato alla violazione dell’art. 275 bis cod. proc. pen., rilevandosi che la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver scoperto il meccanismo fraudolento volto a sottrarre alla società le somme destinate al pagamento dei contributi, ha provveduto ad assumere direttamente i dipendenti, pagando stipendi e contributi nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge, ciò a prova dell’assenza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, dovendosi altresì tenere conto che nei tre anni successivi l’impresa, dissociandosi, ha dato prova di totale fedeltà fiscale.
Con la requisitoria scritta trasmessa il 4 aprile 2023, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, dal momento che vi sarebbe un’incertezza in ordine al superamento della soglia di punibilità del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo stati neppure esattamente indicati nei capi di incolpazione provvisoria gli importi dei crediti portati in compensazione.
Con memoria trasmessa il 18 aprile 2024, il difensore dell’indagata, nel prendere atto RAGIONE_SOCIALE considerazioni dell’AVV_NOTAIO generale, ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.
1. Iniziando dal primo motivo, con cui si contesta l’assenza di presupposti per l’applicazione di misure cautelari personali ex art. 287 cod. proc. pen., se ne deve rimarcare l’infondatezza: e invero, nel ricostruire le vicende relative ai credit acquisiti da alcune RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nei fatti di causa, ossia “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che gli enti societari indicati sono risultati irreperibili presso le se legali e operative e che hanno generalmente acquistato i crediti poi utilizzati per effettuare le compensazioni da imprese dichiarate fallite o in relazione alle quali è stata disposta d’ufficio la cessazione della partita Iva. Particolarmente significativa si è rivelata la situazione della “RAGIONE_SOCIALE“, la quale, nel 2018, presentato una dichiarazione Iva riportante un credito per l’abnorme somma di 1.961.586.00 euro, derivante da operazioni per oltre 25 milioni di euro, tutte non “coperte” da fatture, siccome non solo non rintracciate nella contabilità aziendale, ma non risultanti nemmeno dallo “spesornetro integrato”, ossia dalla banca dati istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE per raccogliere le comunicazioni dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi dell’Iva.
Sulla base di questi elementi, allo stato, deve ritenersi quindi non manifestamente illogica l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui i crediti utilizzati per effettuare le compensazioni sono inesistenti, piuttosto che non spettanti, da ciò conseguente l’innalzamento del limite edittale della pena di riferimento.
Di qui l’infondatezza della censura difensiva, invero non adeguatamente specifica.
2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al quarto motivo, che per ragione di priorità logica è opportuno trattare prima RAGIONE_SOCIALE censure di merito. Al riguardo deve osservarsi che il rigetto dell’eccezione di competenza per territorio appare immune da censure, avendo l’ordinanza impugnata (pag. 13) richiamato, in maniera pertinente, la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285747 – 02 e Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057), secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente nell’ann interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen.
Ora, premesso che nel caso di specie non è emerso in maniera chiara il luogo in cui è effettuata l’ultima utilizzazione del credito inesistente, legittimamente giudici cautelari hanno fatto riferimento al luogo di accertamento del reato, individuato in Caltanissetta, dove la locale Procura della Repubblica ha provveduto
a dirigere e a portare avanti le attività investigative, impostazione questa coerente con il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Rv. 260992), secondo cui il luogo dell’accertamento nei reati tributari va individuato nella sede dell’Ufficio in cui è stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e RAGIONE_SOCIALE informazioni da sottoporre a verifica. Ne consegue che il rigetto dell’eccezione difensiva non presenta criticità.
Sono invece meritevoli di accoglimento le doglianze in punto di gravità indiziaria sollevate con il secondo e il terzo motivo, suscettibili di trattazio unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili.
3.1. In proposito, occorre innanzitutto richiamare, sul piano metodologico, il consolidato e condiviso principio giurisprudenziale, in forza del quale, in sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato, sia con riguardo all’elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati (cfr. Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259515, e Sez. 5, n. 42368 del 23/09/2004, Rv. 229952). È stato altresì chiarito che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tenere conto della regola di giudizio a favore dell’imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (cfr. Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982-03, e Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699).
3.2. Ciò posto, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NOME COGNOME, legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, società committente, ha concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, composto dalle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, nella qualità di appaltatrice (capo 17) e dalla “RAGIONE_SOCIALE“, anch’essa appaltatrice (capo 19), per il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dal consorzio e dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ma in realtà in servizio presso la “RAGIONE_SOCIALE“, ciò tra il 20 ottobre 2017 e il ottobre 2019 (capo 17), e tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2020 (capo 19).
L
A fondamento di questa conclusione, il Tribunale ha premesso che gli accertamenti sono partiti dalle dichiarazioni di alcune persone, le quali avevano riferito di essere state contattate dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME per lavorare presso imprese della provincia di Caltanissetta e, però, di essere state formalmente assunte da ditte diverse da quelle ad esse indicate nella proposta di lavoro: tra questi, in particolare, vi era NOME COGNOME, il quale ha riferito essere stato contattato per lavorare presso la “RAGIONE_SOCIALE“, e di essere però
stato assunto da una società del consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE“, e poi dalla “RAGIONE_SOCIALE“, e solo dall’aprile 2020 dalla “RAGIONE_SOCIALE“, società amministrata dai coindagati NOME e NOME COGNOME, pur avendo lavorato sempre e ininterrottamente presso quest’ultima. Una succepsiva denuncia presentata da tale NOME COGNOME lamentava un omesso versamento di contributi da parte della società sua formale datrice di lavoro, la “RAGIONE_SOCIALE“, sebbene egli avesse svolto le mansioni presso altra società, la “RAGIONE_SOCIALE“. Il Tribunale ha quindi osservato che i successivi accertamenti avevano consentito di accertare che NOME e NOME, quest’ultimo poi deceduto, avevano operato per vari enti e società, come il consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, i quali: a) assumevano alle l dipendenze diversi lavoratori e poi mettevano gli stessi a disposizione di imprese aventi sede nel nisseno, tra cui appunto la “RAGIONE_SOCIALE“, sulla base di contratti di appalto di servizi, applicando ai prestatori di lavoro condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie in materia di retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e trattamenti di fine rapporto; b) erano privi di compendio aziendale e non avevano mai presentato dichiarazioni Iva; c) avevano compensato, nel periodo tra il 2016 ed il 2021, i debiti previdenziali con altri crediti anche attraverso il meccanismo del c.d. “accollo tributario”.
È stato in particolare evidenziato che: 1) “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2018 per 1.765.557,00 euro e nell’anno 2019 per 475.780,00 euro, ed è risultata irreperibile, all’atto della verifica fiscale, s presso la sede legale, sia presso la sede operativa, come irreperibile è risultata essere anche la sua ultima legale rappresentante, NOME COGNOME; 2) “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2019 per 1.857.278,74 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, quindi in contrasto con la Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 15 novembre 2017, n. 140, per di più utilizzando crediti di imposta di società dichiarate fallite o estinte, ed è risulta irreperibile presso la sede legale dichiarata; 3) “RAGIONE_SOCIALE” è risulta inesistente presso la sede legale, per l’anno 2018 ha presentato esclusivamente la dichiarazione IVA riportando un credito IVA di 1.961.586,00, risultante da operazioni di cessioni per 187.755,00 euro e di acquisti per 25.266.387,00 euro non documentate da fatture e non risultanti nemmeno dallo “spesometro integrato”, non ha avuto posizione debitorie per lavoratori presso l’RAGIONE_SOCIALE fino al 2018, per poi avere 509 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2019 e 402 posizioni assicurative per rapporti di lavoro nel 2020; 4) il consorzio “RAGIONE_SOCIALE” ha effettuato compensazioni indebite nell’anno 2019 per 616.113,00 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, ed utilizzando crediti di imposta di società di cui è stata disposta la cessazione d’ufficio
della partita Iva, ed alcune RAGIONE_SOCIALE quali accollanti anche per la “RAGIONE_SOCIALE“, aveva un amministratore risultato irreperibile, e anche nel 2018 ha effettuato compensazioni indebite per 249.581,98 euro, mediante il meccanismo del c.d. “accollo tributario”, utilizzando crediti di imposta di società spesso risultat irreperibili e che, comunque, non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale oltre quelle ai fini Iva per il 2017, recanti, appunto, i crediti ceduti per consenti le compensazioni. Il Tribunale ha quindi rappresentato, con riferimento alla “RAGIONE_SOCIALE“, che tale impresa aveva utilizzato numerosi lavoratori, nominativamente indicati, messi a sua disposizione prima dal consorzio “RAGIONE_SOCIALE“, composto dalle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, e poi dalla “RAGIONE_SOCIALE“, e che questi enti si erano limitati a gestire i dipendenti dal punto di vista meramente amministrativo (ad esempio per il pagamento dei contributi e degli stipendi).
È stato precisato che il ruolo di mera interposizione formale del consorzio “RAGIONE_SOCIALE” e della “RAGIONE_SOCIALE” si evinceva sia dalle dichiarazioni fornite dai prestatori di lavoro, i quali hanno riferito di aver ricevuto disposizio soltanto dalla committente, sia dal fatto che i mezzi necessari per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività dei lavoratori erano di proprietà della “RAGIONE_SOCIALE” e sono stati mess a disposizione degli altri due enti con un contratto di comodato d’uso gratuito.
3.3. Con riferimento al dolo in capo all’odierna ricorrente, l’ordinanza impugnata, dopo aver premesso che è sufficiente il dolo eventuale e che non occorre il dolo specifico, ha rimarcato che gli indizi a carico dell’indagata sono costituiti: a) dalla consapevolezza che l’accordo per “esternalizzare” i dipendenti doveva necessariamente tradursi in un risultato utile per tutti contraenti, e ciò implicava necessariamente il ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni, avendo l’impresa della RAGIONE_SOCIALE risparmiato sui costi del lavoro; b) dalla responsabilità solidale, nel caso di appalto di servizi, del committente imprenditore o datore di lavoro, per il trattamento retributivo, per i contributi previdenziali per i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore e da eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, a norma dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003.
Ha osservato infatti il Tribunale che, siccome la “RAGIONE_SOCIALE” era impresa committente di appalti di servizio, e quindi gravata da responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, i suoi gestori avevano la precisa esigenza di pretendere dagli appaltatori il pagamento dei debiti retributivi e previdenziali per i dipendenti, e, perciò, di accertarne le modalità esecutive.
3.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni dell’ordinanza impugnata non siano immuni da censure laddove hanno ritenuti sussistenti i gravi indizi a carico dell’odierno ricorrente, innanzitutto con riguardo al profilo del dolo.
Si è rilevato che gli aspetti valorizzati dal Tribunale sono due: quello della necessità del vantaggio economico anche per le imprese appaltatrici e quello della responsabilità solida ,e dell’impresa committente.
Per un verso, però, la consapevolezza della COGNOME in ordine alla ricerca di vantaggi economici anche da parte RAGIONE_SOCIALE imprese appaltatrici, le quali assumevano i lavoratori e li mettevano a disposizione della “RAGIONE_SOCIALE“, non presuppone necessariamente la consapevolezza, o l’accettazione del rischio in termini di qualificata probabilità, del ricorso, da parte di queste ditte, a compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti. Invero, risparmi di costi potevan benissimo provenire da trattamenti deteriori dei dipendenti; e, nella specie, l’ordinanza rappresenta che ciò è avvenuto con riguardo a retribuzioni, orari di lavoro, compensi per straordinari, permessi e trattamenti di fine rapporto.
Sotto l’altro profilo, poi, l’istituto della responsabilità solidale di cui all’a comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, se evidenzia l’interesse dell’impresa committente dell’appalto di servizi a ricevere rassicurazioni sul pagamento dei debiti retributivi e previdenziali, non implica, di per sé, un indizio univoco a carico dei suoi gestori in ordine alla loro consapevolezza, o all’accettazione del rischio in termini di qualificata probabilità, di partecipare a condotte di evasione: la scoperta dell’evasione, proprio per la disciplina della solidarietà, ricade, per intero, pe almeno un biennio, anche sull’impresa committente.
In definitiva, in applicazione della richiamata regola di giudizio a favore dell’indagato in caso di dubbio, affermata dalla giurisprudenza anche con specifico riguardo alla materia RAGIONE_SOCIALE misure cautelari personali, deve rimarcarsi la carenza argomentativa rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato ricorrente, soprattutto con riguardo al dolo necessario perché possa ritenersi configurabile il suo concorso nelle fattispecie di indebita compensazione.
3.5. Anche rispetto alla questione del superamento della soglia di punibilità del reato di indebita compensazione contestato ai capi 17 e 19, l’ordinanza impugnata non si sottrae alle obiezioni difensive, posto che, nel ritenere superata la soglia di 50.000 euro rispetto a tali contestazioni (a differenza di quelle di cui a capo 21), il Tribunale del Riesame ha evocato cifre che, oltre a non essere adeguatamente contestualizzate dal punto di vista temporale, non sembrano neanche trovare corrispondenza nel tenore RAGIONE_SOCIALE provvisorie imputazioni, invero originariamente modellate sullo schema del reato di truffa ai danni dello Stato, per cui sul punto, prima ancora della verifica dell’elemento soggettivd, occorrerà anche verificare, pur tenendo conto della fluidità che normalmente connota le contestazioni della fase cautelare, se gli importi indicati nel provvedimento impugnato siano riconducibili o a elementi fattuali desumibili dalle imputazioni provvisorie, o comunque a risultanze investigative già conosciute dalle parti.
4. Fondate poi sono anche le censure formulate nel quinto motivo, relative all’affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. L’ordinanza impugnata, invero, ha posto a fondamento della misura la gravità, ripetitività ed abitualità RAGIONE_SOCIALE condotte illecite, nonché l’elevata professionalità e l non comune capacità operativa dell’indagata. Tuttavia, il Tribunale non si è confrontato in modo adeguato con il profilo del tempo trascorso dalle condotte. Occorre in tal senso considerare che l’ultima RAGIONE_SOCIALE condotte illecite risale, secondo la contestazione provvisoria, al dicembre 2020, ossia a circa tre anni prima della pronuncia dell’ordinanza che ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e che non sono indicati fatti successivi dai quali desumere il pericolo di reiterazione, non potendosi sottacere che l’attività aziendale, anche con riguardo alla complessiva gestione del personale, sembra proseguita con criteri di regolarità, avendo la COGNOME provveduto ad assumere direttamente i dipendenti dal 1° gennaio 2022, continuando ad operare legittimamente nel territorio.
5. Stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in punto di gravità indiziaria e di pericolo di reiterazione dei reati, l’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del Riésame di Caltanissetta. Il Giudice del rinvio accerterà, innanzitutto, se può ritenersi, in termini di gravit indiziaria, che l’odierna ricorrente abbia concorso nella stipula dei contratti di appalto di servizi, e si sia avvalsa del personale conseguentemente messo a disposizione, nella consapevolezza che il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali a questo relativi sarebbe avvenuto mediante compensazioni effettuate con utilizzazione di crediti inesistenti, o, comunque, accettando il rischio di tale condotta fraudolenta in termini di qualificata probabilità. A tal fine, ponendo come premessa RAGIONE_SOCIALE sue valutazioni la richiamata regola di giudizio del favore dell’indagato in caso di dubbio, esaminerà tutti gli elementi disponibili, ivi comprese le iniziative giudiziarie assunte dalla COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditte appaltatrici, curando di non incorrere nelle lacune motivazionali indicate al § 3.4. Dovrà essere altresì approfondito in sede di rinvio il tema del superamento ‘della soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di cui ai capi 7 e 8, dovendosi i relativi importi essere non solo esplicitati nei loro criteri di computo ma soprattutto ancorati a parametri chiari desumibili dalle imputazioni provvisorie, o comunque a elementi investigativi ben noti alle parti, ciò tenendo conto del principio secondo cui, in tema di indebita compensazione, la valutazione del “quantum” dei crediti non spettanti o inesistenti, necessaria ai fini della verifica del superamento della soglia legale di punibilità, deve essere unitaria e complessiva, non essendo consentita la suddivisione della soglia per ogni singola imposta (cfr. in termini Sez. 3, n. 20718 del 21/01/2022, Rv. 283343).
Il Giudice del rinvio, da ultimo, ove ritenga accertati i gravi indizi di colpevo a carico del ricorrente, anche avendo riguardo al dolo, valuterà se sussiston esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. pu luce della distanza temporale RAGIONE_SOCIALE condotte contestate rispetto al moment dell’applicazione della misura e del successivo comportamento dell’indagata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2024.