Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37645 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, COGNOME NOME, nato a Mussomeli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della RAGIONE_SOCIALE, di Di COGNOME NOME e di Di COGNOME NOME, il quale ha insistit nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associat riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, i reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riten configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze RAGIONE_SOCIALE verifiche fiscali eseguite in capo al imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., disponeva, in relazione al capo 2 della provvisoria imputazione, il sequestro preventivo diretto, fino alla concorrenza dell’importo di 197.998,05 euro, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilit della RAGIONE_SOCIALE; il sequestro preventivo diretto e per equivalente, fino al concorrenza dell’importo di 197.998,05 euro, di beni mobili e immobili, somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rappor bancari intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità de RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, o, in via subordinata, in caso di incapienza parziale o totale dei be riconducibili alla società, il sequestro per equivalente, fino alla concorrenz dell’importo di 197.998,05 euro, di beni mobili e immobili, di somme di denaro giacenti su conti correnti o depositi o su qualsiasi altro tipo di rapporti banca intestati o cointestati, riconducibili o comunque nella disponibilità di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME.
3.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite’ il loro comune difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, hanno proposto un ricorso unitario, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa censura la valutazione del fumus commisi delicti, osservando che l’avere il Tribunale ribadito il primato della legge speciale sulla originaria ipotesi di truffa avrebbe dovuto comportare una riflessione ulteriore in tema di eventuale responsabilità concorsuale degli indagati, soggetti estranei sia alla condotta tipica che all’evento tipico del reato tributario, tanto più ove consideri che il modello accertato di elusione fiscale, di cui in via diretta si sarebb reso autore il RAGIONE_SOCIALE, si è alimentato in assoluta autonomia; si contesta, in particolare, la dichiarata diffidenza con cui è stato giudicato il contratto di appal che ha legato la società al RAGIONE_SOCIALE, non essendosi considerato che la sottoscrizione dell’appalto è stata preceduta da un provvedimento con cui un’apposita Commissione ministeriale ha sancito la congruità dell’attività posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE. Né si è considerato che l’eventuale consapevolezza di un’elusione studiata e condivisa avrebbe semmai inevitabilmente esposto la società RAGIONE_SOCIALE a una duplice forma di danno, il primo legato ai pagamenti che nel tempo sono sempre stati regolarmente corrisposti dietro fattura al RAGIONE_SOCIALE, e il secondo legato a una sostanziale e ulteriore ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme che erano state indebitamente compensate dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sul periculum in mora, rilevandosi che il Tribunale ha omesso di considerare l’enorme lasso di tempo trascorso dall’epoca di consumazione dei fatti, atteso che il rapporto intrattenuto con le tre società del RAGIONE_SOCIALE è cessato il 30 novembre 2019, essendo pacifico che a partire da tale data la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto più ricorso a ulteriori forme di intesa con altre società di appalto. A ciò si aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE è azienda leader nel settore, la cui attività commerciale è del tutto attuale e vitale.
3.2. NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha sollevato due motivi sovrapponibili a quelli del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per cui si rinvia alla relativa esposizione.
3.3. Con memoria del 29 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO COGNOME, quale difenSore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi, richiamando l’esito favorevole del procedimento di legittimità n. 306 del 2024, definito da questa Sezione in data 12 aprile 2024.
3.4. COGNOME, tramite l’AVV_NOTAIO COGNOME, ha sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa censura l’erronea riqualificazione del fatto, osservando che, nel ritenere configurabile il delitto di indebita compensazione in luogo di quello di truffa aggravata, il Tribunale del Riesame sarebbe incorso in un errore di diritto, avendo enucleato un fatto diverso, rispetto al quale difettava l’iniziativa del P.M. il quale, invero, nella richiesta cautelare, aveva precisato che per il reato ex ar 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 si procedeva separatamente.
E del resto il delitto di indebita compensazione, proprio perché speciale rispetto al reato di truffa, come correttamente precisato nell’ordinanza impugnata, presenta rispetto a quest’ultima fattispecie elementi distinti e ulteriori, in ordine ai quali vi è stata contestazione, con conseguente difetto di contraddittorio.
Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che è stato documentato dalle difese che, in relazione a tutte le operazioni di compensazione, pende dinanzi all’Autorità giudiziaria di Torino il procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., nel quale il P.M. ha già esercitato l’azione penale e nel quale è stato anche disposto il sequestro per equivalente RAGIONE_SOCIALE somme che si ritengono evase, per cui il fatto che il P.M. torinese non abbia ravvisato la presenza di concorrenti/beneficiari nel reato di indebita compensazione che si contesta a COGNOME non comporta che questi debba rispondere al Tribunale di Caltanissetta, in ordine alle stesse operazioni, di un reato diverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo del ricorso di COGNOME, mentre i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE sono privi di fondamento.
1. Iniziando dal ricorso di COGNOME e partendo per ragioni di priorità logica dal secondo motivo, occorre osservare che sono infondate le censure che contestano la violazione del divieto di bis in idem, sul rilievo che i fatti oggetto del presente procedimento sono gli stessi che costituiscono oggetto del procedimento penale pendente a Torino. Sul punto deve evidenziarsi che il divieto di bis in idem non derivante da giudicato, come afferma ripetutamente la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positiv di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (così Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800 – 01, nonché Sez. 6, n. 41380 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285354 – 01, e Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422 – 01). Le Sezioni Unite, in particolare, hanno precisato che: «il riferimento alle regole sui conflitti risulta indubbiamente corrett nei casi di duplicazione del processo dinanzi a sedi giudiziarie diverse, dato che la contemporanea cognizione dell’identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un “conflitto positivo proprio” risolubile mediante l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni degli art. 28 e segg. In simil casi, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costitui dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del codice che regolano la competenza, che
devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice “precostituito per legge” in base alle norme sulla competenza» (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 3.2). Ed hanno aggiunto: «l’operatività del principio generale del ne bis in idem presuppone proprio la pluralità di procedimenti ed è subordinata alle sole condizioni della perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e medesimo fatto), dell’identità dell’ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l’azione penale e dell’identità dell’ufficio de giudice chiamato a pronunciare una decisione rispetto alla quale, avendo già provveduto sul medesimo oggetto, ha definitivamente esaurito il suo compito» (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, cit., in motivazione, § 5.2). Sembra utile rappresentare, inoltre, che, nel caso di procedimenti pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, l’applicazione del principio del ne bis in idem e non RAGIONE_SOCIALE disposizioni sui conflitti positivi di competenza finirebbe per infrangere il complesso sistema procedurale apprestato dal legislatore per la salvaguardia degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, sostituendolo arbitrariamente con quello della priorità della procedura (cfr. Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, cit.). In applicazione del principio precedentemente indicato, risulta evidente che, nel caso di specie, non è in alcun modo ipotizzabile l’applicazione del divieto di bis in idem, atteso che il procedimento asseritamente relativo ai medesimi fatti e nei confronti della stata persona è pendente in una sede giudiziaria, Torino, ben distinta da quella in cui è radicato il presente procedimento, Caltanissetta.
Per nessuno di essi, inoltre, si è pervenuti a una sentenza irrevocabile.
Di conseguenza, allo stato, in considerazione di quanto esposto in precedenza, l’attuale ricorrente, per contestare l’asserita indebita duplicazione de procedimenti, è ammessa a fruire dei rimedi previsti per i conflitti di competenza, ma non può certo invocare una pronuncia di non luogo a procedere per violazione del principio del ne bis in idem. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
1.1. Una diversa conclusione si impone invece rispetto al primo motivo.
Circa la riqualificazione del fatto operata dal Tribunale del Riesame rispetto al delitto di truffa ai danni dello Stato, sussunto nella diversa fattispecie di indebi compensazione, se deve ribadirsi il consolidato principio (cfr. Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, Rv. 279211 – 02 e Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258983), secondo cui i giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell’inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare, deve tuttavia richiamarsi l’altrettanto condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Rv. 275602 e Sez. 6, n.
18767 del 18/02/2014, Rv. 259679), secondo cui, pur nel suo legittimo potere di riqualificazione giuridica del fatto, il Tribunale del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultand altrimenti nulla la decisione per difetto dell’iniziativa del pubblico ministero.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, in base alle allegazioni disponibili, risulta che, a fronte dell’originaria imputazione, calibrata sul modell della truffa ai danni dello Stato, il Tribunale, al pari del G.I.P., ha riten configurabile il delitto di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, in base alla ritenuta specialità di tale fattispecie rispetto a quella ex art. 640 cod. pen.
Orbene, tale riqualificazione, di per sé legittima, avuto riguardo alla rimarcata specialità della condotta sanzionata in ambito penal-tributario, ha lasciato tuttavia aperte talune questioni non secondarie circa la sfera applicativa del reato di indebita compensazione, che presenta una sua peculiare e differente struttura.
In particolare, non risultano ben chiare le date e i luoghi di presentazione dei modelli F24, su cui si incentra il meccanismo illecito sotteso alla previsione ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, richiamando il precetto penale la norma di cui all’art. 17 del d. Igs. n. 241 del 1997 che disciplina appunto le modalità operative RAGIONE_SOCIALE compensazioni. A ciò deve poi aggiungersi che non risulta adeguatamente approfondito il tema del superamento o meno della soglia di punibilità del reato, non comprendendosi se le cifre riportate nell’ordinanza impugnata siano riferite all’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dalle società che figuravano come appaltatrici di servizi, o piuttosto all’importo dei risparmi di spesa derivanti dall’evasione fiscale e contributiva realizzata dalle società committenti.
La questione merita invece di essere chiarita compiutamente, alla luce innanzitutto del principio elaborato da questa Corte (cfr. 3, n. 34966 del 16/10/2020, Rv. 280428 e Sez. 3, n. 14763 del 19/02/2020, Rv. 279119), secondo cui, in tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 10 quater, del d. Igs. n. 74 del 2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all’ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione. Allo stesso modo, occorre richiamare l’orientamento, condiviso dal Collegio, in forza del quale il reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater riguarda l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il c pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, nonché Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 283236), per cui va ribadito che, ai fini del superamento della
soglia di punibilità, rilevano non solo gli omessi versamenti dovuti a titolo di imposta, ma anche gli omessi versamenti dqvuti ad oneri contributivi.
1.2. Sulla delimitazione della condotta dal punto di vista contenutistico e spazio-temporale e sulla verifica della soglia di punibilità, l’ordinanza impugnata ha mancato di fornire risposte adeguate, per cui il provvedimento oggetto di ricorso deve essere annullato con rinvio nei confronti di COGNOME, dovendo il Tribunale del Riesame verificare se e in che termini, alla luce RAGIONE_SOCIALE acquisizioni investigative disponibili e già note alla difesa, nonché degli elementi essenziali desumibili dalle contestazioni provvisorie, sia configurabile il ravvisato reato di indebita compensazione, reato di cui andranno pertanto illustrate le coordinate spaziotemporali e le modalità della relativa condotta, dovendo altresì essere accertato il superamento o meno della soglia di punibilità, alla luce RAGIONE_SOCIALE premesse interpretative sopra richiamate.
Residuano i ricorsi, del tutto sovrapponibili, proposti da NOME e NOME COGNOME, e da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
2.1. Non meritevoli di accoglimento sono innanzitutto le doglianze in punto di fumus commisi delicti sollevate con il primo motivo.
2.2. In via preliminare, occorre richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 de I 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
2.3. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile, avuto riguardo alla specifica posizione dei RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NOME e NOME COGNOME, rispettivamente legale rappresentante e socio della RAGIONE_SOCIALE, società committente, abbiano concorso nelle compensazioni di crediti inesistenti materialmente effettuate dal soggetto appaltatore (“RAGIONE_SOCIALE“) per
il pagamento degli oneri previdenziali e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti dall’appaltatore, ma in realtà in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE
A fondamento di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato gli accertamenti investigativi da cui è emersa l’esistenza di una fitta rete di .enti variamente dislocati sul territorio nazionale che, assumendo la veste formale di soggetto appaltatore, simulavano contratti di appalto di servizi con i rappresentanti di alcune imprese committenti locali al fine di dissimulare una fraudolenta somministrazione di lavoratori dalla società appaltatrice a quella committente, di modo che le imprese locali, gestendo il personale senza assumere la veste formale di datori di lavoro, realizzavano un ingiusto arricchimento, omettendo di assolvere all’obbligo di versamento dei contributi all’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE imposte relative ai rapporti di lavoro, mentre le imprese appaltatrici, quali formali datori di lavoro, pur assumendo il debito fiscale, previdenziale e contributivo, eludevano l’effettivo versamento dei relativi importi, opponendo crediti fittizi all’RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE.
In questo contesto, i coindagati COGNOME e COGNOME, grazie alla intermediazione di NOME COGNOME e del consulente del lavoro NOME COGNOME, sono entrati in particolare in contatto con NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente legale rappresentante e socio della RAGIONE_SOCIALE, società nissena committente, ora legalmente rappresentata da NOME COGNOME, in ultimo beneficiaria RAGIONE_SOCIALE compensazioni indebite direttamente realizzate dalle società appaltatrici.
Nel calcolare la somma algebrica degli importi RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni, i giudici cautelari hanno ritenuto superata la soglia di punibilità del reato di cu all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la relativa somma pari a 53.649,44 euro, apparendo la valutazione del Tribunale coerente con il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20718 del 21/01/2022, Rv. 283343), secondo cui, in tema di indebita compensazione, la valutazione del “quantum” dei crediti non spettanti o inesistenti, necessaria ai fini della verifica del superamento della soglia legale di punibilità, deve essere unitaria e complessiva, non essendo consentita la suddivisione della soglia per ogni singola imposta.
Con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti, l’ordinanza impugnata ha poi sottolineato che in capo agli stessi era ravvisabile il dolo richiesto ai fini de configurabilità del reato, ciò in ragione del fatto che il meccanismo dell’opposizione al Fisco di crediti inesistenti rappresentava uno stratagemma essenziale per la riuscita della frode, atteso che chi agiva in nome e per conto della società committente non poteva accontentarsi del solo trasferimento ai coindagati che rappresentavano le società appaltatrici dei loro debiti fiscali, ma doveva pretendere necessariamente che questi ultimi provvedessero, sia pur fittiziamente, ad assolvere al pagamento del debito medesimo, non potendo quindi
8 GLYPH
disinteressarsi RAGIONE_SOCIALE modalità attraverso le quali ciò sarebbe accaduto, rientrando dunque evidentemente la compensazione del debito fiscale nell’accordo criminoso. In tal senso, è stato altresì ricordato il meccanismo della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nel caso di appalto di servizi, per il trattamento retributivo per i contributi previdenziali e per i premi assicurativi dovuti dall’appaltatore e d eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto di servizi, ed entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto, da ciò ricavandosi che l’impresa beneficiaria, perché potesse effettivamente liberarsi del debito tributario, non doveva limitarsi a trasferirlo sul terzo appaltatore, ma doveva assicurarsi che quest’ultimo riuscisse a simularne il pagamento, incorrendo in caso contrario nell’azione di recupero dello Stato, che avrebbe potuto agire anche nei confronti del soggetto committente.
2.4. Orbene, rimarcato il differente standard valutativo richiesto ai fini dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misure personali e di quelle reali, deve osservarsi che il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, in quanto fondato su una disamina non manifestamente illogica RAGIONE_SOCIALE fonti investigative disponibili, non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa circa il concreto ruolo assunto nella vicenda dai COGNOME ben potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un corpus argomentativo non definibile come apparente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
2.5. Parimenti immune da censure è la valutazione sulla sussistenza del periculum in mora, contestata con il secondo motivo.
Deve innanzitutto ribadirsi al riguardo che i giudici cautelari hanno legittimamente individuato l’importo da sequestrare in 197.998,05 euro, somma corrispondente al risparmio di spesa conseguito in virtù del mancato pagamento dell’obbligazione tributaria derivante dall’indebita compensazione di cui al capo 2, avente ad oggetto tale importo. Tale impostazione è coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, Rv. 274561 – 03), secondo cui, in tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall’importo corrispondente all’imposta evasa nella sua totalità.
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata, nel richiamare e nell’applicare correttamente i dettami RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente Ellade) in ordine all’onere di motivare, in caso di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, ha valorizzato, in modo non improprio, il concreto rischio che i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nelle indebite compensazioni possano far disperdere le somme conseguite tramite manovre fraudolenti, rendendo così impraticabile una successiva confisca, dovendosi tenere conto in tal senso RAGIONE_SOCIALE modalità elusive con cui sono stati commessi i reati, peraltro in un ambito territoriale non circoscritto, risultando a fronte di tale rilievo recessivo il fattore temporale valorizzato nel ricorso.
Anche in tal caso, invero, le doglianze difensive sostanzialmente evocano vizi motivazionali del provvedimento impugnato che, come si è precisato, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità in materia cautelare reale.
3.6. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, stante la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure sollevate, i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME, e da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Annulla l’ordinanza impugnata relativamente a COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempirnenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 05.06.2024