Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dà COGNOME NOMENOME nata a Genova il DATA_NASCITA, COGNOME NOMENOME nato a NOMEno DATA_NASCITA, NOME, nato a NOMEno il DATA_NASCITA, COGNOME NOMENOME nato a Civitavecchia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, NOME, nato a NOMEno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza de! 09-06-7077 COGNOME Corte di appello di Trecte; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso .per l’inarnrnissibiiità dei ricor-sf,
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME, difensore di fidu COGNOME parte civile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e ha deposit spese; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia degli imputati NOME COGNOMECOGNOME che ha insistitg per raccoglimento dei ricorsi; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME‘accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOMEper quest’ultimo anc:he quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME), che ha COGNOME per raccoglimento ricorsi; udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato COGNOMECOGNOME rhe, nel riportar5i nella memoria trasmessa il 27-09-2023, ha COGNOME per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2019, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quanto questa sede rileva, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME seguenti pene: anni 3 e mesi 7 di reclusione per NOME COGNOME, anni 3 e me di reclusione per COGNOME; anni 4 e mesi 11 di reclusione per COGNOME, anni 4 e 2 di reclusione per COGNOME, anni 6 e mesi 8 di reclusione ciascuno per NOME e NOME. Gli imputati, in particolare, venivan ritenuti colpevoli di una pluralità di capi di imputazione loro rispettiva ascritti, aventi ad oggetto i delitti di cui agli art. 40 lett. b) del d. 1g 1995 e 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000; fatti commessi in RAGIONE_SOCIALE, in un a temporale rornpre50 tra il 16 aprile 2n15 e il 13 gitIgnn 901 6.
Rispetto alle residue imputazioni riguardanti il reato ex art. 48-479 cod. (capi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33), interveniva invece pro assolutoria degli imputati, perché il fatto non sussiste.
Con la medesima sentenza, inoltre, il Tribunale condannava gli imputati anche risarcimento del danno in favore COGNOME parte civile, RAGIONE_SOCIALE,P,a’ Jiguidat9 in via equitativa ne.14.3 so .. m mm di euro 500,000,
Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parzi riforma COGNOME pronuncia del Tribunale, appellata sia dal P.M. che dagli imput disponeva !a confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme indicate nel dispositivo, detratte le somme ogget di sequestro in via diretta, e confermava nel resto la decisione di primo grad
Avverso la sentenza COGNOME Corte di appello triestina, NOME COGNOME, NOME 1.1mhertn NOME, NOME, I t)riann COGNOME NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto di ricorsi per cassazione.
2.1. NOME COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con primo, la difesa censura il rigetto dell’eccezione di incompetenza p territorio, rilevando che la Corte di appello si è limitata a richiam relatjonem motiyazione dei primo giudice, p spa yofta erro-nea, essendo stato evocato in modo improprio il principio COGNOME perpetuatio iurisdictionis.
Con il secondo motivo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione .d !la s impugnata, rispetto all’eccezione di illegittimità del decreto di giu immediato, rilevandosi in proposito che la doglianza difensiva operata con l’a di appello non era riferita solo alla mancanza dei presupposti per emetter
decreto di giudizio immediato, non rilevandosi l’evidenza COGNOME prova, riguardava anche il difetto di tale presupposto in occasione dell’interrogato art. 294, comma 5, cod. proc. peri., non potendo l’interrogatorio dall’imputata dinanzi al G.I.P. essere equiparato a quello svolto dinanzi al onto più che !e indagini successive avevano riguardato soggel;tj diversi,
Con il terzo motivo, si contesta, sotto il duplice profilo dell’inosser dell’art. 546, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e del v i zio di motivazione, !a conferma del giudizio di colpevoiezza dell’imputata, rilevandosi che !a Cort appello non avrebbe colto la premessa sottesa ai due motivi di appello, ossia i fatti considerati dalle due disposizioni normative non potevano e non doveva essere considerati coincidenti o sovrapponibili, tanto è vero che, rispetto al ex art. 10 quater dei d. igs. n. 74 dei 2000, ia difesa aveva chiesto l’assoiuzione dell’imputata per non aver commegsn il fatto ; egsendo questo rirollegabile al forte grado di disordine RAGIONE_SOCIALE aziende del RAGIONE_SOCIALE, NOME la richies assoluzione dal reato di cui all’art. 40, lett. b, comma 4 del d. Igs. n. 1995 era fondata sulla carenza dell’elemento soggettivo, dunque la richie assolutoria era perché il fatto non costituisce reato, ma, in ogni c prescindere dalle richieste difensive, sarebbe stato onere del Giudice di ap vgrificareJ tra j@ jrnputazioni g gli esiti Offirj5trigtPri@ d!,t9ttjrnent,de:
2.2. NOME COGNOME ha sollevato sette motivi.
Con il primo, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 10, comma 7, decreto legge n. 78 de! 2009, 35, comma 1, lett. a) e 39, comma 1, lett secondo periodo, del d. igs. n. 241 del 1997, SO cod. proc. pen. e 112 Co osservandosi che COGNOME, nell’esercizio COGNOME sua attività di commercialista, ha affatto certificato falsamente, nelle due dichiarazioni Iva 2014 RAGIONE_SOCIALE so RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, l’esistenza di un credito Iva rigu operazioni commerciali, ma, nella sua qualità di commercialista COGNOME soci acquirente, ha semmai certificato il solo ammontare di un credito Iva deriva dalla sua avvenuta e legittima ‘cessione da una società a un’altra, per cui i di merito sono incorsi in errore sia sul ruolo del certificatore, sia sull’enti tipologia COGNOME certificazione, dovendosi distinguere i commercialisti certificano, realmente o falsamente, l’esistenza del credito Iva nella e società ghe RAGIONE_SOCIALE ha generato, dai commerciaiisti che riscontrano il mero ammontare a valle di una regolare successiva cessione di tale credito ad al società. Dunque, COGNOME COGNOME vistato nessun credito Iva generato, ma ne ha sol certificato la conformità, riscontrando l’ammontare di quello ceduto e acquist con atto notarile pubblico che fa fede fino a querela di falso, per cui a nessun titolo egli avrebbe potuto riscontrare un ammontare diverso da quello afferma dal notaio nel suo atto, potendo configurarsi un’eventuale falsità solo
certificatore avesse alterato il dato numerico riferito nell’atto notarile. aggiunge che, in ogni caso, COGNOME non ha sottoscritto la dichiarazione, per nO· era lui a tenere la contabilità COGNOME società, ma ha solo apposto io fi modello dichiarative ufficiale, nel riquadro destinato alla certificazio credito, sottoscrivendo. !Impegno alla trasmissione telematica COGNOME dichiarazio In quel momento, non vi era stata alcuna condotta penalmente rilevante, tanto vero che nel quadro XV al rigo XV5 dì quel medesimo modello ministeriale di dichiarazione Iva si dice che l’importo di quel credito Iva è, alternativament riportare in detrazione o in compensazione, il che vuoi dire che il cr acquistato e certificato non ha avuto, né poteva avere in quel momento, nessu specifica o univoca destinazione di effettuazione di un pagamento p compensazione con un credito inesistente, per cui, ancorando ia verifica a condotta del ricorrente, ci si troverebbe di fronte a una sorta di comportam solo potenzialmente criminogeno, potendo assumere il fatto rilievo penale so quando gli amministratori COGNOME società o il professionista che ne cu contabilità predisponessero la compilazione degli F24 destinati a t-uMpci ibaLiOile pei VaLk..ie e li trasmettbbe, COGNOME il deposito.
di un debitu Rileva inoltre la difesa che il primo aiudice, non smentito in ciò dalla Co appeilo, ha indebitamente ampliato raccusa elevata a carico dell’imputa addebitandogli di aver partecipato alle cessioni dei crediti Iva di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia che tale affermazione sia corroborata da alcuna t di prova, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria dibattimentale che i c RAGIONE_SOCIALE sue società cedenti sono stati alterati dai coimputati COGNOME COGNOME COGNOME
Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancata applicazione dell disciplina del concorso apparente di norme, sottolineando che i due reati di c ricorrente è stato ritenuto colpevole sono tra loro in rapporto o di contine comunque di alternatività, nel senso che l’indlehlta compensaTione costituisce mezzo per sottrarsi al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, per c medesima condotta non può essere Sanzionata penalmente due volte, essendo unico sia il fatto, ossia il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, sia il bene giu tutelato, ovvero H diritto dell’Erario di percepire le somme dovute.
Con il terzo motivo, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 10 quater e 15 del igs, 74 del 2QQ°, 47 c9d, per), e 17 del 0, lgs: h, 241 dei 1 997, rimarcandosi che l’imputato doveva essere COGNOME non punibile perché non era in grado di sapere se, nel momento espressivo COGNOME sua condotta, ancorch illegittima, i! fatto posto in essere COGNOME illecito, dovendosi considerare ch interpretazione dell’ambito applicativo COGNOME norma incriminatrice si regist orientamento contraddittorio COGNOME giurisprudenza di legittimità, tale da gene obiettive condizioni di incertezza, non essendo chiaro se il mancato versamen
5 COGNOME
ingenerato dalla indebita compensazione debba riguardare solo le impost dirette o l’Iva, o anche tutti i tributi locali ed erariali, oltre che previdenziali e assicurative . , registrandosi sul punto decisioni di segno diverso e risalendo la commissione del reato a un’epoca, il 2016, nella quale PreVa!Crit@ !@ t@si Offeretea gudlo esst@ ti@se dek d@gisignj JP9nOnno. In via subordinata, comunque, la difesa sollecita la rimessione COGNOME quest dibattuta alle Sezioni Unite di questa Corte per la risoluzione del contrasto.
Con i! quarto motivo, si censura l’affermazione COGNOME penale responsabili di COGNOME COGNOME ordine al reato ex art. 40 lett. b) del d. Igs. n. 504 del 1995 base al rilievo secondo cui si è in presenza di un reato proprio che può e commesso soltanto dal contribuente, che, nel pagare le imposte attraverso modeiio F24, ponga in essere deiie compensazioni con crediti inesistenti. In o raso, si precisa che, anche a norma dell’art. R, comma 2, COGNOME Direttiva 2008/118/CE del Consiglio europeo del 16 dicembre 2008, il professionista non figura tra i soggetti coobbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, che son depositarlo autorizzato, il destinatario registrato, il soggetto che svi prodotti dal regime di ‘,3lierìiune dell’accisa’ soggetto per conto del quale . tali prodotti sono svincolati e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svin con o quinto motivo, !a difesa contesta la vaiutazione RAGIONE_SOCIALE prove a cari di COGNOME, evidenziando che questi non ha mai percepito alcuna somma, se non a titolo e nei limiti di un modesto compenso protessionale, avendo inoltre acquistato, a corrispettivo pieno e senza un minimo sconto, parte del credito fittizio COGNOME COGNOME, per compensare propri debiti orizzontali di studio.
Circa l’estraneità dell’imputato alle altrui dinamiche NOME, viene richiamata la vicenda “RAGIONE_SOCIALE“, a proposito COGNOME quale osserva che COGNOME ha svolto anche in tai caso correttamente ii suo mestier essendo del regi -n significativo che nessuna RAGIONE_SOCIALE molte conversazioni intercettate abbia come interlocutore COGNOMECOGNOME COGNOME quale anzi, da precise disposizioni di NOME, non avrebbe dovuto sapere nulla -di quanto avveniva (il riferimento è alla telefonata n. 459 del 25 febbraio 2016 intercorsa tra COGNOME e COGNOME).
Con il sesto motivo, oggetto di doglianza è’ la -mancata pronuncia COGNOME sentenza impugnata sulla istanza difensiva finalizzata al riconoscimento de attenuanti generiche, istanza già avanzata in primo grado, contenuta neil’appe dell’avvocato COGNOME, nei motivi aggiunti degli avvocati COGNOME e infin confermata in sede di discussione e nelle richieste finali.
Con i! settimo motivo, !a difesa si duole del mancato riconoscimento dell attenuante COGNOME minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. e COGNOME eccessiv COGNOME pena inflitta, evidenziando che il trattamento sanzionatorio riserv COGNOME avrebbe dovuto essere adeguatamente ridimensionato rispetto a quello
applicato sia ai due NOMENOME protagonisti di primo piano COGNOME vicenda illec quanto diretti beneficiari RAGIONE_SOCIALE operazioni NOME, sia al duo COGNOME–COGNOME risultano aver manipolato fatture e documenti, generando i falso credito Iva, ai professionisti COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME hanno trattato tutti ali altri cont cessione e accollo dei crediti iya alterata, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME ess giuridicamente obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise, non ha mai predisposto compilato gli F24 che gli venivano trasmessi da COGNOME NOMEhi, avendo l’istrutto dibattimentale restituito i! quadro di un commercialista affermato e credibil cui i NOME NOME NOME come professionista, essendo egli rimasto sem all’oscuro RAGIONE_SOCIALE trame NOME, alle quali egli è rimasto costantemente estra
Con memoria del 27 settembre 2023, iii difensore dell’imputato ha insisti nell’accogiimento dei ricorso, ribadendone e sviiuppandoie ie argomentazioni.
93, NOME COGNOME COGNOME sollevato due mOtivi.
Il primo è dedicato al rigetto dell’eccezione di incompetenza territor del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e ripercorre gli stessi argomenti esposti nel primo m del ricorso COGNOME COGNOME, alla cui esposizione pertanto si rinvia.
Con il COGNOME ek.k.,1 ‘do motivo, la difesa censura, sotto i: duplice prof dell’inosservanza dell’art. 546, comma i, lett. d) ed e) cod. proc. pen. e de di motivazione, la conferma del giudizio di CQIpeyolezza dell’imputato, gon argomenti sovrapponibili a quelli illustrati nel secondo motivo del ricorso d COGNOME, per cui anche in tal caso si rimanda alla relativa esposizione.
2.1. NOME COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione degli art. 178, comma 1, l c), 519 e 520 cod. proc. pen., evidenziandosi che nel corso del processo il P ha proceduto a una contestazione suppletiva’ che tuttavia non è stata porta conoscenza dell’imputato assente, atteso che aiio studio dei difensore presso COGNOME aveva eletto domicilio non è stato mai notificato il verbale relativo udienza dell’8 marzo 2017, avendo ciò inciso sul diritto di interv dell’imputato nel processo, con conseguente nullità –RAGIONE_SOCIALE sentenze di condanna, atteso che nell’originario decreto di giudizio immediato non erano stati conte I reati di cui ai capi 22, 23 e 24, NOME, quanto ai capi 25, 28 e 31, il decreto conteneva nuove NOME non contestate nel primo decreto.
Csin COGNOME secondo motivo, la difesa contesta ia conferma (le! giudizio colpevolezza dell’imputato, osservando che COGNOME si è !imitato, qua intermediario, all’invio telematico dei modelli Iva, non essendo tale m circostanza idonea a integrare i! concorso dell’imputato nei reati contestati.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatori rispetto sia al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, sia alla fissazione del base in misura ben superiore al minimo edittale, avendo la Corte territori
motivato il rigetto RAGIONE_SOCIALE richieste difensive solo con riferimento alla pos degli imputati NOMENOME NOME NOME NOME altri coimputati difetta la motivazion
2.5. NOME ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, la difesa contesta il rigetto RAGIONE_SOCIALE censure in pun r@SPonsaigità fdrPlui@te neWat.t.9 di NOMENOME gidttglirTail09 PtiC al fine di gpirnare l’assenza di prova circa il concorso dell’imputato, la Corte territoriale h ricorso alla figura dell’amministratore di fatto, senza tuttavia alcun agga dati concreti, risultando de! tutto evanescente i! richiamo all’intercettaz 60, posto che gli interlocutori di tale conversazione esprimono solo dub soprattutto non affermano mai che il ricorrente avesse ruoli gestori nelle soc per cui non vi è alcuna prova adeguata circa suo concorso nei reati contesta
Con ii secondo motivo, la difesa Lamenta l’erronea appiicazione dell’art. quatPr d. Igs. n. 74 del 2000, osservando che il reato previsto da tale nor non si configura quando l’indebita compensazione riguarda tributi diversi da imposte sui redditi e dall’iva, come precisato dalla giurisprudenza di legittim riferimento è a Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Rv. 278825), trovando t conclusione fondamento nella lettura dell’art. 13 del d. igs. n. 74 del 2000, cui applicabilità è incompatibile con imposte di natura diversa da ]:va e Irpef.
terzo motivo ha ad pggetto l’errpne@ applicazione pleyart : 15 cpd : pen’ rilevandosi che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, sussiste concorso apparente di norme tra il delitto previsto dall’art. 40 lett. b del n. 501 de! 1995 e quello di cui all’art. 10 quater de! d. !p. n. 71 del 2000, essendovi perfetta identità tra la condotta punita, il bene giuridico protet titolare di quest’ultimo, posto che NOME l’art. 10 quater punisce in termini generici coloro che non versano allo Stato le somme dovute, senza specificar guaii, l’art. 4 lett. b risuita applicabile in modo specifico soio nei caso somme dovute siano le accise relative ai prodotti energetici.
Con il quarto motivo, la difesa deduce l’erronea applicazione degli art. 8 133 cod. pen., evidenziando che il reato ritenuto più grave (capo 20) consumato nel vigore .COGNOME precedente disciplina anteriore all’entrata in v del d. Igs. n. 74. del 2000, corrispondendo il nriomento consurnativo dei reato CO. il momento di presentazione dei modelli F24 in cui è stata riportata l’avvenuta cQrnPensaziphe tra le somme dovute e i credit! iva inesistg.n.t!, Presentazione avvenuta il 16 ottobre 2015, ossia prima COGNOME data di entrata in vigore de Igs. n. 158 del 2015, per cui doveva trovare applicazione la più mite corn edittale previgente, che fissava i! massimo edittale in due anni di reclusione.
Con il quinto motivo, è stato censurato il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti 9eneriche, non avendo la Corte di appello tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto dall’imputato sin dalla fase cautelare.
2.6. NOME ha sollevato dieci motivi.
Con i primi tre, la difesa contesta la decisione da parte dei giudici di sulla questione di incompetenza territoriale sollevata, osservando erroneamente è stato ritenuto competente il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, mentr realtà la competenza dovev@ essere presso J Triburiai@ di MON), ludgo di consumazione dei reati più gravi, ossia quelli ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo avvenuta la compensazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute con i crediti Iva inesistenti nel luogo in cui sono stati presentati modelli F21, ossia NOME
Non poteva invece farsi riferimento al luogo di consumazione dei reati di f per induzione, atteso che le relative contestazioni erano macroscopicamen errate, posto che i DAS, ossia i documenti di accompagnamento del carburante, dei quali era stata ipotizzata ia non conformità ai vero e ia idoneità a in pubblico ufficiale, non contenevano la notizia dPll’avvPnuto pagamento del imposte, tanto è vero che lo stesso P.M. aveva chiesto l’assoluzione per tali Dunque, RAGIONE_SOCIALE contestazioni in materia di falso per induzione non poteva tene conto, atteso che, alla luce COGNOME normativa di settore (art. 3 comma 4, a commi 1. e -5, del d. Igs. n. 504 dei 1995 e Irtegolarnento COGNOME 3649/92, c -ul è stata data attuazione con il Decreto n. 210/1996 del RAGIONE_SOCIALE loro erroneità era macroscoojca e !quindi immediatamente riscontrablle già a u loro prima lettura, senza necessità di particolari approfondimenti successivi.
Peraltro, a differenza dì quanto adombrato dalla Corte di appello, la difesa ha mai affermato che il P.M. abbia distolto l’imputato da! suo giudice natur ma si è limitata a censurare la circostanza che il capo di imputazione era formulato senza conoscere la funzione dell’atto di cui si contestata la fa funzione che è esclusivamente quella di “accompagnare” il prodotto nei suo spostamenti, indicandone ie caratteristiche che permettono di identificano, ravvisandosi qui punto l’assenta ambiguità circa là natura rIPI documen evocata dalla Corte territoriale in forza di un richiamo improprio alle dichiara del teste COGNOMECOGNOME COGNOME a sua volta aveva utilizzato una terminologia non corre La difesa deduce quindi la nullità assoluta COGNOME sentenza ai sensi dell’ar cod. proc. pen., stante l’indebit COGNOME dí:1 pci i -te del P.M. dell’azione penaie, attenendo il vizio non a un’erronea ricostruzione dei fatti, ma soltant mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE norme che regojano la natura e la funzione dei DAS, norme che, se conosciute, non avrebbero lasciato alcun margine di incertezza.
Con il quarto e il quinto motivo, si censura il mancato riconoscimento d concorso apparente di norme tra !a fattispecie di cui agli art. 1,0 lett. b del n. 504 del 1995 e quella ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, essendo la prima speciale rispetto alla Seconda, avente carattere AVV_NOTAIO, esse evidente che le due norme incriminatrici puniscono lo stesso fatto, con
perfetta coincidenza dei loro elementi costitutivi e del bene giuridico tut sanzionando l’art. 40 lett. b del d. Igs. n. 504 del 1995 la condotta di chi · gli importi energetici al pagamento dell’accisa “con qualsiasi mezzo”, pote dunque avvenire la sottrazione al pagamento dell’accisa anche attraver l’indebita compensazione, nel qual caso si applica solo fattispecie ex art. Osserva la difesa che, in ogni caso, il reato di cui all’art. 10 quater non sarebbe comunque contigurabile, in quanto tale norma non può applicarsi rispetto imposte diverse dall’irpef e dalViva, come sostenuto da alcune richiama pronunce di legittimità, per cui la norma incriminatrice non può essere invoc in relazione al mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE accise; stante il contrasto interpreta sul punto, la difesa, in subordine, chiede che la questione circa l’a appiicativo deiVart. 10 quater sia rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte.
I! sesto P il settimo motivo concernono il giudizio sulla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato: si sottolinea al riguardo che i giu secondo grado, incorrendo nel medesimo errore del Tribunale, non hanno in alcun modo motivato sulla componente psicologica COGNOME fattispecie, inferendon l’esistenza unicamente dall’elemento oggettivo, in maniera del tutto illog risultando non pertinenti rispetto alla tematica dedotta le informazioni proba riportate nella pronuncia impugnata, cornorese le conversazioni intercetta sul punto del tutto neutre, non essendosi invece considerato che il ricorrent ha partecipato alla materiale creazione dei crediti iva fittizi, essendosi limi avere acquistato crediti Iva inesistenti, portandoli in compensazione con !e ac dovute per il carburante, il che costituisce un’operazione lecita oltre che dif
Lottavo e il nono motivo sono dedicati al trattamento sanzionatorio dolendosi la difesa sia COGNOME illegalità COGNOME pena base individuata con rifer ai capo 20, in quanto fissata in misura superiore ai massimo edittale di due vigente all’epoca del fatto, commesso in data anteriore al 22 ottobre 20 giorno di entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015 che ha elevato la co edittale del reato ex art. 10 quater comrna 2 del d. Igs. n. 74 del 2000,· dovendosi tenere conto, ai fini dell’individuazlione del momento consumativo de reato, COGNOME data di pi untazione dei modelli r24, avvenuta nel caso di specie il 16 ottobre 2015 (ottavo motivo), sia del diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, essenciòsj tenuto conto del corretto comport ,,,,,,, prodes.5; ,, ,,,, di 5 COGNOME sua condizione di incensurato, del ristrettissimo arco temporale in cui avvenuti i fatti e COGNOME circostanza che egli ha puntualmente versato le accis numerosissimi prelievi di gasolio, sia COGNOME misura degii aumenti per continuazione, che non sono stati differenziati sebbene alcuni reati siano commessi in pendenza di una cornice edittale più contenuta (nono motivo).
Con il decimo motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione rispetto statuizione del risarcimento del danno, rilevandosi che i giudici di merito omessa di conside ai Lhe le accise erano garantire da alcune fideiussioni per u valore di 7 milioni di euro, non essendo stato accertato se tali fideiussion state escusse p men 0,alia società costituitasi parte c,iyile, per ajj npri possono ritenersi provati né l’esistenza di un danno in capo alla RAGIONE_SOCIALE né il suo eventuale ammontare, né l’ascrivìbilità del danno a NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME son inammissibili, perché manifestamente infondati, NOME i ricorsi di COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME vanno disattesi perché infondati, anche se, avuto riguardo al tempus commisi delicti, si impone la declaratoria di estinzione dei reati a loro ascritti, fatta eccezione p contestati ai capi 31, 32, 34, 35 e 36, da ciò conseguendo la necessi procedere, irí sede di rinvio, alla ridetermiríazione COGNOME pena e COGNOME confis
Iniziando dalle doelianze di tipo processuale, occorre partire da quel tema gli incompetenza territori, Soileygne, in termjni soyrapponibilj, dJ ricorrenti NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME*.
La questione è stata invero già adeguatamente affrontata dai giudici di meri quali, ail’esito di un percorso argomentativo immune da censure, hann evidenziato che la competenza per territorio, nel caso di specie, è determinata in forza del criterio COGNOME connessione di cui all’art. 16 1 comma cod. proc. pen., avuto cioè riguardo al luogo dove è stato commesso il reato grave, ossia queiio di cui aiirart. 479 cod. pen., a nuiia riievando che taie sia stato poi ritenuto insusqiqtente dal Tribunale; qui punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 12405 18/01/2017, Rv. 269662), secondo cui, n tenia di competenza, il vincolo tr reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario e autono attribuzione di competenza indipendentemente dalle RAGIONE_SOCIALE elativc ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi r invariata per tutto il corso del processo per il principio COGNOME “perpetyatio iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati. Peraltro, per dipa eventuali sospetti di possibili forzature procedi:menta!! da parte de! P.M., !a C di appello ha osservato che la contestazione del reato di falso non era af peregrina, tanto è vero che il tema relativo alla natura del “Das” è
lungamente esplorato nel corso del dibattimento di primo grado, come si desume dalla lettura dell’esame reso dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE NOME. DI qui la rnanifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE dciglianze sul punto, ripropositi questioni già efficacemente superate sia dal Tribunale che dalla Corte di appel
Ad @naloga conclusione deve pervenirsi rispetto alle eccezioni COGNOME difesa COGNOME COGNOME riguardanti il decreto di giudizio immediato.
Ed invero sia il Tribunale (pag. 26-27 COGNOME sentenza di primo grado) sia la C di appello (pag. 31 COGNOME decisione impugnata) si sono correttamente posti sintonia con il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (senten 42979 del 26/06/2014 1 Rv. 260018) e poi ripreso nella successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. in termini Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2()17, dep. 2018 271981), secondo cui la decisione con ia quale ii giudice per ie inda preliminari, ai sensi dell’art. 451, comma i Ivq, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato, in presenza di prognosi di sostenibilità dell’accusa, non essere oggetto di ulteriore sindacato, trattandosi di una decisione che chiud fase di carattere endoprocessuale, a meno che non ricorra una nullità ex 178, comma l, lett. c) e 180 cod. proc. pen., ove la richiesta non sia preceduta da valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi.
Ciò posto, è stato altresì evidenzlato dai giudici di merito, in modo pertin che l’interrogatorio reso dalla COGNOME dinanzi al G.I.P. può essere conside equipollente a quello svolto dinanzi al P.M., tanto più che le ulteriori in svolte non avevano riguardato la posizione COGNOME ricorrente, avendo questa Cor più volte precisato che, in tema di giudizio immediato, per l’accesso al speciale l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. equipollente all’interrogatorio cui fa riferimento l’art. 453 cod. proc. pe Sez. 5, n. 4729 dei 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278558 – 02, Sez. 2, n. 170 del 18/01p012, R,v. 2s7890 e Sez. l, n. 44883 del 07/10/9009, Rv. 244991),
1.2. Inammissibile è anche l’eccezione processuale proposta nell’interesse COGNOME: nei confronti del predetto, il Tribunale (pag. 25-26 COGNOME pronunci primo grado) ha ritenuto illegittime le nuove contestazioni operate a suo car con il decreto di giudizio immediato del 10 gennaio 2017, non potendo lo stess validamente integrare le imputazioni contenute nell’originario decreto di giudi imniediat9 de! 21 nwernbre 2016. Hanno (95! avutQ ·uQgo all’udienza dell’ marzo 2017, rispetto ai fatti sopravvenuti non enunciati nel decreto di giud immediato originario, le contestazioni suppletive del P.M., da ritenere senz’a legittime, posto che, come ricordato anche dalla Corte di appello, il requ dell’evidenza COGNOME prova, di cui all’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non essere inteso nel senso COGNOME definibilità del processo allo stato degl potendo altresì il Pubblico RAGIONE_SOCIALE procedere a contestazione suppletiva sul
base dei nuovi elementi emersi, senza attendere gli esiti dell’istr dibattimentale (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 3266 del 05/07/2018, Rv. 275043)
La Corte di appello ha dunque disatteso l’eccezione difensiva, dando atto -le all’imputato è stato concesso un termine a difesa, per cui alcuna lesion dirittp O! difesa era royyjsabile. Oro, nel rigprsp., !o difeso di COGNOME NOMETrlenta l’omessa notifica all’imputato del verbale contenente la contestazione supplet ma al riguardo deve precisarsi che alcuna eccezione risulta formulata sul pu né nel corso de! giudizio di primo grado, né nell’atto di ,appeno, per doglianza risulta tardiva e quindi inammissibile in questa sede, venendo in ri una nullità a regime intermedio, e ciò senza considerare che, come evidenzia nel ricorso, l’imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difenso fiducia, avvocato NOME AVV_NOTAIO, che ha assistito COGNOME COGNOME dibattimento. L e rPrlq11rP prnepqqnali, in definitiva, devono essere ritenute tutte inammissibili.
2. Vi sono poi le doglianze in punto di responsabilità che, pur richiede una disamina differenziata RAGIONE_SOCIALE singole posizioni, tuttavia presuppongono u breve premessa ricostruttiva AVV_NOTAIO sullo scenario in cui si inseriscono i fa Li n ‘a ree ta disarnina COGNOME vicenda, richiamando in particolare oli esiti RAGIONE_SOCIALE articolate indagini $intetizzate dal mar, NOME COGNOME COGNOME rigpiarclanti il m@@@@@9 pagamento RAGIONE_SOCIALE accise relative ai carburanti depositati presso la società RAGIONE_SOCIALE, da qualificare come “deposito fiscale”, dove venivano all materialmente i prodotti petroliferi (gasolio e benzina), in regime di sospens di imposta, sospensione prevista sino al momento dell’immissione in commercio del prodotto e cioè dell’uscita fisica del prodotto dal deposito fiscale su in agJj art, 40 lett, d) dei d, igs, n, 5Q4 de! 1995 e 10 ggffiter d, Iss: quena di attestare l’avvenuta immissione in consumo di una certa quantità di prodotto petrolifero avente una determinata natura, ma non anche quella d documentare l’assolvimento dell’imposta, ossia il pagamento dell’accisa, per c da tale reato gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste.
Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno operato dei proprietari depositanti, sorgendo in quel momento il debito per le accise. L’istruttoria dibattimentaie ha consentito di comprovare che ie soci depositanti, anziché pagare l’importo RAGIONE_SOCIALE accise dovute al momento dell’usc del prodotto dal deposito, il che avveniva tramite l’emissione del cd. “d. (documento di accompagnamento semplificato), le compensava di volta in volta con crediti Iva di cui erano divenute titolari o per acquisto diretto o per a risultando tuttavia i crediti Iva poricati in compensazione inesistenti. Da ciò h tratto origine le contestazioni, ritenute comprovate, aventi ad oggetto i re n, 74 del 2000, oltre che il delitto ex art. 48-479 cod. pen., che tuttavia ritenuto non configurabile in base al rilievo secondo cui la funzione del d.a
Le imprese depositanti, che hanno di volta in volta operato l’immission consumo del prodotto petrolifero, sono state individuate nella RAGIONE_SOCIALE, ch sempre compensato quanto dovuto per le accise con crediti Iva derivanti dal propria dichiarazione, e nella RAGIONE_SOCIALE, che talora ha compensato le e con crediti derivanti dalla propria dichiarazione e in altre oggasioni con c appartenenti ad altre società del RAGIONE_SOCIALE, come la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE o la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Analizza posizione di tali società, oltre che di quelle che risultano essere state ti crediti Iva utilizzati per le compensazioni, ovvero di coloro che nell’ambito rispettive attività li avrebbero generati e poi ceduti, i giudici di mer pervenuti alla conclusione dell’inesistenza dei crediti portati in compensazi dell’avvenuta sottrazione dei prodotti petronferi ai pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte. Nell’ambito del sistema fraudolento delineato sia dagli accertamenti investigat sia dalle intercettazioni telefoniche, è inoltre emerso il coinvolgimento di professionisti che, oltre a contribuire a realizzare le singole oper avvalendosi RAGIONE_SOCIALE proprie conoscenze tecniche, si sono spinti talora anch certificare, con i NOMEi riconosciuti, l’esistenza di crediti Iva +di elevati per cui gli stessi si sono resi concorrenti dei reati per cui si procede.
2,1, -rano prernessp, ckye a, questo punt9 ossery@rg ghg Mgvne ple,lle questioni sollevate dalle difese in punto di responsabilità possono es esaminate unitariamente, perché concernentì temi di carattere AVV_NOTAIO.
È i! caso, ad esempio, COGNOME questione, sollevata dalle difese degli imp COGNOME COGNOME NOME, concernente la configurabilità del delitto di ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 in caso di “compensazione orizzontale”, che rico quando la compensazione riguarda crediti e debiti di imposta di natura diversa.
Ora, non ignora ii Coiiegio che, secondo una pronuncia di questa Corte (Sez. n, R8049 del 10/09/2019, Rv, 278895), la condotta di omesso versamento di rui all’art. 10 quater del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunt coerentemente con la sua collocazione . all’interno di un testo normati concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa d punibilità del pagamento del debito tributario disciplinata dall’art. 13, comm cl : Igs : n, 274 de! 2.000 jr1 termini Ingonvgibili !;Pn 02»iighj ingtura diyersa, Tale pronuncia è rimasta tuttavia isolata, essendo del tutto prevalente il di orientamento, cui il Collegio ritiene di aderire, secondo cui il reato di in compensazione riguarda l’omesso versamento di somme di denaro attinente a debiti, sia tributari che di altra natura, per il cui pagamento debba utilizzato il modello di versamento unitario (cfr. ex multis Sez. 3 1 n. 552 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 283920, Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv.
283236, Sez. 6, n. 37085 del 28/09/2021, Rv. 281958 Sez. 3, n. 389 d 18/09/2020, dep. 2021, Rv. 280776, Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 2791.1f3 -Sez. 3, 8089 .del 30/10/2018, .dep. 2019, Rv.. 27501:5 e Sez. 3, n 5934 del 12/09/2018. d.ep.. 2019. Rv.. 275831).
Si è in particolare osservato pile l’art, 10 gyater COGNOME J cl,lgs,n,74 COGNOME J20Q0, richiamando espressamente l’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ri applicabile anche alle ipotesi di indebita compensazione tra crediti risultan dichiarazioni fiscali -ed altre imposte, contributi previdenziali ed-assiste premi Inali ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, agli enti locali od enti, essendosi precisato inoltre che la struttura “asimmetrica” del reato, i COGNOME quale è incriminata l’artificiosa diminuzione dell’entità dell’impo versare, qualunque tributo o contributo sia opposto in compensazione, è d ..tutto compatibile. con ·la ratto .de! d, lgs. n, 74 de!.70.0n, the 4 .diretto .a sanzionare le violazioni, sia in materia di Iva, sia in tema di imposte sui red
La norma incriminatrice è infatti ispirata dalla necessità di punire tutt comportamenti che si concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento .di .Un risparmio -di .imposta non dovuta .mediante · Vindebito ricorso al meccanismo COGNOME compensazione tributaria,, ossia attraverso la. materia redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo : a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l’inesistenza del credito. Ed è evidente, in questa prospettiva, che l’i risparmio di Imposta che -norma incriminatrice .tende -a. colpire non può esser limitato al mancato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette o dell’Iva, ma coinvol necessariamente anche le somme dovute a titolo di imposte di altra natura, per cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario.
Di tali condivisi principi, ia cui affermazione è ormai ampiamente maggioritari .non. .ravvisandosi .pertanto i presupposti per !a rirnpqgione delta. queqt.fr interpretativa alle Sezioni Unite, sia la sentenza impugnata (pag. 33-34) quella di primo grado (pag. 58 ss.) hanno fatto buon governo, per cui non vi spazio per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive sollevate sul punto.
-2.2. Paiin -ienti destituita. di fondamenta è’ l’eccezione rigucivaiite il pres concorso apparente di norme, tra i reati. di cui agli .art.. 40 lett.. b). del. d 504 dei 1995 e W guatgr del c1, !g5., n, 74 del 200Q,
Come correttamente osservato dai giudici di merito, infatti, le due nor incriminatrici non sono in rapporto di specialità tra loro, disciplinando cond distinte: NOME– infatti- l’art. 10 lett. b)-sanziona chiunque .sottrae con q mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all’accertamento o al pagament dell’accisa, venendo in rilievo un reato comune a forma libera, cui eventualmen possono concorrere, a titolo materiale o morale, anche soggetti esterni, l’ar
quater delinea una fattispecie strutturalmente diversa che incentra il disvalore nell’abusivo utilizzo dell’istituto COGNOME compensazione tributaria all’art. -17 de: d. igs. n. 241. del 1997 e si . sostanzia in ‘una condotta commis -siva che consiste nel supportare il mancato versamento del tributo con la. redazione di un documento, il modelio F24, ideologicamente falso, per cui la ratto COGNOME norma in esame è la tutela dell’interesse del Fisco alla regolare riscossione dei con riferimento alle fasi di cd. “autoaccertamento” dei debiti.
Gli .ambiti applicativi- RAGIONE_SOCIALE– due- fattispecie penali- non. possono’ dunque rite coincidenti, non essendo decisiva la circostanza che entrambe sono vol genericamente a tutelare il Fisco, assumendo invece rilievo il fatto c NOME sanzionate, anche quando interferiscono mediante il ricorso all’isti COGNOME compensazione, restano tra loro strutturalmente disomogenee, risultando reato. di .intlehita cc)mpenqa7lonP.ancoratn..a , .nna hPri..prerisa operazione che integra un quid pluris rispetto alla mera sottrazione al pagamento dell’imposta dovuta per l’estrazione del prodotto petrolifero, per cui i due anche quando interagiscono, concorrono, non potendo la condotta consistente · nel mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE accise -essere assorbita da quella sanzionata dall’art. 10 quater. reato peraltro sottoposto. a una soolia. di punibilità, il che rende evidente l’intenzione legislatore di sanzionare non solo e non tanto l’omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte, ma anche e soprattutto il compimento illegittimo di una specifica operazione prevista dalla normativa tributaria.
Vaiorizzando !e differenze- degli- elementi .costitutivi RAGIONE_SOCIALEdue…fattispecie, .i giudici di merito hanno dunque legittimamente escluso la ravvisabilità del concors apparente di norme, materia nella quale, come più volte ribadito dal giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668 Sez. -. i, n.. 12340 dei 15/11/2022, .dep. 2023, Rv. 284504), non operano crite ,vaig gtativi diversi . da gitelio..0 .5peria!ità.previto dail’art. 1 N .cod .: pen’ .·<quando più leggi penali o più disposizioni COGNOME medesima legge penale regolano la stes materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o disposizione di legge AVV_NOTAIO, salvo che sia altrimenti stabilii:o»), che si comparazione COGNOME ·struttura astratta . RAGIONE_SOCIALE . fattispecie; al fine di -apprezzare l'implicita, valutazione di. correlazione tra le. norme effettuata dell legislatore
3, Cid posto, è ora possibile soffermarsi sulje singoje posizioni soggettive,
3.1. Iniziando dalle posizioni degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, occorre evidenziare che le rispettive censure in punto di conferma del giudizio colpevolezza sono accomunate- dall'essere .non- -adeguatamente specifiche, afronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico.
E invero per ciascuno di essi le due sentenze di merito, le cui argomentazio sono destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno
compiuto una puntuale ricostruzione dei rispettivi ruoli, pervenendo a conclusi coerenti con la valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie raccolte. ifl particolare, quanto -a COGNOMECOGNOME commercialista abilitato ad apporre 3 visto sulle dichiarazioni Iva e titolare di un centro elaborazione dati., è stato evide (pag, 63 ss, COGNOME sentenza di primo grado) ghe egli, al pari dei goirri NOME COGNOMECOGNOME è stato colui che ha organizzato le operazioni compravendita dei crediti Iva Misi in origine intestati alle società RAGIONE_SOCIALE, avendo RAGIONE_SOCIALE utilizzato anche !a propria impre individuale per emettere fatture idonee a generare il credito Iva in capo società RAGIONE_SOCIALE, fatture che poi, in sede di presentazione d propria dichiarazioni fiscale, egli ha provveduto a stornare, allo scopo di ev la creazione di un rilevante debito di imposta, che altriMentine sarebbe deriva .La eorte..di-appelio-.(pag, 44 .ss….COGNOME.-decisione. impugnata), COGNOME -dunq e escluso. ragionevolmenteche COGNOME COGNOME COGNOME‘oscuro COGNOME destinazione dei crediti I fittiziamente creati alla compensazione, sia perché il coimputato COGNOME COGNOME che COGNOMECOGNOME COGNOME collaboratore di COGNOMECOGNOME era consapevole d finaiità di··taii crediti, – sia e soprattutto – perché è’ evidente che la ‘cr crediti Iva, inesistenti era ..prodromica . a . un’attività. illecita,. tanto. cOPSiderl Ch@ Ur»ni, inslenn a Pied9HP, COGNOME pg.g.up@v dei reOrnerit9 gel!C. società da utilizzare a tal fine, in una serie di passaggi finalizzati a disp tracce COGNOME reale responsabilità di tali operazioni, per cui, quantomeno a tit dolo eventuale, i! ricorrente-è :stato -ritenuta cc ipe.vole dei reati a:lui Rispetto poi alla posizione di COGNOME COGNOME COGNOME, titolari di uno s professionale, i giudici di merito hanno sottolineato che 911 esiti RAGIONE_SOCIALE perquisizioni svolte presso il loro studio, le acquisizioni documentali intercettazioni -teiefoniChe -hanno consentito di comprovarela kro responsabilità. .nag plprnpnti.prnhatori.rarcolti è infatti emerso rhe.tutti. i. contratti .di ,ce e. accollo dei crediti Iva, diversi da quelli relativi alle società RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, sono stati trattati dai due professionisti, taluni casi hanno utilizzato nomi di società completamente estranee, mentr altre voite si sono avvaisi-di società- di’persone di · loro 1 1.01 IVDCCI ILCI. Di indubbia valenza probatoria è rivelata inoltre la conversazione di cu prpgr, 170 del 7 marzo 2016 intercorsa tra COGNOME e COGNOME COGNOME (riportata nella sentenza di primo grado, pag. 60 ss.), nel corso COGNOME quale il primo riferisc seconda, COGNOME la conclusione di un contratto, le iniziative che NOME COGNOME principale don:COGNOME– meccanismo:illecito, voleva intraprendere, tra. cui .COGNOME. in futuro RAGIONE_SOCIALE cooperative in luogo RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con l’inserimento, quali amministratori formali, di nuovi soggett sarebbero stati reperiti da COGNOME COGNOME dalla COGNOME, soggetti ai quali sar Corte di Cassazione – copia non ufficiale
stato persino corrisposto un lauto stipendio mensile, essendo molto avvertita NOME NOMENOMENOME NOME NOME NOME NOME NOME cariche formali su persone di fidu
–
dialogo-in esame” . dun -que’.à-vaiso a -dimostrare -non· solo-la -consapevolezza di. entrambi gli irn.putati RAGIONE_SOCIALE dinamiche. spttese, alle. operazioni fraudolente anche la loro pronta disponibilità a eseguire, nei modo tecnicamente p funzionale, le direttive prospettate a COGNOME da NOME COGNOME. E di anal tenore si sono rivelate le conversazioni dì cui ai progr. 235 dell’8 marzo 2 581 dei 16-marzo .2016 1 .nonché-quelle-di cui COGNOME 92/2016 e 109;2016″
Come evidenziato poi dalla Corte di appello (pag. 42 COGNOME sentenza impugnata) è irrilevante che COGNOME COGNOME titolato o meno a svolgere le specifiche att professionali di cui si occupava, essendo acclarato che egli era riconosciuto d COGNOME per re sue capacità, NOME era la COGNOME a occuparsi del .gnificadvo c..h..e presso. !o studio professionale è stata trovata la documentazione attestante la predisposizione stesso – dei Iva essendo -.altresì. si contratti di cessione e accollo, ma non anche l’esistenza dei crediti assevera
3.1.1. Orbene, con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i r – COGNOME COGNOME, -di – COGNOME · – e di COGNOME -non si -·confrontano. –in maniera sufficientemente specifica, per cui gli. stessi vanno dichiarati
Venendo ora afie posizi9ni di Fron COGNOME NOME NOME NOME, suscettibili di essere trattate unitariamente perché tr sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezz degli-stessi-n-ori:presenta vizi .dile.gittimità rilevabillin.questazede,
Ed invero la Corte di appello’ nello sviluppare le argomentazioni svolte d Tribunale, ha rimarcato la circostanza che NOME e NOME, rispettivamente padre e figlio, si sono rivelati i veri protagonisti di operazioni’, poiché diretti’benefiCiaridelie stesse in quanto amministratori di fatto società roinVO!te, società depositanti neWPstra7ione.di.carburantP PRAGIONE_SOCIALE riuriquP tenute al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise; il ruolo propulsore degli imputati è sta particolare delineato dalle conversazioni riportate dal primo giudice (pag. 68 COGNOME sentenza del Tribunale) e da quella ripresa anche dalla Corte di app (pag. 37 COGNOME decisione – impugnata), -da cui -si . evince la- sostanziale omogeneità dei ruoli tra padre e fialia..(convers.azion.e n.. 6.9., R. Int. 66/2016).
Di particolare interesse si è riyeiata inoltre. lo NUMERO_DOCUMENTO P, 325 di cui ?.! R. Int. 92/2016, nella quale NOME affronta con NOME COGNOMECOGNOME cui primo demanda la risoluzione del problema di gestire ì crediti Iva “personali” NOME. .e dei figlio, in reiazione- ai debiti- presenti nelle- ri dichiarazioni Iva del 2016, essendo evidente la natura fraudolen dell’operazione che i due interlocutori concordano nel pianificare.
.
Il quadro probatorio a carico dei ricorrenti è stato inoltre corroborato dichiarazioni dei coimputati NOME COGNOME, poi deceduto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre . che dalla . deposizione del teste ‘franco COGNOME e dalle acquisizioni documentali comprovanti la disponibilità da parte. di. NOME COGNOME di carnet di assegni e bancomat RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come pure è stato valorizzato, in maniera no illogica, il dato dei compensi percepiti dai due imputati da settembre 201 Marzo 2016 (791.000 per NOME e 821.000 euro . per NOME), risultando tali compensi sproporzionati se rapportati al ruolo di a9enti rivendicato dai ricorrenti e comunque di molto superiori rispetto a qu percepiti dagli amministratori di diritto RAGIONE_SOCIALE società coinvolte nel sistema il : Embiematica dei ruolo assunto dagli imputati è poi la vicenda riguardante società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ben ricostruita nPlia prima sentenza (pag. 52 Dunque, il 25 febbraio 2016 veniva indicato per la predetta società un valore Iva a credito pari a 981.331 euro, di cui 70:1.331 euro chiesti a rimborso compensazione; il giorno seguente, 26 febbraio 2016, la RAGIONE_SOCIALE, NOME acquistavano l ‘ intero sociale COGNOME RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME (la quale aveva acquistato le quote.il 24 febbraio a! prezzo di 10,000 euro, Qssla al solo valgre ngrninale RAGIONE_SOCIALE Quote, sebbene giorno prima COGNOME stata certificata l ‘ esistenza di siffatta posta creditoria.
In seguito, il 15 marzo 2016, COGNOME che l ‘ 8 marzo erano state effettuate le perquisizioni presso la RAGIONE_SOCIALE con specifico riferimento alle soc interessate dalla vicenda, il commercialista COGNOME l ‘ intera posta creditoria fino al valore di Iva a credito pari a euro 2.265 / senza che la stessa risulti essere stata utilizzata, NOME il 18 marzo 2016 la RAGIONE_SOCIALE riacquista quote RAGIONE_SOCIALE deiia RAGIONE_SOCIALE itaiiane, desumendosi · dalie conversazioni intercettate .tra H 23 P li 2 9 febbraio 9 016 la consapevolezzadei soggetti coinvolti COGNOME falsità RAGIONE_SOCIALE operazioni, aventi chiaramente finalità elusive, seppur non concretizzates
Ma la successione degli eventi rivela che l ‘ obiettivo perseguito dai NOME era quello di acquisire, con la complicità di COGNOME e con la copertura di prestanome individuato nella COGNOME COGNOMEcui attribuii e l d ,espullbotillità COGNOME costituzione COGNOME falsa posta creditoria)’. una società. avente nel suo patrim un credito Iya di rilevante importo, non considerato nel prezzo dj egptAsto,
3.2.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale RAGIONE_SOCIALE fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro effettivo signific correlate tra loro in maniera non illogica, il giudizio sull ‘ ascrivibilità agii imputati NOME NOME NOME NOME contestate resiste alle censure difensive, articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e frammentar del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendo
ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo profill di irrazionalità, sono precluse a; giudice di legittimità la rilet elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione, g yalgtazione dei f indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migli capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
3.3. Passando .infine -alla posizione di COGNOME, occorre evidenziare che, co accertato dai giudici di merito (pag. 67 COGNOME pronuncia di primo grado e pag. 43 COGNOME sentenza impugnata), la condotta del ricorrente è consistita nel certifi crediti Iva RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e nel partecipare alle cess dei crediti Iva di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE avendo COGNOME assunto un moto non secondario .anche nella .vicenda ” RAGIONE_SOCIALE‘ s prime descritta, vicenda rivelatrice COGNOME piena consapevolezza e COGNOME complicità del ricorr nelle operazioni NOME realizzate dai NOME, ove si consideri che l’acq formale di tale società era NOME COGNOMECOGNOME conoscente di COGNOME COGNOME da ques personalmente coinvolta nell’iniziativa a; chiaro scopo ‘di farle assumere le – vesti di intestatario formale cui addossare le eventuali responsabilità COGNOME creazio un credito Iya inesistente; inpgre, !o storno del crediti ,Iy@ spettanti società, effettuato da COGNOME COGNOME giorni COGNOME la perquisizione svolta da Guardia di Finanza, dimostra come egli abbia cercato di occultare o minimizzare ,gli illeciti -commessi, per correre ai ripari dalle possibili. conseguenze penali tali condotta, ciò a riprova del suo pieno coinvolgimento a titolo concorsuale ne dinamiche NOME, il che consente peraltro di escludere che il suo contr possa essere qualificato come di minima importanza ex art. 114 cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, a prescindere da ogni approfondimento circa ia qualificazione come leggero” Q “pesante” dei visti apposti da COGNOMECOGNOME COGNOME dato che rileva è che questi ha assunto un atteggiamento di consapevole adesione ai propositi fraudolenti de suoi interlocutori, essendo Significativo in tal senso l’ulteriore dato valor dalla Corte di appello secondo cui COGNOMECOGNOME COGNOME che le poste creditorie indic nei modelli presentati per l’anno di imposta 2014 nell’interesse COGNOME Car evidenziavano talune disattenzioni commesse dai professionisti incaricati, a s yoita ha presentato, il 28 gennaio 2016, attestazIgni sgirlya risijitat@ diffprmi aJ valori reali e in ogni caso sganciate dall’effettiva consistenza COGNOME cont RAGIONE_SOCIALE società di riferimento, per cui anche sotto tale profilo è stato ri inverosimile , chetirnputato non –COGNOME a conoscenza COGNOME inesistenza dei crediti. Ne consegue che anche in tal caso non vi è spazio per raccoglimento RAGIONE_SOCIALE censure difensive in punto di conferma del giudizio di colpevolezza.
4. Residuano le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, sollev dagli imputati COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, che hanno censurato sia il diniego · RAGIONE_SOCIALE attenuanti -generiche -che l’ et-LCJività COGNOME -pena (oltre che la mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. da parte di COGNOMECOGNOME COGNOME cui si detto, e l’indiyiduazione COGNOME. ylolazione più graye da parte del COGNOME problematica questa che, come si vedrà di qui a breve, risulta superata).
Orbene, sia sul diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche che sulla determinazione d pena non .si ravvisano criticità. A; riguardo, occorre innanzitutto richiama costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, R 271269) 1 secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del mer esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sed iegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoii, -elementi ; tra quelli indicati nell’art. 133 cod pen’ considerati . preponderan fini COGNOME concessione o dell’esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 de 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego COGNOME concessione dell attenuanti generiche, .non è ilecessario che il giudice prenda -in cortsiderazione tutti oli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisiyi o comun rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
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In applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i motivazionali e. i .profili di illegittimità- evocati dalle difese, avendo i g appello sottolineato (pag. 39=40 COGNOME decisione impugnata), nell’ambito di u valutazione unitariamente riferita a tutti gli imputati, l’assenza di el meritevoli di positiva considerazione, a fronte COGNOME gravità dei fatti, r dall’entità dei danno arrecato e COGNOME seilailtà RAGIONE_SOCIALE NOME, rive quest’ultima dell’intensità .de! doto, elementi questi legittimamente ritenutia giustificare il discostamento COGNOME pena dal minimo edittale, dovendosi alt ribadire che la condotta processuale · dell’imputato che -mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può giustificare il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE clrcostanze –attenuanti generiche, posto che se l’esercizio del diritto -di difesa rende, per scelta del legislatore. non penalmente.perseouibili dichiaraz false rese a propria difesa dall’imputm, ciò nn eguiyaje a.ffattp redere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportam tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui 133 cod. pen. (cfr. in termini Sez. 2, n. 28388 de; 21;0112017, .R’.’. 270339).
In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, non vi è dunque spazio per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE obiezioni difensive, che sollecitano differ apprezzamenti di merito che non -possono trovare ingresso in sede di legittimità.
Di qui la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive sollevate sul punto.
4.1. Analoga conclusione si impone anche per la censura proposta dalla difes ·di NOME COGNOME, -riguardante l’entità COGNOME somma riconosciuta alla parte civil a titolo di risarcimento del danno (ossia 500.000 euro).
In proposito, infatti, con motivazione nn irr@ziOn0!@, J COGNOME rritgn10!@, FTl condividere la valutazione del Tribunale, ha innanzitutto evidenziato (pag. 36 COGNOME sentenza impugnata) che la parte civile RAGIONE_SOCIALE a un’esposizione nei confronti del · Fisco tale- da ·-essere stata dichiarata falli un passivo pari a circa 20 milioni di euro, determinato dal mancato pagament RAGIONE_SOCIALE accise anche da parte di società non coinvolte nel presente giudizio.
Anche a voler ipotizzare che si sia dato corso alle fideiussioni prestate, pe per importi inferiori all’ammontare dei -debiti derivanti dai mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE .accisP, il danno per là civile è stato ritenuto sussisten quanto correlato alla condotta dolosa e fraudolenta degli imputati, pur a fron una parziale corresponsabilità COGNOME società danneggiata, in forza COGNOME posiz di soggetto coobbligato al pagamento dell’accisa; tuttavia, è stata riconosciu buona fede COGNOME società RAGIONE_SOCIALE COGNOME che, pur avendo agito -con scarsa diligenza, era stata di fatto raggirata dalle società depositant aygyano fornito periodicamente ia proya apparente degli ayyenuti pagamenti e si erano presentate come soggetti affidabili, rivendicando la loro solvibilità.
Nella determinazione dell’ammontare liquidato alla parte civile, di entità di m · inferiore rispetto alla -somma oggetto di ‘evasione, -si è ·dunque tenuto co anche del pregiudizio non patrimoniale patito dalla parte civile, rapport all’elevata organizzazione del meccanismo illecito posto in essere dagli imputat Anche in tal caso si è in presenza di una motivazione non manifestazione illogic a fronte deiia quaie le obiezioni difensive sono destinate a rimanere sull’o sfo
Tn conclusione, tirando le .fila .RAGIONE_SOCIALE considerazioni sin qui , i ric proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, stante la genericità o comunque manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze sollevate. Da ciò consegue l’onere per ricorrenti, ai sensi deWart. G1G cod. ·proc.’ . pen., di . sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalla pante ciylle, RAGIONE_SOCIALE, spese liquidate in eunD 946,00, oltre accessori di Alla luce COGNOME sentenza COGNOME Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 considerato .che non vi -è ragione di -ritenere che i ricorsi- siano stati pres senza “versare in colpa nella determinazione COGNOME causa di inammissibilità”, dispone inoltre che i predetti ricorrenti versino la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore COGNOME Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
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6. I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME devono essere invece rigettati, in quanto -doglianze . proposte risultano infondate, ma non manifestamente, risultando i rispettivi ricorsi connotati, almeno. per quanto concerne il tema responsabilità individua,li, da un maggiore confronto con ie. argomentazionj de sentenze di merito, RAGIONE_SOCIALE quali tuttavia deve essere ribadita la tenuta logica
Ciò impone di considerare il tempus commisi delicti RAGIONE_SOCIALE tattispecie per cui sì procede. Al , riguardo deve premettersi che i reati per i , quali -vi è -stata -condanna si prescrivono in 7 anni e 6 mesi, termine cui deve essere aggiunto il period 28 giorni per la sospensione maturata nel giudizio di primo grado dal dicembre 2017 al 12 gennaio 2018 per il legittimo impedimento, per ragioni d saiute, AVV_NOTAIO.
Pertanto, nei . confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME .e NOME COGNOME, risultano estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1, 2, 4 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, essendo i fatti co commessi al più tardi il 25 gennaio 2016, per cui la prescrizione risulta matur pur tenendo conto dell’indicata sospensione, entro la data dei 23 agosto 2023.
Non sono invece prescritti i reati di cui ai capi 31, 32, 34, 35 e 36, commessi a partire dal 14 marzo 2016, maturando il rejatjy9 termjnedJ prescrizione il 12 ottobre 2023, giorno di emissione dell’odierna senten dovendosi in proposito ribadire il principio secondo cui, ai tini del computo d prescrizione, rileva il momento- COGNOME lettura del. di·spositivo COGNOME senten condanna e non quello successivo del deposito COGNOME stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 / Rv. 277593 – 02 e Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015 / Rv. 263365).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confron di NOME COGNOME, NOME e NOME.y NOME COGNOME, perchè sono estinti per prescrizione i reati !oro ascritti, fatta eccezione per queill contestati capi 31, 32, 34, 35 e 36, rispetto ai quale va dichiarata, ai sensi dell’ cod. proc. pen.; l’irrevocabilità COGNOME sentenza in ordine all’affermazione penale responsabilità dei predetti imputati. Da ciò discende il rinvio t r t Sztz COGNOME “la Corte di appello di Venezia per la rideterminazione COGNOME pena -dell’importo COGNOME confisca con riferimento ai menzionati capi 31,.32, 34, 35 e dernandandosi in quella sede anche, reyentuaie liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore COGNOME parte civile e restando in ciò assorbite le doglianze degli imputati Gian riferite alla determinazione COGNOME pena base con riferimento al reato più grav cui ai capo 20, reato quest’ultimo COGNOME estinto per prescrizione.
Premesso che, al momento COGNOME sentenza impugnata, alcun reato era prescritto, deve infine solo precisarsi che alcuna declaratoria di estinzione per prescriz può essere invece operata nei confronti degli imputati COGNOMECOGNOME COGNOME
COGNOME, stante il rilievo COGNOME manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze dagli sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassa la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/20.15,.dep. 2016, Rv. 266172)..
P.Q.M.
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Annulla , senza rinvio :a sentenza impugnata nei confronti di COGNOMENOME NOME e NOME, perchè i reati loro ascritti, f eccezione per quelli contestati ai capi 31 1 32, 34, 35 e 36 1 sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati e rinvia rideterminazione deiia pena e deiia confisca con riferimento ai residui capi 32, 34, RS e 36; alla .Corte di appello di Venezia, Visto Vari:, 624. cod, proc.. dichiara l’irrevocabilità COGNOME sentenza in ordine all’affermazione COGNOME p responsabilità degli imputati medesimi per i suddetti capi 31, 32, 34, 35 e Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, gli imputa COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME alla oNsigne dejl@ spe,se, dj rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquida in complessivi euro 946,00, oltre accessori di legge.
Così deciso H.12;10;2023