Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 16/01/2024 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dai difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME, annullava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 24 aprile 2023,
limitatamente al delitto contestato al capo D) e confermava, nel resto, il provvedimento impugNOME e la misura della custodia cautelare in carcere.
Gli addebiti mossi in fase cautelare a carico degli indagati sono relativi ai delitt di: concorso in omicidio pluriaggravato (anche dalle modalità mafiose) di COGNOME NOME NOMEsoggetto affiliato al RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stato ucciso per punirlo di una relazione sentimentale intrapresa con la moglie di un capocian, NOME COGNOMECOGNOME quando quest’ultimo era detenuto), commesso il 27 settembre 2013 e i reati “satelliti” di porto di armi da fuoco – utilizzate per l’omicidi distruzione del cadavere dell’ucciso ; partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen., di stampo camorrista, “RAGIONE_SOCIALE“, successivamente confluita nella congregazione criminale nota come “RAGIONE_SOCIALE” o il “Sistema” (in Napoli nell’anno 2013) , ricettazione aggravata dalla finalità di agevolare la RAGIONE_SOCIALE , il solo RAGIONE_SOCIALE.
L’annullamento con rinvio è stato disposto da questa Sezione della Corte di cassazione in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefonich e ambientali – eseguite a partire dall’agosto del 2013, successivamente alla scadenza dei termini di indagine ex artt. 406 e 407 cod. proc. pen. – poste dai Giudici della cautela a fondamento della piattaforma di gravità indiziaria.
In particolare, sono state richiamate le sentenze di questa Sezione, n. 10687 del 18/01/2023, e n. 12080 del 15/12/2022, le quali sottolineano che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce di questa Corte, secondo la quale, qualora si proceda per un reato permanente, com’è nel caso dell’associazione mafiosa, l’esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. In tal modo, infatti, dettato dell’art. 407, cod. proc. pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato.
Questa Sezione ha annullato, demandando al Tribunale del riesame il compito di effettuare una valutazione globale, verificando quali atti di indagine risultassero utilizzabili (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini) e quali no e, all’esito di detta operazione, di accertare se, eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine “tardivi”, potessero ancora ritenersi configurabili carico dei predetti le fattispecie oggetto degli addebiti provvisori posti a fondamento della disposta custodia cautelare.
Tale conclusione valeva con riferimento a tutte le contestazioni cautelari formulate nei confronti di COGNOME e COGNOME, atteso che nell’ordinanza impugnata le intercettazioni erano ampiamente prese in considerazione per tutti gli addebiti, e nei confronti di entrambi gli indagati, essendo quindi necessaria una complessiva
rivalutazione che, involgendo profili di merito, non poteva essere compiuta da questa Corte.
Come si è detto, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale con riferimento al solo reato di estorsione, confermando la gravità indiziaria e le esigenze cautelari per tutti gli NOME reati.
Avverso l’ordinanza, gli indagati ricorrono per cassazione, con un unico atto, a mezzo degli avvocati NOME COGNOME, per NOME e NOME COGNOME per COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 309, 311, 335, 405, 407, comma 3, 627 e 178 cod. proc. pen., 24 e 11 Cost. e 6 CEDU;
-Nullità dell’ordinanza per violazione del giudizio di rinvio: il Tribunale realizzando lo stesso vizio censurato dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente, non solo ha omesso di espungere dalla piattaforma indiziaria tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari già presenti, non solo ha acquisito gli ulteriori atti di indagine tardivi prodotti Pubblico Ministero, ma ha anche omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali sono state disattese le contrarie deduzioni svolte dalla difesa nella memoria difensiva;
-Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata censura di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso la abitazione di NOME, giusto decreto autorizzativo n. 12/2021 nt., emesso in data 7 gennaio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nell’ambito del procedimento penale n. 26550/20 e successive proroghe;
-Violazione di legge per avere disatteso la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME in data 13 novembre 2023, essendo le stesse state rese nel procedimento penale n. 1406/22 R.G.N.R. dopo il decorso del termine massimo prorogato di durata delle indagini preliminari;
-Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata censura di inutilizzabilità dell’informativa di polizia giudiziaria datata 16 gennai 2024 e delle intercettazioni ambientali eseguite presso le sale colloqui del carcere nei confronti dei ricorrenti dal 17 maggio 2023.
NOME che COGNOME sono stati iscritti il 20 gennaio 2022 nel Registro Generale Notizie di Reato in relazione al procedimento penale n. 1406/2022 – poi riunito al procedimento penale n. 26550/2020 a carico di COGNOME NOME in data 20 marzo 2023 per i reati contestati ai capi A), B) e C) e il 2 gennaio 2023 il
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Pubblico ministero avanzava al RAGIONE_SOCIALE.i.p. una richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari di mesi sei, regolarmente concessa.
Costituisce, quindi, dato certo che il termine entro il quale le indagini dovevano essere espletate, in mancanza di ulteriore proroga, era il 20 luglio 2023. Gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico ministero dopo la scadenza dei termini possono essere utilizzati a fini cautelari solo se acquisiti nel corso di indagin estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da NOME procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi; ai fini di tale utilizzabilità è, comunque, necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verif all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento i cui termini siano scaduti.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nei confron dell’indagato al quale direttamente si riferiscono, devono essere assunte prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, salvo che, essendo state ritualmente rese nell’ambito di altro procedimento a carico di altro indagato, siano state legittimamente acquisite in diverso procedimento ex art. 238 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di COGNOME NOME risalgono al 13 novembre 2023, allorché le indagini erano già scadute, e sono, quindi, inutilizzabili; emerge testualmente che il Pubblico ministero chiese espressamente al collaboratore di riferire esclusivamente i temi relativi ai fatti oggetto dell’odierno procedimento e mai toccati nel corso dei precedenti interrogatori.
Del pari inutilizzabili sono le informative di polizia giudiziaria, le quali non son meramente riepilogative, ma contengono elementi che contribuiscono ad attribuire all’atto già acquisito una valenza probatoria che non emerge dalla valutazione autonoma di quest’ultimo.
Inoltre, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi E) e F), per il solo NOME, il 9 maggio 2011 veniva iscritto nel registro notizie di reato il procedimento n. 17978/2009 R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con condotta perdurante e, nell’ambito di tale procedimento le indagini erano prorogate fino al 9 maggio 2013. Era onere del Tribunale del riesame provvedere a verificare quali atti di indagine fossero stati espletati dopo la scadenza del termine.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME il 13 novembre 2023, pur essendo state rese quando era spirato il termine di durata delle indagini preliminari, precisando che l’iscrizione degli indagati in relazione all’omicidio di COGNOME è del 20 gennaio 2022, mentre l’atto di indagine in questione è stato assunto a seguito di una nuova iscrizione in
data 24 marzo 2023 con riferimento a ulteriori fattispecie di reato (artt. 416-bis e 629 cod. pen.).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto che «non ci si trova di fronte a successive iscrizioni fondate solo su una diversa qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto a una nuova iscrizione, che ha determiNOME un nuovo termine di durata delle indagini e la utilizzabilità delle dichiarazioni d collaboratore».
A ben vedere, quanto compendiato dal Pubblico ministero nel suo provvedimento del 24 marzo 2023 non è sotto alcun profilo una nuova iscrizione per i reati diversi da quelli precedentemente iscritti negli NOME procedimenti i c termini di indagine erano scaduti. Già l’incipit del provvedimento del 24 marzo 2023 recita in maniera chiara: «il PM, letta l’ informativa dell’Il gennaio 2023 del ROS di Napoli dispone, a far data dall’ 11 gennaio 2023, aggiornarsi le iscrizioni come segue (…)». Quindi, non già di una nuova iscrizione si tratta, bensì di un aggiornamento di una iscrizione precedente È, però, vietato dalla legge al Pubblico ministero di procedere a una nuova iscrizione nel registro degli indagati, dovendo disporne il suo aggiornamento ai sensi del comma 2 dell’art. 335 cod. proc. pen., qualora risulti diversamente qualificata o circostanziata, da ciò discendendo che la duplicazione dell’iscrizione della medesima notizia criminis deve ritenersi illegittima e pertanto tamquam non esset ai fini della determinazione del termine di durata delle indagini. Il provvedimento del 24 marzo 2023 altro non è che un aggiornamento della precedente iscrizione degli indagati per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.
Il tenore delle dichiarazioni rese da COGNOME in data 13 novembre 2023 concerne non già le fattispecie di cui ai suindicati articoli, ritenute apoditticamente “nuove” dal Tribunale del riesame, ma in realtà già iscritte il 19 gennaio 2022, ma esclusivamente l’omicidio di COGNOME NOME, fatto reato rispetto al quale il termine di durata delle indagini era spirato il 20 luglio 2023.
Quanto alle intercettazioni disposte nella abitazione di COGNOME NOME, il Tribunale del riesame ha ritenuto la legittimità delle stesse perché disposte nel procedimento iscritto a carico della predetta (n. 26550/NUMERO_DOCUMENTO R.G.N.R.), solo successivamente riunito a quello a carico degli odierni ricorrenti (n. 1406/22 R.G.N.R.). In realtà la COGNOME veniva iscritta per la prima volta in base agli at messi a disposizione dal Pubblico ministero per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., già a far data dal 1 giugno 2015 e, a distanza di più di cinque anni da tale iscrizione, sono stato disposte intercettazioni ambientali presso la sua abitazione assolutamente tardive rispetto al termine di durata massima delle indagini preliminari. Il dies a quo per le investigazioni a carico di COGNOME per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 416-bis cod. pen. va fissata la data del 1 giugno 2015 e,
pertanto, il termine di durata per l’espletamento delle indagini preliminari risultava ampiamente spirato allorquando, a gennaio 2021, venivano disposte le intercettazioni ambientali presso la sua abitazione nell’ambito del procedimento penale n. 26550/2020 R.G.N.R.
Parimenti inutilizzabili, perché disposte successivamente allo spirare dei termini massima di durata delle indagini preliminari dovevano essere ritenute le attività di intercettazione captate nei confronti degli indagati, quantomeno quelle in data successiva al 20 luglio 2023. L’informativa contenente tali intercettazioni è stata depositata dalla Procura solo all’udienza camerale del 16 gennaio 2024 senza che ad essa venissero allegati i decreti autorizzativi delle intercettazioni.
2.2. Violazioni di legge e vizio di motivazione laddove il Tribunale taccia di non valutabilità gli esiti della relazione tecnica fonica forense depositata dalla difes del ricorrente all’udienza camerale del 16 gennaio 2024.
Il consulente ha escluso che il soggetto ascoltato a casa di COGNOME NOME il 27 settembre 2013 – per gli inquirenti identificato nell’ COGNOME NOME, che sarebbe stato condotto presso una cava ed ucciso – corrisponda al soggetto, certamente identificabile nell’COGNOME, che discute con COGNOME NOME nell’intercettazione telefonica captata sull’utenza ritenuta in uso a COGNOME. Il Tribunale non si è confrontato con tale informazione probatoria, evidenziando che la consulenza aveva ad oggetto conversazioni non utilizzabili; in realtà, la sanzione di inutilizzabilità non può travolgere elementi favorevoli all’indagato.
Il Tribunale del riesame ha rilevato che la presenza di COGNOME nella abitazione di NOME era riscontrata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dall ricostruzione del movente dell’omicidio, dalle intercettazioni captate in carcere nei confronti degli indagati, nonché dal fatto che l’interlocutore viene chiamato con il suo soprannome “NOME“. In realtà, da tali atti di indagine non si evince in alcun modo che COGNOME fosse presente a casa di NOME nel giorno in cui poi fu ucciso.
2.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla attendibilità del narrato del collaboratore COGNOME, nonché in relazione alla ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME sul nucleo centrale del loro narrato.
NOME manifestava la propria volontà di collaborare il 26 gennaio 2023 e chiedeva di poter rimanere presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia per ulteriori due mesi; vi è rimasto molto più a lungo, senza alcun tipo di garanzia che il suo narrato non potesse essere contamiNOME da contatti con NOME detenuti che egli continuava a frequentare. Le dichiarazioni accusatorie nei confronti di indagati sono contenute soltanto nel verbale del 13 novembre 2023: nessuno può garantire che quanto dichiarato non sia il frutto della lettura di quotidiani, notizie di cronac o del confronto con NOME detenuti e con i propri familiari. La scelta di COGNOME COGNOME
collaborare può essere stata dettata anche dalla volontà di preservare il figlio NOME dalle dichiarazioni accusatorie di COGNOME.
Nel merito, le profonde divergenze e inconciliabilità di quanto dichiarato da COGNOME non permettono di riscontrare il racconto di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME e di COGNOME NOME è fondato, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C), e, su tali capi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Relativamente ai reati di cui ai capi E) e F), il ricorso è, invece, infondato.
Occorre effettuare una breve premessa, al fine di meglio comprendere la data di iscrizione dei procedimenti penali a carico degli indagati, il termine di scadenza delle indagini preliminari e valutare la conseguente inutilizzabilità degli atti.
2.1. Quanto ai capi A), B) e C), aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di omicidio di COGNOME NOME, di detenzione di arma da fuoco e di occultamento di cadavere:
-all’esito dell’allontanamento di COGNOME dalla sua abitazione il 27 settembre 2013, in data 8 ottobre 2013 era iscritto un procedimento penale al registro modello 45;
-il 22 ottobre 2013 il Pubblico ministero disponeva il passaggio del suindicato procedimento al registro modello 44 (dove veniva iscritto con il n. NUMERO_DOCUMENTO) per il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. e il 20 gennaio 2022 il passaggio a modello NUMERO_DOCUMENTO (dove veniva iscritto con il n. NUMERO_DOCUMENTO) e indicava come indagati gli odierni ricorrenti (oltre COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) per i reati di omicidio aggravato dal metodo mafioso, violazione legge armi e soppressione di cadavere; reati commessi in Napoli nel settembre 2013;
-nell’ambito del procedimento 1406/2022 il Pubblico ministero chiedeva la proroga del termine di durata delle indagini preliminari per due volte e, pertanto, il termine per le contestazioni elevate ai capi A), B) e C) del procedimento 1406/22 è spirato in data 20 luglio 2023;
-il 24 marzo 2023 il Pubblico ministero disponeva aggiornarsi l’iscrizione nell’ambito del procedimento n. 1406/22, indicando come indagato per il reato di omicidio in danno di COGNOME anche COGNOME e iscrivendo COGNOME, COGNOME e COGNOME anche per estorsione e per associazione a delinquere di stampo mafioso (commessi nel 2013), nonché, il solo COGNOME, per riciclaggio;
-il 27 marzo 2023 il Pubblico ministero disponeva procedersi a riunione del procedimento n. 1406/2022 a quello avente n. 26550/2020 a carico di COGNOME NOME, ritenendo sussistenti profili di connessione soggettiva e oggettiva, omettendo però di indicare i nominativi dei soggetti indagati e le fattispecie incriminatrici e le circostanze di tempo e di luogo.
2.2. Quanto ai capi E) e, per il solo NOME, F):
il 9 maggio 2011 NOME veniva iscritto nel registro delle notizie di reato con il n. 17978NUMERO_DOCUMENTO per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con condotta perdurante.
nell’ambito del procedimento n. 17978/2009 le indagini erano prorogate per due volte fino al 9 maggio 2013.
il 19 gennaio 2022, in relazione al procedimento n. 17978/2009, era emesso un provvedimento di “iscrizione e aggiornamento di iscrizione”, nel quale si disponeva «l’iscrizione di COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME NOME per il reato d associazione a delinquere di stampo mafioso a decorrere dal 1 giugno 2015, data del deposito della informativa di reato, fino al giugno 2015 ed estorsione aggravata da settembre 2013».
Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, occorre affrontare la dedotta eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti allo scadere dei termini delle indagini, alla luce del principio, di recente riaffermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale «nel corso delle indagini preliminari il Pubblico ministero – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione» (tra le altre, v. Sez. 6, n. 22016 del 6/03/2019, Nicotra, Rv. 276965).
Avendo, pertanto, riguardo alla data della iscrizione delle notizie di reato, le indagini a carico dei ricorrenti sono scadute il 20 luglio 2023 per i reati di omicidio, occultamento di cadavere, e il 19 gennaio 2023 per i reati di mafia e ricettazione.
3.1. Occorre considerare che, nel giudizio di rinvio, è preclusa ai difensori la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferiva la pronunzia rescindente, dovendo, in sostanza il Tribunale procedere ad effettuare la c.d. prova di resistenza, salva la possibilità per le parti di introdurre elementi sopravvenuti, che, però, si inseriscano nel perimetro decisorio segNOME dal devolutum, e cioè
nell’ambito dell’oggetto circoscritto per il giudizio medesimo (Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279695 – 01).
3.2. Rileva il Collegio che, pertanto, non poteva più essere messa in discussione, nel giudizio rescissorio, l’utilizzabilità delle intercettazioni captate n 2021 presso la abitazione di COGNOME NOME (procedimento n. 26550/2020), nell’ambito delle quali: 1) l’indagata e gli interlocutori si dimostravano preoccupati del fatto che COGNOME avesse iniziato a collaborare con la giustizia e che le forze dell’ordine avessero «iniziato a scavare»; 2) emergeva la conoscenza del movente del delitto e cioè che la moglie di COGNOME aveva una relazione c/andestina con COGNOME; 3) la COGNOME manifestava il proprio timore che COGNOME, avendo iniziato a collaborare, decidesse di rivelare qualcosa di grave che aveva commesso: «ci sta una cosa che lui ha fatto… quindi se si pente… lo dice».
Quanto alle intercettazioni compendiate nell’informativa del ROS del 16 gennaio 2024 e relative alle conversazioni degli indagati durante i colloqui con i familiari, a partire dal 19 maggio 2023 fino al 14 novembre 2023, occorre osservare che le stesse sono state erroneamente ritenute dal Tribunale del riesame interamente utilizzabili. Come evidenziato dalla difesa, potevano essere utilizzate unicamente quelle effettuate fino alla data del 20 luglio 2023, e cioè fino alla data di scadenza delle indagini preliminari per i reati di cui ai capi A), B) e C). Si trat di un accertamento che non può essere compiuto da questa Corte e che, al pari della c.d. prova di resistenza, dovrà essere effettuato dal Tribunale del riesame.
-Non possono ritenersi invece utilizzabili le dichiarazioni rese, a novembre 2023, dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che riscontravano, a giudizio dell’ordinanza impugnata, le dichiarazioni rese da COGNOME NOME.
Come si è detto, le indagini per il reato di omicidio nei confronti degli imputati scadevano il 20 luglio 2023 e, quindi, il propalato di COGNOME è stato acquisito a indagini scadute.
Erra il Tribunale del riesame nel ritenere utilizzabili le dichiarazioni di NOME a seguito di nuova iscrizione per 416-bis cod. pen. a carico dei ricorrenti il 24 marzo 2023. Tale iscrizione, infatti, è stata fatta per un reato diverso rispetto a quello di omicidio e, quindi, il propalato del collaboratore, in relazione a tale reat è inutilizzabile.
-Sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, le quali però, come già detto, non possono trovare riscontro né nelle dichiarazioni di COGNOME, né nelle intercettazioni all’interno dell’abitazione di COGNOME NOME (eseguite a indagini scadute).
-Sono, infine, utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME, il quale riferiva che COGNOME aveva confidato a NOME della decisione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di uccidere COGNOME a causa di una relazione che questi aveva con la
moglie di COGNOME NOME, e aggiungeva che, con riferimento alla scomparsa dell’COGNOME, COGNOME fosse solito utilizzare l’espressione «si è andato a fare una camminata a Marano».
Il Collegio della cautela, nel giudizio di rinvio, dovrà valutare se le stesse possano costituire valido riscontro al propalato di COGNOME.
3.3. In conclusione, con riferimento ai reati di cui ai capi A), B) e C), l ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, perché, alla luce della regula iuris dettata in relazione alle utilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, valuti se quelle utilizzab siano sufficienti a integrare i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME NOME.
–COGNOME NOME, nell’interrogatorio del 13 dicembre 2010, riconosceva COGNOME come affiliato al RAGIONE_SOCIALE con il ruolo di killer;
–COGNOME NOME, nell’interrogatorio del 9 dicembre 2010, COGNOME NOME, nell’interrogatorio del 17 marzo 2011, COGNOME NOME nell’interrogatorio dell’8 luglio 2013, COGNOME NOME, nell’interrogatorio del 6 novembre 2014, COGNOME NOME, nell’interrogatorio del 12 settembre 2016, Torre NOMEno nell’interrogatorio del 13 novembre 2017, COGNOME NOME, nell’interrogatorio dell’ 8 agosto 2022 indicavano concordemente COGNOME come appartenente al RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla partecipazione al gruppo camorristico di NOME, il Tribunale del riesame, fa, inoltre, puntualmente riferimento:
all’ordinanza di custodia cautelare emessa il 15 novembre 2013 del G.i.p. del Tribunale di Napoli nei suoi confronti per procurata inosservanza di pena e di misura di sicurezza detentiva aggravate dall’agevolazione mafiosa in favore del latitante COGNOME NOME, all’epoca condanNOME in via definitiva per associazione mafiosa;
alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (i quali si sono soffermati sulla operatività di NOME nell’organizzazione camorristica, sui rapporti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i RAGIONE_SOCIALE che operavano in zone limitrofe e sul ruolo avuto dagli indagati nell’ambito di tali contatti);
alle intercettazioni ambientali di NOME in carcere, che «lo inquadrano pienamente nel contesto camorristico», e alle intercettazioni a casa della COGNOME, nel corso delle quali la predetta riferiva di avere chiesto nel 2013 un prestito di 150,00 euro a COGNOME (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) per potere mantenere le famiglie dei detenuti e che il predetto le aveva consegNOME il denaro proprio tramite NOME;
-alla conversazione intercettata fra NOME e la COGNOME, nel corso della quale NOME comunica alla COGNOME e a suo marito la collaborazione di COGNOME e alla successiva preoccupazione manifestata dagli interlocutori al pensiero dei segreti del RAGIONE_SOCIALE, che il collaboratore avrebbe potuto disvelare.
3.5. Per quanto concerne il reato di cui al capo F), la censura formulata dalla difesa di COGNOME è inammissibile perché si fonda unicamente sulla erroneamente ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni a casa COGNOME. Trattasi conversazioni, le quali integrano pienamente i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza della fattispecie contestata.
Il secondo motivo è del tutto generico, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dai Giudici del riesame, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze investigative, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle stesse, l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento della doglianza contenuta nel primo motivo in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME perché assunte a indagini scadute.
6. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C), con rinvio per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Il ricorso di COGNOME e COGNOME relativamente ai reati di cui ai capi E) e F) deve, invece, essere rigettato.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C), e rinvia per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso di COGNOME e COGNOME relativamente ai reati di cui ai capi E) e
F).
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 aprile 2024