Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40035 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELENDUGNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta, da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale di NOME COGNOME, di autorizzazione a svolgere indagini difensive, nella specie assunzione di informazioni da un collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., preordinate al promovimento di un giudizio di revisione di una sentenza di condanna definitiva pronunciata nei confronti dello stesso ricorrente.
Il Magistrato di sorveglianza ha affermato la mancanza di legittimazione attiva del difensore istante, assumendo che la richiesta dovesse provenire direttamente dal detenuto e non da terzi soggetti, i quali si sarebbero i quali si sarebbero dovuti rivolgere ad altre autorità giudiziarie non specificate.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo l’abnormità del provvedimento e, in subordine, denunciando il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 327-bis, 391-bis e seguenti cod. proc. pen. nonché artt. 16nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, e 24 Cost. La decisione impugnata sarebbe abnorme, poiché il difensore munito di apposite e regolare mandato a svolgere indagini difensive è l’unico soggetto legittimato a svolgerle, avendo egli, tra l’altro, evidenziato e allegato al magistrato di sorveglianza il concreto interesse del proprio assistito al promovimento, sulla base di informazioni ricevute ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., del giudizio di revisione della sentenza di condanna. Il “non liquet” apposto all’istanza dal magistrato di sorveglianza è estraneo al sistema processuale e determina, da un lato, l’elusione del diritto della difesa a svolgere le indagini di cui all’art. 391-bis cod. proc. pen. e, dall’altro, una stasi del procediment autorizzativo di cui al comma 7 della disposizione appena citata.
Il AVV_NOTAIO generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza non essendo specificato se il collaboratore di giustizia fosse detenuto o meno, informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire la competenza a decidere del magistrato di sorveglianza ovvero del pubblico ministero.
Con successiva memoria in replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, il difensore ha ribadito che il provvedimento impugnato è caratterizzato dai vizi denunciati. Sull’eccepito difetto di autosufficienza, la difesa ha replicato che non è possibile per l’avvocato avere informazioni sullo stato detentivo dei collaboratori di giustizia ed ha allegato il provvedimento reiettivo di apposita istanza reso dal RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo considerato l’art. 391-bis, comma 7, ultima parte che attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza il potere di autorizzare i difensori all’esercizio dell’attività GLYPH investigativa ove essa debba esplicarsi nell’assunzione di dichiarazioni da soggetto detenuto in espiazione di pena.
È opportuno, inoltre, ricordare con riferimento alle misure alternative alla detenzione richieste dai collaboratori di giustizia che “la previsione della competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma risponde alla necessità di garantire la maggiore RAGIONE_SOCIALE possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove costoro sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo non soltanto perché la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è in grado di fornire ogni chiarimento agli organi giurisdizionali preposti alla sorveglianza, ma anche perché questi ultimi possono avvalersi di tutte le articolazioni degli istituti penitenziari per l’osservazione del percorso rieducativo dei collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella circoscrizione dell’ufficio romano” (Corte cost. n. 227 del 1999).
Venendo ora all’esame del provvedimento impugnato, esso deve essere ritenuto abnorme e quindi impugnabile (Sez. 1, n. 46437 del 16/10/2019, Rv. 277490 – 02). Esso si limita ad un “non liquet” che esorbita dal sistema processuale e determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile. Va rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato non risponde alla richiesta difensiva – da considerarsi legittima alla luce dell’art. 391-bis, comma 7, ultima parte, cod. proc. pen. e delle considerazioni sopra riportate – rinviando a non meglio specificate “altre autorità giudiziarie”, senza esplicitare le ragioni di una sua eventuale incompetenza e senza indicare l’autorità giudiziaria ritenuta competente, così determinando una insuperabile stasi del procedimento volto all’autorizzazione di legittima attività difensiva.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente