Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 27.7.2023 del Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 27.7.2023 il Tribunale di Piacenza ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 183 quater disp. att. cod. proc. pen. da NOME COGNOME in relazione al sequestro preventivo di un immobile sito in Piacenza in INDIRIZZO, di cui chiedeva la restituzione e il dissequestro sostenendo che si trattasse di bene nella sua proprietà esclusiva senza alcuna interposizione fittizia in favore del fratello NOME COGNOME, nei cui confronti era emanata dal G.E. la misura cautelare reale ai sensi degli artt. 321, secondo comma cod. proc. pen., 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R.309/1990, in quanto condannato per il reato di cui all’art. 73 del medesimo decreto. Nel rigettare l’opposizione su
rilievo che non vi fosse alcun elemento a sostegno RAGIONE_SOCIALEa pretesa riconducibilità del bene in via esclusiva alla ricorrente, il Tribunale adito ha contestualmente ordinato, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta del Pm, la confisca del suddetto immobile
Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha interposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quar i quali lamenta:
2.1) la ritenuta inutilizzabilità, in relazione al vizio di violazione di legge rif all’art. 234 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni scritte rese dalle proprie sorelle dalla madre attestanti la proprietà effettiva del bene in capo all’istante che del tutto erroneamente erano state qualificate atti di indagine difensiva, trattandosi invece di documenti di natura dichiarativa provenienti dalla proprietaria alla stregua di dichiarazioni sostitutive di atti personali ex art. 46 d.P.R.445/2000 ovvero di atti notori ex art. 47 del medesimo decreto, con l’allegato documento di identità RAGIONE_SOCIALEe dichiaranti, i quali avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte del giudice;
2.2) la ritenuta inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta documentazione che quand’anche riconducibile agli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. era compatibile con un procedimento allo stato degli atti che non prevede il contraddittorio dibattimentale, con conseguente relativizzazione del divieto normativo a fronte di dichiarazioni prodotte in forma integrale, così come erano pervenute al difensore, prive di alterazioni e con dimostrazione attraverso la copia del documento di identità ad esse allegato, RAGIONE_SOCIALEa loro provenienza, nonché precedute dalla lettera di invito redatta in conformità alle prescrizioni di cui all’a 391 bis cod. proc. pen.;
2.3) l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 240 bis primo comma cod. pen. non essendo stata fornita alcuna dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del bene immobile in capo al condannato, rilevando come l’assunta coabitazione dei due fratelli in detto appartamento fosse smentita non solo dalle dichiarazioni dei familiari sopra indicate – attestanti che l’istante aveva vissuto fino al marzo 2011 in casa RAGIONE_SOCIALEe sorelle e si era poi trasferita in un appartamento ubicato nella stessa via di quello oggetto RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ma ad un diverso numero civico, condotto in locazione, mentre il fratello aveva risieduto ininterrottamente dal 2012 fino al suo arresto, avvenuto nel 2015, presso l’abitazione dei propri genitori -, ma altresì dalle sue dichiarazioni senza che gli stretti rapporti personali intercorrenti con i germano fossero supportati da alcun elemento probatorio o indiziario, nessuna indagine essendo stata compiuta al fine di accertare chi si fosse occupato RAGIONE_SOCIALEe trattative per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘appartamento de quo;
2.4) il vizio motivazionale in relazione alla asserita provenienza illecita de danaro impiegato per l’acquisto del bene, laddove la tracciabilità RAGIONE_SOCIALEa maggior parte RAGIONE_SOCIALEe somme versate, trattandosi di assegni bancari, di un assegno circolare, di bonifici pervenuti sul proprio conto corrente e di un prestito ottenuto dalla banca
costituisce la dimostrazione che si trattava di liquidità propria RAGIONE_SOCIALEa istante, no riconducibile in alcun modo all’attività di spaccio di stupefacenti del fratello
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure volte a contestare con i primi due motivi di ricorso l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni sottoscritte dai familiari RAGIONE_SOCIALEa COGNOME manifestamente infondate.
Il Tribunale di Piacenza, nel rilevare come gli atti di indagine difensivi costituiti dalle dichiarazioni sottoscritte da NOME, NOME e NOME, rispettivamente sorelle e madre RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe ragioni di quest’ultima, fossero privi sia RAGIONE_SOCIALE‘autenticazione del difensore, sia RAGIONE_SOCIALEa relazione resa da quest’ultimo in conformità a quanto prescritto ex lege, correttamente ne ha dichiarato, stante la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 391 ter cod. proc pen., l’inutilizzabilità, peraltro trasmettendo, a fronte dei riscont inadempimenti, il provvedimento al RAGIONE_SOCIALE per le valutazioni in tema di illecito disciplinare.
Intanto, infatti, le indagini difensive possono trovare ingresso nel processo penale in quanto alla mancanza del contraddittorio nel momento di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa prova sopperiscano le modalità e il rispetto dei limiti specificamente contemplati dall’art. 391 ter cod. proc. pen. per la loro formazione, volti ad assicurare la certezza RAGIONE_SOCIALE‘epoca in cui sono state rilasciate (lett.a), la certezz RAGIONE_SOCIALEa loro provenienza così come del soggetto che ne fa richiesta (lett. b), la consapevolezza, acquisita dagli avvertimenti ricevuti dal difensore, da parte dei dichiaranti RAGIONE_SOCIALEe finalità perseguite attraverso le loro dichiarazioni, dei divieti, d obblighi, RAGIONE_SOCIALEe facoltà e RAGIONE_SOCIALEe responsabilità penali ad esse collegate (lett.c) e l conoscenza dei fatti sui quali vertono le dichiarazioni (lett.d), cui dev accompagnarsi la relazione RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in osservanza alle suddette prescrizioni formalmente sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto.
La mancata osservanza di tali modalità è espressamente sanzionata dall’inutilizzabilità ai sensi del sesto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis cod. proc. pen. dovendosi al riguardo sottolineare come la normativa introdotta dalla L. n. 397 del 2000 abbia attribuito una specifica valenza procedinnentale all’attività difensiva, formalizzandola intorno all’area di possibile indagine e rendendo tipici gli att principali, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe modalità, RAGIONE_SOCIALEa documentazione ed utilizzazione degli stessi. Nessuna interpretazione relativista può essere, pertanto, patrocinata, così come vorrebbe il ricorrente, a fronte di un’inutilizzabilità patologica, ovverosi ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 191 cod. proc. pen. in presenza di prove
illegittimamente acquisite, vale a dire violando una specifica norma processuale che disponga il divieto.
Nè dalla circostanza che le disposizioni contenute nei commi precedenti all’art. 391-bis cod. proc. pen., comma 6 attengano, come già osservato nella sentenza di questa Corte n. 36036 del 28/11/2013, alla tutela di interessi superiori e le condotte imposte al difensore siano suscettibili di integrare, ove violate, un illecit disciplinare, possono trarsi ragioni di una lettura limitativa RAGIONE_SOCIALEa sanzione espressamente prevista, RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe “dichiarazioni” e RAGIONE_SOCIALEe “informazioni”, “ricevute” e rispettivamente “assunte” in violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui ai commi precedenti, e quindi anche RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’ultima parte del comma 2 del medesimo articolo, alla cui stregua le dichiarazioni e le informazioni sono “da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391ter”. L’inutilizzabilità è infatti la conseguenza processuale, rilevabile anche d ufficio, RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza dei divieti all’ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove o RAGIONE_SOCIALEe regole previste per la loro acquisizione.
Orbene, trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni autonomamente rese dalle scriventi, corredate dalla fotocopia del documento di identità, in risposta alla richiesta di un elenco di domande inviate via mail dal difensore, sia pure accompagnata dagli avvisi di cui all’art. 391 bis terzo comma cod. proc. pen., e trasmessa anch’essa via e-mail ai destinatari, le conclusioni raggiunte dal G.E. in RAGIONE_SOCIALE alla loro inutilizzabilità devono ritenersi, già con riferimento a tale pri punto, pienamente conformi al dato normativo (Sez. 3, n. 2017 del 15/07/2003, COGNOME, Rv. 227390; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, COGNOME, Rv. 228394). Emerge invero con palese evidenza come le suddette modalità non siano sufficienti ad attestare la effettiva provenienza RAGIONE_SOCIALEe risposte date in assenza del difensore, resa vieppiù incerta dal mezzo di trasmissione che, in quanto costituito da un’email ordinaria (circostanza di cui dà atto lo stesso ricorso: v. pag. 6, nonché gli atti allegati), e non già da Pec, ed in assenza di firma digitale, non ne consente di accertare la riferibilità ai dichiaranti.
A ciò si aggiunge la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa relazione scritta prevista dall’art. 391 ter cod. proc. pen.: non rileva che il difensore abbia in altro mod provveduto agli oneri di informazione contemplati dal precedente art. 391 bis, posto che la documentazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esposizione dei suddetti avvertimenti è esclusivamente costituita, stante la previsione a pena di inutilizzabilità contenuta nel sesto comma RAGIONE_SOCIALEa medesima norma, dalla relazione sottoscritta dal difensore o da un suo sostituto, che proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa sanzione comminata rispondente ad esigenze di logica formale e di coerenza sistematica, non ammette equipollenti (Sez. 3, Sentenza n. 17225 del 14/03/2023, Rv. 284555). Del resto, come già puntualizzato da un altro precedente arresto di questa Corte, la non sostituibilità RAGIONE_SOCIALEa relazione prescritta dall’art. 391 ter cod. proc. pen. trova chiaro fondamento
nella circostanza che analoga verbalizzazione analitica è richiesta per l’attività del pubblico ministero e del giudice e nel rilievo che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, assegnando a essi la legge la stessa rilevanza processuale (Sez. 1, Sentenza n. 36036 del 28/11/2013, Miceli, Rv. 261119).
Né è possibile, come inopinatamente sostiene la difesa, superare la previsione legge annoverando le dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive nell’ambito dei documenti, dei quali è consentita, secondo quanto disposto dall’art. 234 cod. proc. pen., la libera utilizzazione, sia pure con le limitazioni di cui al terzo comma a fini di prova. Non può, invero, prescindersi dal rilievo che ricompresi in tale categoria sono le attestazioni di “fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo” che, come ben chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, si distinguono nettamente dagli atti del procedimento perché sono formati, in conformità a quanto puntualizzato dalla Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, “al di fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso” (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 in una fattispecie relativa alle videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale). È dunque evidente che l’acquisizione di atti strettamente funzionali al processo ed avvenuta al suo interno, quali inequivocabilmente si configurano le dichiarazioni e l’assunzione di informazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis cod. proc. pen. non possa mai essere ricondotta nel novero dei “documenti” (così Sez. 6, Sentenza n. 12921 del 28/02/2019, Galletti, Rv. 275645) e, men che meno, in quello RAGIONE_SOCIALEe prove atipiche, come pure sembra ipotizzare la difesa: basti al riguardo rilevare che se la prova atipica è quella, come recita testualmente l’art. 189 cod. proc. pen., “non disciplinata dalla legge”, le dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte n contesto RAGIONE_SOCIALEe indagini difensive sono, essendone la relativa acquisizione regolamentata dagli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen., automaticamente incluse nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe prove tipiche. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ad abundantiam, deve essere rilevato come si ponga comunque al di fuori di ogni tracciato normativo l’invocata riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni in esame a quelle disciplinate dagli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, fuoriuscendo il loro contenuto dagli atti per i quali è consentito all’interessato redigere dichiarazion sostitutive di certificazioni ed essendo prive, quanto alla forma, dei requisi necessari ad integrare dichiarazioni sostitutive di atti notori.
Deriva da queste stesse premesse l’inconsistenza del terzo motivo relativo alla pretesa valenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, il quale si svuota automaticamente di contenuto, in quanto assorbito dalla loro conclamata inutilizzabilità.
Va comunque osservato che anche sotto questo profilo la motivazione del Tribunale non presenta vizi rilevabili in questa sede, dovendosi considerare che l’ordinanza impugnata fonda la ritenuta interposizione fittizia non soltanto sul dato negativo conseguente all’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni raccolte dal difensore, ma altresì in positivo sugli stretti legami intercorrenti tra l’odierna ricorrente fratello, tali da averla indotta ad ospitarlo “formalmente” per ben sei mesi presso la suddetta abitazione e dunque ad attestare falsamente la coabitazione a fini anagrafici. Rilievo che la difesa si limita genericamente a contestare, senza individuare alcuna aporia logica idonea a scardinare il coerente ragionamento deduttivo seguito dal G.E.
Se le doglianze finora esaminate non riescono ad inficiare la presunzione relativa alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile in capo al condannato, neppure il quarto motivo relativo al versamento RAGIONE_SOCIALEa provvista da parte RAGIONE_SOCIALEa formale intestataria supera il fondamento RAGIONE_SOCIALEa confisca disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 240 bis cod. pen..
Va al riguardo puntualizzato che, pur non potendo la sola mera sproporzione tra il reddito o l’attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intes destrutturare, in sé considerata, la supposta intestazione formale RAGIONE_SOCIALEe res attinte dalla misura sanzionatoria, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall’art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione RAGIONE_SOCIALE‘indagato o imputato e non alla posizione dei terzi, ciò nondimeno la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all’illiceità RAGIONE_SOCIALEe stesse accumulazioni, può costituire uno dei possibili elementi logici a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘asserto accusatorio RAGIONE_SOCIALEa natura fittizia RAGIONE_SOCIALE‘intestazione e RAGIONE_SOCIALEa sostanziale disponibilità del bene in capo all’indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso (Sez. 2, Sentenza n. 37880 del 15/06/2023, COGNOME Rv. 285028; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699).
Tuttavia, il motivo in disamina si compone di censure meramente fattuali con le quali vengono addotte disponibilità finanziarie derivate da attività lavorativa svolta in via irregolare o frutto di prestiti e donazioni rimasti indimostrati comunque inidonei a fornire sul piano RAGIONE_SOCIALEa concretezza elementi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa titolarità effettiva RAGIONE_SOCIALE‘immobile in capo all’istante, laddove invece il provvedimento impugnato mette in evidenza la palese sproporzione tra le condizioni reddituali RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, esercente l’attività di collaboratrice domestica, non attestati peraltro da nessuna dichiarazione di imposta, e il valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile attinto dalla misura cautelare.
All’esito del ricorso consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 1.2.2024