Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ric
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha rig l’istanza di revisione della sentenza emessa in data 21 maggio 2018 dal Giud dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo proposta da NOME COGNOME, definitiva dal 2 aprile 2021, con la quale il predetto è stato dichiarato co del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione alla partecipaz RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato che co atto del difensore deduce con unico motivo violazione di legge processual sostanziale e vizio cumulativo della motivazione.
A seguito del procedimento con rito ordinario svoltosi in relazione al n.1696/2014 NUMERO_DOCUMENTO Palermo i vari soggetti che lo hanno adito – coinvolti nell’accusa di aver partecipato a vario titolo ad una RAGIONE_SOCIALE ma denominata RAGIONE_SOCIALE – sono stati definitivamente assolti con la formula “perc il fatto non sussiste”.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza di revisione travisando i fatti sta le sentenze di assoluzione poste a sostegno dell’istanza di revisione e, comun con argomentazioni manifestamente illogiche.
In primo luogo, la Corte ha asserito che la contestazione mossa nel proces carico del ricorrente vedeva sulla partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, invece, le sentenze di assoluzione avessero soltant escluso la costituzione e l’operatività dell’articolazione palermitana, deno “RAGIONE_SOCIALE“, di tale sodalizio, risultando tale assunto smentito dalla circostanz nel processo svoltosi con rito ordinario erano imputati i vertici naziona sodalizio mafioso e di altri soggetti coinvolti nel RAGIONE_SOCIALE di Palermo oltre c richiamato contenuto delle due sentenza assolutorie.
Inoltre, ha considerato la sentenza di legittimità nei confronti del ric rilevando che in tale sede era stata esclusa la concreta rilevanza della p pronuncia assolutoria, senza tenere conto che in tale sede era stato consid solo il dispositivo della sentenza della sentenza di primo grado e, eventualm fatto salvo il ricorso a giudizi di revisione.
Infine, ha escluso la inconciliabilità tra giudicati atteso che le sentenze as hanno ritenuto non completa o comunque contraddittoria la prova in ordin all’esistenza del RAGIONE_SOCIALE palermitano, operando una diversa valutazione, sotto il profilo della attendibilità soggettiva, delle dichiarazioni dei collaboratori di e della valenza probatoria dei riscontri alle stesse.
Tuttavia, la sentenza impugnata ha travisato il chiaro contenuto della senten assoluzione, riportandosi i passi della sentenza di appello del 15.3.2022 rifer ritenuta oscurità dei settori illeciti di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE retta dal RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’attività di spaccio, alla abusiva attività di intermed finanziaria e al vantaggio che sarebbe stato tratto dal sodalizio dalle a delittuose dei suoi sodali. Infine, con riferimento al tentato omicidio di NOME e all’estorsione ai danni di NOME NOMENOME ha ritenuto tali episodi non ricondu contesto criminale ipotizzato; come pure le violenze ai danni di NOME ascritte a soggetti estranei alla RAGIONE_SOCIALE Axe, o a NOME, membro d diverso cuit “Manfight”. Del pari la Corte di appello ritiene non dimostrato che nuova articolazione facente capo agli imputati NOME COGNOME NOME e la sua costola palermitana avessero realizzato, nel contesto di riferimento, una capa intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, funzionale alla realizz delle finalità programmatiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata ha ampiamente riportato le statuizioni in sede d legittimità che avevano portato alla definitiva condanna del ricorrente in o alla partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa di origine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Axe e sua articolazione palermitana, richiamando i precedenti di legittimità che avev riconosciuto la qualificazione mafiosa al cuit RAGIONE_SOCIALE Axe, la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa nel caso di specie, la ad valorizzazione delle propalazioni del collaboratore di giustizia NOME e emergenze di riscontro (v. pg. 7 e ss.). Ha poi ritenuto (v. pg. 25) che la s assolutoria emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo all’esito del gi ordinario, non sembra in concreto aver accertato l’inesistenza dell’associazion ex art. 416-bis cod. pen. denominata RAGIONE_SOCIALE, limitandosi in effetti a ritenere non completa o comunque contraddittoria la prova in ordine alla esistenza di precisa diramazione palermitana denominata RAGIONE_SOCIALE: né invero – prosegue la sentenza – la Corte di assise avrebbe potuto accertare l’inesis dell’organizzazione mafiosa de qua in ragione dei molteplici accertamenti ormai riconducibili al c.d. notorio giudiziale richiamati dalla S.C. con sentenza 2449 Si rileva che in sede assolutoria si operava in concreto una diversa valuta sotto il profilo della attendibilità soggettiva e della valenza probatoria dei rispetto alle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen. e ciò anche con
riferimento a fatti ormai coperti da cosa giudicata, per come evidenz nell’ambito della sentenza della Seconda Sezione della Suprema Corte d cassazione n. 24495/21. In sostanza, a fronte di fatti, per come aggra definitivamente accertati nei termini menzionati, la Corte di assise formulav diverso giudizio con riferimento alla valenza probatoria dei medesimi rispetto esistenza della articolazione palermitana di RAGIONE_SOCIALE Axe la cui costituzione veniva valorizzata come uno degli apporti causali complessivamente intesi, per taluno
Quanto alla valutazione di inattendibilità dei collaboratori, inolt affermato che il giudizio di inattendibilità di un testimone in altro procedi non poteva costituire presupposto per la revisione del giudizio, in assenza nella specie – della dimostrazione della falsità delle dichiarazioni.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che nel presente processo rilevi il giu in ordine al difetto di riscontro delle affermazioni dei collaboratori e considerate come sostanzialmente valutative, senza che si possa rilev nell’ambito motivazionale il positivo accertamento di un fatto, con consegue difetto del profilo di inconciliabilità tra pronunzie dedotto (v. pg. 28).
Ritiene questa Corte che l’esclusione della pretesa inconciliabilit giudicati sia del tutto correttamente affermata dalla sentenza impugn risultando manifestamente infondata la censura di travisamento, da parte de sentenza impugnata, dell’accertamento posto a base della sentenza assolutoria
Costituisce jus receptum in tema di revisione che il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in term contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si (Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229531) e, ancora, che contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provved definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui i due diversi giudici attribuis diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro ver oggettiva, in maniera identica nei due processi (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2 Formiciola, Rv. 259461). In particolare, con riferimento a fattispecie associa è stato affermato che, in tema di revisione, l’inconciliabilità fra s irrevocabili, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., anche in relazione al reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere deve essere intesa con escl riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell’im associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell’altro, spiegand motivazione che il riscontro circa la sussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE non è se riconducibile ad un fenomeno del tutto materiale, indipendente dalle valutazi giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate
“organizzazione minima”, il cui riconoscimento è il risultato di una valutaz giuridica ontologicamente “sovrastrutturale”, che può essere non omogenea anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relazione al rito presc (Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446). Da ultimo valorizzandosi la diversità del rito prescelto, è stato affermato che non s contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel m reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accad oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutaz quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi inten il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero con di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompati tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, F Rv. 283317).
Rispetto a tale consolidato orientamento, la difesa ha richiamato in sed discussione l’arresto di legittimità secondo il quale “in tema di revisione, l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 630 cod. proc. pen. quando ad una irrevocabile di condanna per il reato di RAGIONE_SOCIALE per delinquere (nella sp finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocab assolva ulteriori imputati dall’identica imputazione per insussistenza del dovendosi riconoscere un’effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fond delle due decisioni (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, COGNOME e altri, Rv. 257 Tuttavia, la prospettiva ermeneutica non è stata condivisa Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269232 co ragionamento che – anche per la pertinenza al caso di specie – è opport richiamare. E’ stato osservato che la predetta decisione – pur citando conso principi già prima ricordati – «li ha riletti nella prospettiva dett considerazione secondo la quale “il fatto associativo penalmente rilevante no una qualificazione applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomen materiale, con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte conn dal dolo punibile…” e, segnatamente, è costituito “per effetto di uno stabi di delinquenza fra tre o più persone, al fine di commettere un numero previamente limitato di reati”. Prendendo atto del fatto che il Gi comunemente è chiamato ad inferire l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE criminale base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomati determinati avvenimenti in ordine all’esistenza del patto associativo e de portato organizzativo e strutturale, ha evidenziato che “quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una cert
consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificaz giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza de associativo, cioè l’esistenza del negozio e dell’organizzazione” aggiungendo “l’indebita sovrapposizione tra i due piani del discorso è frutto, ed al med tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta lo stesso «volto costituzionale» dell’illecito penale”. Di qui ha individ incompatibilità tra due giudicati che – rispettivamente – affermano e negano sussistenza dello stesso fenomeno associativo ed ha fatto conseguire da es senz’altro, la revoca della statuizione di condanna. Osserva questa Corte ch ragionamento svolto da detto arresto, attraverso la rilettura dei pur menzio consolidati principi in materia – incentrata sulla “materialità” del delitto ass – fa sostanzialmente coincidere il “fatto-reato” con i “fatti” la cui inconci legittima il rimedio previsto dall’art. 630 lett. a) c.p.p., dalla quale fa discendere una automatica incidenza della sentenza che nega la esistenza del fatto-re associativo su quella che la afferma, determinando – per ciò solo – la revoc quest’ultima. Ritiene il Collegio che, in tal modo, l’arresto richiamato si al dal consolidato orientamento di legittimità ricordato – e che si intende riba non potendosi, pertanto, condividere. Innanzitutto, per la ragione secondo la qu lo stesso tenore letterale della previsione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non consente l’equiparazione dei “fatti stabiliti a fondamento della sentenza” “fatti-reato” oggetto delle decisioni definitive che si assumono in comparazio Con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE a delinquere non assume, pertanto, decisi rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della RAGIONE_SOCIALE cri quanto – invece – l’individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti perso e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del program criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai q verificata la inconciliabilità e, quindi, la incidenza di questa ai fini del Cosicché, l’argomentare del precedente richiamato dalle difese non persuad laddove – dopo aver menzionato i fatti storici dai quali comunemente si desum per via logica l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE criminosa – li fa rifluire, fa perdere la rilevanza, nella materialità della ipotesi criminosa, sia pure sub specie dei suoi elementi costitutivi». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Si è, pertanto, posta nell’alveo di legittimità la sentenza impugnata c relazione alle pronunce assolutorie allegate dalla difesa, ha escluso riliev decisiva insufficienza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia rese nel del processo svoltosi con rito ordinario nonché alla valenza probatoria degli epi di violenza considerati.
Risulta palese che il preteso travisamento delle ragioni della assoluzi censura, in realtà, l’adesione della sentenza impugnata al costante princip
irrilevanza, nell’ambito dell’istituto della revisione, delle diverse val probatorie dei fatti considerati, nella loro materialità rimasti indiscussi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 4 luglio 20224.