Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41437 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2025 della Corte d’appello di Salerno.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME con la quale è stata chiesta la revisione della sentenza n. 130 del 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lamezia Terme, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro e divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2024.
Con tale sentenza NOME COGNOME è stata condannata alla pena di cinque anni di reclusione e duemiladuecento euro di multa per i reati di rapina aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate.
La richiesta di revisione, dichiarata inammissibile, era fondata sulla allegazione della inconciliabilità tra i fatti accertati dalla sentenza oggetto della richiesta , emessa all’esito di un giudizio celebrato con il rito abbreviato, con quelli accertati con la sentenza n. 872 del 2023, irrevocabile il 2 febbraio 2025,
emessa nei confronti del concorrente NOME COGNOME all’esito della celebrazione di un giudizio ordinario, con la quale lo stesso è stato assolto perché «il fatto non sussiste».
COGNOME e lo COGNOME erano stati giudicati per avere aggredito l’ex fidanzato della donna, NOME COGNOME, impossessandosi di un computer, di uno strumento per effettuare tatuaggi e di un telefono (restituito rotto e senza scheda), aizzandogli contro un cane che gli procurava delle lesioni.
La Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse inconciliabilità di giudicati in quanto si verteva in caso in cui le prove raccolte nei due processi, anche a causa dei differenti riti scelti dagli imputati (ovvero il rito abbreviato per NOME COGNOME ed il rito ordinario per NOME COGNOME), erano state valutate ‘ diversamente ‘ mentre i fatti storici erano identici.
Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di NOME COGNOME che deduceva, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione: si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, sarebbe emersa un’incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle due sentenze che emergerebbe (a) dalla diversa ricostruzione della cronologia degli accadimenti e (b) dai contenuti della perizia disposta nel procedimento a carico di NOME COGNOME , elemento ‘nuovo’ non valutato nel processo a carico della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il Collegio, in via preliminare, riafferma che non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283317-01; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259449-01). Se ne è dedotto che non è ammissibile l’istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso
reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, COGNOME, Rv. 214643-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243231-01) .
Si ribadisce, inoltre, che in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l’irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002-01).
1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d’appello evidenziava che non vi era alcuna difformità tra i fatti storici accertati tra le due sentenze allegate come ‘ inconciliabili ‘.
Infatti: (a) era certo infatti che la COGNOME, lo COGNOME e l ‘offeso COGNOME si fossero incontrati verso le 21:00; (b) che il COGNOME si era introdotto nella macchina dei due coimputati una prima volta alle 21:19, e che era ritornato a casa alle 21:30, (c) che proprio alle 21:30, dopo avere indossato un giubbotto e preso un telefono, lo stesso era risalito sulla autovettura; (d) che il cellulare, rotto e senza scheda, gli era stato restituito nel corso della notte dallo zio dello COGNOME, NOME COGNOME (che nel processo ordinario a carico del nipote non aveva deposto avvalendo della facoltà riservatagli dall’art. 199 cod. proc. pen.); (e) che il COGNOME, dopo il secondo incontro con gli imputati, era stato visto dal padre con escoriazioni al braccio e con il volto sanguinante.
Rispetto a questi fatti – accertati da entrambe le sentenze – la diversità delle valutazioni della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dall’offes o, secondo la logica valutazione effettuata dalla Corte di appello, si fondava essenzialmente sugli esiti di una perizia, disposta nel giudizio ordinario a carico dello COGNOME, secondo cui le sue ferite non sarebbero riconducibili al morso del cane come da lui affermato.
La Corte d’appello rilevava che tali valutazioni provenivano da un tecnico che aveva affermato di non essere ‘ uno specialista della materia ‘, mentre la cronologia degli eventi ricostruita nelle sentenze era la medesima, tenuto conto che nell’arco temporale tra le 21:19 e le 21:30 l’offeso non veniva ferito; alle 21: 30, il COGNOME rientrava a casa, indossava il giubbotto e prendeva il telefono; le condotte di lesioni e di impossessamento del telefono erano state infine commesse nel corso del secondo incontro (pagg.7 ed 8 del provvedimento impugnato).
1.3. A fronte di tale logica ricostruzione non può essere mossa alcuna censura alla valutazione effettuata dalla Corte di appello, che in coerenza con gli elementi raccolti, riteneva che i fatti valutati dalla sentenza di condanna della COGNOME e di assoluzione del COGNOME fossero gli stessi e che il differente esito processuale fosse dipeso da una diversa -e legittima -valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’offeso correlata ad un elemento di prova non dirimente, ovvero la perizia sulla natura delle lesioni patite dal COGNOME.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME