Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22879 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/03/1974
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’incompetenza territoriale del giudice di primo grado, Ł manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali tardivamente dedotte;
che, invero, in tema di competenza per territorio, l’art. 21 cod. proc. pen. dispone che l’incompetenza per territorio Ł rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, primo comma, cod. proc. pen.; ne consegue che non Ł ammesso sollevare per la prima volta l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di ricorso per cassazione;
che, inoltre, l’eccezione di incompetenza territoriale, laddove tempestivamente e ritualmente prospettata dalle parti e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, senza tuttavia introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, trattandosi di verifica su una questione preliminare che prescinde dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281067 – 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269212 – 01);
che, nella specie, la questione non risulta previamente e ritualmente devoluta alla cognizione del giudice del merito, come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 5 sulla sintesi dei motivi di appello);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non Ł consentito in questa sede;
che, invero, il riconoscimento della speciale tenuità del danno presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochØ irrisorio, sia quanto al valore in sØ della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione
esente da criticità giustificative, le ragioni del mancato riconoscimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non modesta entità del danno economico cagionato);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME