Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME NOME, nato a San Luca (RC) il DATA_NASCITA NOME, nato a Locri (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/5/2025 del Tribunale del riesame di Como; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/5/2025, il Tribunale del riesame di Como rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le
indagini preliminari il 29/10/2024, con riguardo a plurime contestazioni ai sensi degli artt. 2 e 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due indagati, deducendo i seguenti motivi:
assenza di motivazione quanto all’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa. Con riguardo a tale eccezione (integralmente riportata e che individuerebbe la competenza nei Tribunali di Milano e di Locri) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare, richiamando giurisprudenza condivisibile ma riferita al diverso caso del provvedimento emesso non dal giudice, ma dal pubblico ministero. L’eccezione, dunque, avrebbe dovuto esser decisa, ed il silenzio sul punto imporrebbe l’annullamento dell’ordinanza;
la stessa mancanza di motivazione è poi dedotta con riguardo ad altre considerazioni contenute nella richiesta di riesame (ed integralmente riportate nel ricorso), riguardanti l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindagati COGNOME (più avanti indicato come COGNOME) e l’estrema genericità della chiamata di correo dell’indagato di reato connesso COGNOME, indicato come il “vero dominus del sistema”. L’ordinanza, inoltre, non conterrebbe alcun argomento quanto alle considerazioni del consulente di parte COGNOME, che avrebbe dimostrato l’effettività delle operazioni indicate nelle fatture contestate, tale da evidenziare – in uno con la regolarità gestoria ed amministrativa di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE – l’assenza del meccanismo proprio della frode carosello. La motivazione dell’ordinanza, infine, sarebbe apparente quanto al ruolo di amministratore di fatto di molte società contestato a NOME COGNOME: gli elementi indiziari richiamati dal Tribunale, infatti, sarebbero insufficienti, e ben spiegabili altrimenti.
I difensori dei ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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I ricorsi risultano fondati limitatamente al primo motivo.
Investito della eccezione di incompetenza per territorio, per essere competenti i Tribunali di Milano e di Locri, il Collegio della cautela si è espresso nei termini della inammissibilità della questione, sul presupposto che, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero, non è deducibile la violazione delle regole in materia di competenza per territorio, non avendo tale provvedimento natura di atto giurisdizionale. L’ordinanza, inoltre, ha evidenziato che, in presenza di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Como, la competenza in sede di riesame reale spetta per certo al locale Collegio cautelare.
4.1. La prima parte dell’ordinanza è viziata e merita censura.
4.2. Come correttamente sostenuto nei ricorsi, il principio di diritto affermato dal Tribunale trova applicazione soltanto nel caso in cui il provvedimento impugnato – e sul quale si innesta l’eccezione di incompetenza per territorio – non abbia natura di atto giurisdizionale, come il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (tra le altre, Sez. 2, n. 898 del 16/11/2022, COGNOME, Rv. 284343). Per contro, nell’ipotesi in cui l’eccezione medesima sia sollevata con riguardo ad un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, dunque ad un atto che ha di certo natura giurisdizionale, il Tribunale del riesame non può esimersi dal pronunciarsi, in presenza di una domanda evidentemente ammissibile (come si ricava, tra le altre, da Sez. 3, n. 37141 del 9/9/2021, COGNOME, Rv. 282371).
4.3. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio con riguardo all’eccezione di incompetenza per territorio, sulla quale il Tribunale dovrà pronunciarsi.
Il secondo motivo del comune ricorso, per contro, risulta manifestamente infondato: tutti i profili di merito che si lamentano non considerati, infatti, so stati adeguatamente valutati dal Tribunale, che ha così ribadito il fumus dei reati in rubrica provvisoria con una motivazione tutt’altro che assente o di mera apparenza (dunque qui non censurabile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.), oltre che, peraltro, sostenuta da argomenti che le impugnazioni non menzionano affatto, tantomeno contestano.
5.1. In particolare, quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coindaga COGNOME e COGNOME (poi indicato come COGNOME), il Tribunale ha evidenziato che tali apporti avevano al più “corroborato un quadro indiziario già di per sé idoneo a fondare l’applicazione della misura cautelare reale”. L’ordinanza impugnata, infatti, non contiene alcun riferimento a queste dichiarazioni, sottolineando che il quadro indiziario risultava invero sostenuto da una pluralità significativa di elementi di merito – già contenuti nel provvedimento genetico – che dimostravano il ruolo di “cartiera” proprio di molte delle società interessate, ed il caratt oggettivamente inesistente delle prestazioni oggetto delle fatture poi indicate nei capi (per quel che qui rileva) 19), 23), 50), 51) e 55). Ebbene, su questi numerosi elementi (riportati a pag. 3 dell’ordinanza) i ricorsi non spendono alcuna considerazione, così omettendo di confrontarsi con un decisivo passaggio argomentativo.
5.2. Analogamente, poi, si conclude quanto al secondo profilo sollevato nel motivo, concernente le dichiarazioni del coindagato COGNOME. L’ordinanza ha ancora richiamato sul punto le parole del G.i.p., che – sottolineata l’irrevocabilit della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con cui questi aveva definito il giudizio – aveva evidenziato la piena attendibilità dello stesso soggetto, non minata da
interessi economici od astio e, peraltro, riscontrata da numerose fonti di prova (come quanto rinvenuto nella perquisizione domiciliare a carico di NOME COGNOME), che il comune ricorso non contesta affatto.
5.3. Alle stesse conclusioni – e dunque per una motivazione tutt’altro che assente o di sola apparenza – la Corte giunge, poi, quanto al profilo relativo alle dichiarazioni del consulente di parte COGNOME, che, in ottica difensiva, avrebbero provato l’effettività delle prestazioni indicate nelle fatture. Al riguardo, ba sottolineare che l’ordinanza ha speso numerose considerazioni sul punto (pagg. 56), analizzando e superando partitamente tutti gli argomenti spesi dal professionista (corretta registrazione delle fatture nel registro IVA, presenza di lettere di incarico, estratti conto); ha così concluso che le allegazioni difensive attenevano soltanto ad elementi formali, insufficienti a dimostrare “la sostanza” delle operazioni. Specie, peraltro, alla luce di numerosi indici di fittizietà c l’ordinanza ha in precedenza richiamato (pag. 3), del tutto assenti nel ricorso.
5.4. Questo composito quadro investigativo, infine, ha condotto il Tribunale a confermare anche il ruolo gestorio di fatto, quanto a numerose società, contestato a NOME COGNOME, ancora oggetto di impugnazione; la relativa doglianza, peraltro, si sviluppa sul punto con inammissibili argomenti di merito, che contengono una differente valutazione di elementi di indagine e, pertanto, pongono la censura stessa ancora al di fuori dei rigorosi limiti di cui all’art. 325 cod. proc. pen., n ravvisandosi alcuna carenza od apparenza di motivazione.
Le censure in punto di fumus commissi delicti, pertanto, sono manifestamente infondate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla questione relativa alla competenza per territorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Como competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025
Il TARGA_VEICOLO liere estensore
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Il Presidente