Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39844 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME NOME la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la responsabilità dell’imputato e il trattament sanzioNOMErio inflitto per il delitto di ricettazione ascrittogli;
rilevato che il primo motivo con cui si eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni teste di COGNOME. COGNOME in ordine alle informazioni autoindizianti rese dall’imputato in sed indagini è destituito di giuridico fondamento in quanto trattasi di dichiarazioni di cui la territoriale non ha fatto alcun uso (pag. 4/5), fondando la conferma di responsabilità s diverse e convergenti evidenze;
considerato che s’appalesano manifestamente infondate anche le doglianze svolte nel secondo motivo, avendo la Corte territoriale ( pag. 3) scrutiNOME l’eccezione in questa sede riproposta disattendendola con corretti argomenti giuridici; che, infatti, l’eccez d’incompetenza territoriale formulata solo con l’atto d’appello è palesemente tardiva e manifestamente infondata è la questione d’incostituzionalità relativa ai termini di deduzion normativamente previsti; che in proposito i giudici territoriali hanno osservato che questione prospettata, in punto di fatto, è fondata sulle (inutilizzabili) dichiarazioni dall’imputato in fase di indagini, da cui emergerebbe la ricezione dell’assegno di provenienza delittuosa in Napoli, e dette informazioni erano a disposizione della difesa fin dalla chiusu delle indagini, circostanza che esclude l’addotta impossibilità di proposizione dell’eccezion nei termini;
che questa Corte ha affermato con riguardo alla previgente disciplina il condivisibil principio secondo cui la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le “questioni preliminari”, ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni s punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove sostegno della proposta eccezione (Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537 – 01). Inoltre la Corte di legittimità ha evidenziato che è manifestamente infondata, in riferimen all’art.25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.491 cod. proc. pen., in q il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il d competenza territoriale a vantaggio dell’ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla
1/uk,
che precede immediatamente l’apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti (Sez. 6, n. 8587 del 30/11/2000, 2001, Rv. 219856 – 01);
rilevato che il terzo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 616 cod.pen. è generico in quanto reitera una censura adeguatamente scrutinata in sede di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici, non potendo accedersi alla prospettazione difensiva in assenza di qualsiasi dichiarazione del prevenuto al riguardo ovvero di emergenze da cui inferire la responsabilità del prevenuto per il delitto presupposto;
che le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate; invero, contrariamente a quanto assume la difesa, la gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive, non è incisa dal mancato conseguimento del profitto ovvero dal mancato incasso dell’assegno di provenienza delittuosa, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie sebbene utile alla qualificazione del dolo; che la valutazio della Corte territoriale in ordine alla congruità della sanzione determinata dal primo giudic attestata ai minimi edittali quanto alla pena detentiva, e la rilevata assenza di profi meritevolezza atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, sono statuizio insuscettibili di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificate alla lu degli esiti processuali e dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre