Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6818 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 30/04/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15/10/2018 con la quale il Tribunale di Napoli in composizione monocratica aveva condannato NOME COGNOME, ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., alla pena di giustizia per la ricettazione di un ciclomotore accertata il 13/10/2009.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, tramite il suo difensore, denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata in primo grado e reiterata nei motivi di gravame.
Il difensore deduce: che nel giudizio di primo grado aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, essendo a suo parere competente a conoscere del reato, ex art. 9, comma 2, cod. pen., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; che l’eccezione, rigettata dal primo giudice, era stata riproposta nei motivi di appello; che la Corte di appello aveva sostanzialmente omesso di motivare sul punto, ritenendo che l’eccezione fosse inammissibile, in quanto tardiva, posto che non era stata sollevata nel termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; che tale affermazione era tuttavia errata in quanto all’udienza di comparizione innanzi al giudice monocratico, fissata per il 22/12/2010, il processo era stato rinviato, così come accaduto all’udienza successiva; che l’eccezione era stata quindi ritualmente sollevata all’udienza del 09/05/2013 e in tale occasione erroneamente respinta. La Corte di appello, a detta della difesa, aveva quindi omesso di motivare sull’eccezione riproposta con conseguente nullità della sentenza impugnata. Evidenziava altresì il ricorrente che, nelle more, il reato di ricettazione risalente al 2009 si era comunque estinto per prescrizione.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. L’unico motivo articolato è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi -atti ai quali questa Corte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) -risulta: che alla prima udienza dibattimentale del 22/10/2011 il giudice monocratico ha proceduto alla verifica della costituzione delle parti, tanto è vero che l’imputato è stato dichiarato contumace in quella stessa udienza; che il processo all’udienza da ultimo indicata è stato poi rinviato a quella del 07/11/2011 per assenza dei testi; che analogamente è accaduto all’udienza di rinvio; che alla successiva udienza del 05/07/2012 il processo è
stato nuovamente rinviato per astensione del difensore; che solo all’udienza del 09/05/2013 la difesa sollevava l’eccezione di incompetenza, che il giudice monocratico dichiarava inammissibile in quanto tardiva (decisione poi condivisa dalla Corte di appello). Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta del tutto corretta e condivisibile, atteso che, come è noto, nel giudizio a citazione diretta (come quello in esame), l’eccezione di incompetenza per territorio, giusto il disposto dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., deve essere sollevata, restando altrimenti preclusa, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, vale a dire ‘subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti’. Nel caso in esame, come detto, tale accertamento è stato effettuato all’udienza del 22/10/2011 ed è quindi in quella udienza, subito dopo la dichiarazione di contumacia dell’imputato, che l’eccezione doveva essere sollevata; cosa che invece non è avvenuta.
Va peraltro evidenziato che per costante giurisprudenza di questa Corte le questioni preliminari di cui al citato art. 491 cod. proc. pen. devono essere proposte subito dopo effettuata la verifica sulla costituzione delle parti, e sono precluse se proposte successivamente, anche nel caso in cui dopo l’esaurimento di tale verifica il dibattimento non sia stato aperto e il processo sia stato rinviato ad altra udienza, risultando tale rinvio irrilevante al fine del superamento di tale limite (vedi Sez. 1 n. 242 del 20/01/1995, Rv. 201567 -01, in tema di competenza; Sez. 6 n. 10958 del 24/02/2015, Rv. 262988 -01, in tema di costituzione di parte civile; Sez. 3, n. 46036 del 20/03/2018, Rv. 273956 – 01). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è quindi irrilevante la circostanza che dopo la prima udienza (in cui la verifica sulla costituzione delle parti è stata comunque positivamente ultimata) il processo sia stato rinviato per diverse volte senza svolgimento di altra attività processuale. Parimenti irrilevante la circostanza che il dibattimento è stato rinnovato davanti a nuovo giudice monocratico, atteso che è pacifico che la regressione del procedimento conseguente alla rinnovazione del dibattimento fa pienamente salva l’efficacia degli atti introduttivi al medesimo (Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Rv. 274382 -01).
1.2. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di valutare l’esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, va evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ad oggi, la prescrizione non è maturata in considerazione del fatto che è stata contestata e ritenuta sussistente dai giudici di merito la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ed invero, il termine di prescrizione breve del reato di cui all’art. 648, comma 1, cod. pen. (non dovendosi tenere conto della riconosciuta attenuante di cui al comma 2), pari ad anni 8 ex art. 157, comma 1, cod. pen.,
deve essere aumentato, ex art. 157, comma 2, cod. pen. di 2/3 (e quindi di 5 anni e 4 mesi) per effetto della recidiva suddetta. Tale termine di prescrizione ordinaria (13 anni e 8 mesi), interrotto dalla sentenza di primo grado, deve poi essere aumentato, sempre per effetto della recidiva, di ulteriori 2/3 (ex art. 161 comma 2 cod. pen.). Conseguentemente, ad oggi, il termine di prescrizione massima (decorrente dal 13/10/2009) non è certamente decorso.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME