Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 8/05/2025 del Magistrato di sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la conversione in ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., del reclamo presentato, in data 10 maggio 2025, nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la revoca dell’esecuzione della pena presso il domicilio, disposta ex art. 1 legge n. 199 del 2010 nei confronti del predetto con ordinanza in data 11 luglio 2024, adottata dal Magistrato di sorveglianza di Torino in data 8 maggio 2025.
1.1. Il Tribunale di sorveglianza riscontrava la sussistenza del vizio di incompetenza funzionale del provvedimento di revoca adottato, essendo stata disposta la revoca da un organo (Magistrato di sorveglianza) che avrebbe potuto sospendere solo provvisoriamente la detenzione domiciliare, rientrando detta revoca tra le attribuzioni esclusive del Tribunale di sorveglianza.
1.2. Con il reclamo si contestava la sussistenza di reiterati comportamenti del condannato reputati incompatibili con l’esecuzione della pena presso il
domicilio, in quanto COGNOME, secondo il reclamante, non si era mai allontanato ingiustificatamente dal domicilio avendo rispettato gli orari di entrata e di uscita. Nel pomeriggio del 3 maggio 2025 si era allontanato a bordo di un’ambulanza a causa di un incidente domestico, ma avvisando prontamente i Carabinieri territorialmente competenti per i controlli; si assumeva, inoltre, che tutti i suoi allontanamenti risultavano documentati e giustificati, oltre ad essere stati comunicati agli operanti addetti al controllo.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale rilevabile d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Correttamente il reclamo è stato convertito dal Tribunale di sorveglianza di Torino in ricorso per cassazione. Invero, il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010 richiama, in quanto compatibile, tra le altre, la disposizione di cui all’art. 47ter, comma 6, Ord. pen., che prevede la revoca della detenzione domiciliare “se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure”.
Il citato art. 1 non prevede, però, né direttamente né per relationem, alcun mezzo di impugnazione, per cui l’unico rimedio utilizzabile avverso tale tipo di provvedimento è il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost. in quanto incidente sulla libertà personale (tra le altre, Sez. 2, n. 23760 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 264388, relativa ai provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti).
Tanto premesso deve riscontrarsi l’incompetenza funzionale dell’Autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento impugnato, rilevabile di ufficio.
2.1. Invero, l’art. 1, comma 8, della legge n. 199 del 2010 prevede che ‘ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza ‘.
Il provvedimento oggetto di reclamo è viziato da incompetenza funzionale, rilevabile di ufficio (Sez. 1, n. 23870 del 17/07/2020, Rv. 279988 – 02; Sez. 1, n. 42060 del 14/01/2014, Rv. 260509 – 01; Sez. 1, n. 47953 del 22/11/2012, Rv.
253886 – 01), trattandosi di revoca disposta dal magistrato di sorveglianza il quale, in luogo della provvisoria sospensione della detenzione domiciliare concessa al condannato ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, ne ha disposto, direttamente, la revoca.
Invero, tale ultima attribuzione rientra tra quelle esclusive del Tribunale di sorveglianza. La disposizione normativa richiamata, infatti, passando, nell’elenco delle disposizioni citate, dall’art. 51bis direttamente all’art. 58quater , non indica l’art. 51-ter Ord. pen., alla cui stregua competono al Magistrato di sorveglianza la sospensione provvisoria delle misure alternative, in presenza di comportamento dell’affidato al servizio sociale o dell’ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare, “tali da determinare la revoca della misura”, e al Tribunale di sorveglianza, cui gli atti devono essere immediatamente trasmessi, “le decisioni di competenza”.
2.2. Tale omesso richiamo, tuttavia, non osta all’applicazione della stessa disposizione normativa quando l’esecuzione della pena detentiva presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura sia disposta ai sensi della legge n. 199 del 2010, avendo riguardo alle caratteristiche della detta misura di peculiare beneficio penitenziario, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 45282 del 10/10/2013, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 257319), che ne rendono giustificata la soggezione alle medesime regole, non espressamente derogate, e sussistendo anche ragioni di interpretazione logicosistematica, condivisibilmente rappresentate dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.
Si tratta di pertinenti ragioni, correlate alla stessa previsione dell’art. 1, comma 8, che, nel rinviare all’art. 47ter Ord. pen., precisa, nella sua seconda parte, che il provvedimento, di cui ai commi 4 e 4bis , relativo alla concessione del beneficio e alla indicazione delle sue prescrizioni, “tuttavia … è adottato dal magistrato di sorveglianza”, lasciando intendere l’applicazione, negli altri casi (compresa la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. per comportamento “contrario alla legge o alle prescrizioni dettate”), delle regole generali dell’Ordinamento Penitenziario in tema di competenza, e, nel rinviare all’art. 51bis Ord. Pen., rimarca, nella stessa seconda parte, che il provvedimento relativo, che riguarda la prosecuzione o la cessazione della misura in dipendenza della sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, è adottato dal magistrato di sorveglianza, ulteriormente evidenziando di avere mantenuto, ove non espressamente prevista una specifica competenza, le regole generali.
Consegue a quanto sin qui esposto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per incompetenza funzionale del Magistrato di
sorveglianza che lo ha adottato, rilevabile di ufficio, con trasmissione al Tribunale di sorveglianza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino del giorno 8 maggio 2025 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il giudizio.
Così è deciso, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME