Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MESSINA nei confronti di:
COGNOME EDWARD nato a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha dichiarato, con sentenza, la propria incompetenza nel processo nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 18 TULPS, per il fatto che quello stesso Tribunale ha già emesso, in procedimento separato, sentenza nei confronti dei coimputati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina che ha dedotto l’abnormità della sentenza. Il Tribunale avrebbe semmai dovuto fare dichiarazione di astensione e la decisione di incompetenza è del tutto eccentrica.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso è ammissibile e fondato, atteso che il provvedimento impugnato è abnorme.
La sentenza di incompetenza è stata emessa non per ragioni di territorio o di materia o, ancora, funzionali, ma per una condizione giustificatrice della dichiarazione di astensione. I coimputati per lo stesso reato sono stati separatamente giudicati in altro procedimento dallo stesso giudice, che si è così determinato ad una pronuncia del tutto eccentrica di incompetenza. Invece di proporre dichiarazione di astensione, ha definito il giudizio, denegando la competenza dell’ufficio giudiziario di appartenenza e dando in tal modo luogo ad una stasi processuale non altrimenti risolvibile. Non è dubbio che il giudice non abbia il potere di pronunciare l’incompetenza evocando situazioni che non interferiscono in alcun modo sulla ripartizione, per ragioni di materia o territorio, della potestas iudicandi tra più organi giudiziari, e che una sentenza di tal fatta determini una indebita regressione del processo, come per una situazione simile è stato riconosciuto con la statuizione del principio di diritto per il quale “la sentenz che, concludendo il processo, dichiari la nullità del dibattimento è abnorme sia sotto il profilo funzionale, in quanto non perviene ad una decisione sulla regiudicanda, sia su quello strutturale, in quanto travolge l’intero processo, determinando così un’indebita regressione dello stesso. (Fattispecie relativa a sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la nullità del dibattimento in
ragione dell’omesso esame di un imputato, della cui impossibilità a comparire per rendere l’esame non si era erroneamente tenuto conto)” – Sez. 5, n. 3720 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278305 -.
Né è d’ostacolo alla dichiarazione di ammissibilità, e conseguentemente di fondatezza, del ricorso il fatto che abbia ad oggetto una sentenza di incompetenza, di regola non impugnabile perché passibile di conflitto, dal momento che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, “è impugnabile per abnormità anche la decisione di incompetenza allorché essa si ponga al di fuori del sistema processuale e non consenta, per carenza del necessario presupposto (insorgenza di un conflitto tra giudici a norma dell’art. 28 cod. proc. pen.), l’accesso all procedura prevista dagli artt. 30 e seguenti stesso codice” – Sez. 5, n. 1276 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274387 -.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Messina perché dia corso al giudizio in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 26 marzo 2024.