Furto di Energia: Quando la Contestazione dell’Aggravante Rende Inutile la Querela
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29674/2024) torna a fare chiarezza su un tema cruciale nel reato di furto di energia elettrica: la necessità della querela. A seguito della Riforma Cartabia, il furto semplice è procedibile solo su querela di parte. La procedibilità d’ufficio scatta solo in presenza di specifiche aggravanti, come quella della destinazione del bene a pubblico servizio. La pronuncia in esame chiarisce i requisiti per una valida contestazione aggravante, distinguendo tra un allaccio abusivo alla rete pubblica e la manomissione del contatore domestico.
Il Caso: Furto di Energia e Difetto di Querela
Il caso origina dalla decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un’imputata per furto di energia elettrica. Il motivo? La mancanza di una querela da parte della società erogatrice del servizio. Il reato, secondo il giudice di primo grado, era un furto semplice, non aggravato.
Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato. A suo avviso, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625, n. 7, c.p.) era implicitamente presente nei fatti descritti nell’imputazione e, pertanto, il reato doveva essere considerato procedibile d’ufficio, senza necessità di querela.
La Natura Valutativa dell’Aggravante del Pubblico Servizio
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato un suo precedente orientamento. L’aggravante in questione non è puramente descrittiva, ma ha una “natura valutativa”. Ciò significa che la sua esistenza non emerge automaticamente da qualsiasi descrizione di un furto di energia, ma richiede una specifica verifica giuridica sulla natura del bene e sulla sua effettiva destinazione.
Perché una contestazione aggravante sia valida, non è sufficiente descrivere una condotta qualsiasi. L’imputazione deve esporre in modo esplicito, o quantomeno attraverso formule equivalenti e inequivocabili, che il bene sottratto era destinato a un pubblico servizio. Questo serve a garantire il diritto di difesa dell’imputato, che deve essere messo in condizione di comprendere appieno ogni aspetto dell’accusa.
La Differenza tra Allaccio alla Rete e Manomissione del Contatore
La Corte traccia una distinzione fondamentale. Un conto è una condotta di furto realizzata tramite un allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore. In quel caso, la rete stessa è intrinsecamente un “servizio” destinato a raggiungere un numero indeterminato di utenti. La sua natura pubblica è palese e la sottrazione di energia da essa integra chiaramente l’aggravante.
Altro conto, come nel caso di specie, è una sottrazione realizzata tramite la “violenta e fraudolenta manomissione del contatore presente nell’abitazione dell’imputato”. Questa descrizione, secondo la Corte, si concentra sulla modalità fraudolenta e sull’oggetto (il contatore privato), ma non descrive in modo inequivocabile che l’energia sottratta fosse destinata a un pubblico servizio, essendo già giunta al punto di consegna dell’utenza privata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha stabilito che, per considerarsi legittimamente contestata in fatto, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio deve essere esposta nell’imputazione in modo esplicito o con formule equivalenti. Questo perché la sua natura “valutativa” impone una verifica giuridica che deve essere resa palese all’imputato. Nel caso in esame, la descrizione della manomissione di un contatore privato non era sufficiente a configurare implicitamente tale aggravante. Di conseguenza, il reato doveva essere qualificato come furto semplice, per il quale, a seguito delle recenti riforme, è necessaria la querela. In assenza di quest’ultima, la decisione del Tribunale di dichiarare l’improcedibilità era corretta.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: la chiarezza e la completezza del capo di imputazione. Per superare la necessità della querela nel furto di energia, non basta qualsiasi descrizione dei fatti, ma è necessaria una contestazione aggravante chiara e specifica. L’accusa deve precisare perché il bene sottratto (l’energia) sia da considerarsi destinato a un pubblico servizio. In mancanza, la manomissione del contatore domestico resta un furto semplice, perseguibile solo se la parte offesa lo richiede formalmente.
Quando il furto di energia elettrica è procedibile d’ufficio, senza querela?
È procedibile d’ufficio quando sussiste una circostanza aggravante, come quella prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., ovvero quando l’energia sottratta è destinata a un pubblico servizio. Tale aggravante, però, deve essere chiaramente contestata nell’imputazione.
La manomissione di un contatore privato è sufficiente a integrare l’aggravante della destinazione a pubblico servizio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la semplice descrizione della manomissione di un contatore all’interno di un’abitazione privata non è di per sé sufficiente a far ritenere contestata in fatto l’aggravante della destinazione a pubblico servizio, a differenza, ad esempio, di un allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica.
Cosa significa che l’aggravante del pubblico servizio ha “natura valutativa”?
Significa che la sua applicazione non deriva da una mera constatazione di un fatto, ma richiede un’analisi e una valutazione giuridica sulla natura del bene rubato, sulla sua specifica destinazione e sul concetto stesso di “pubblico servizio”. Per questo motivo, deve essere esplicitata nell’accusa per permettere all’imputato una difesa completa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di:
MIGLIORE NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di COGNOME NOME per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
Avverso la sentenza ricorre il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, anche prescindendo dalla contestazione suppletiva dell’aggravante dell’art. 625 n. 7) c.p. effettuata dal pubblico ministero all’udienza del 24 aprile 2023 e ritenuta tardiva dal giudicante, erroneamente ha ritenuto non contestata in fatto la destinazione dell’energia sottratta al pubblico servizio, posto che l’aggravante in questione ha natura oggettiva e non valutativa, mentre gli elementi integranti la relativa fattispecie erano stati compiutamente descritti nell’imputazione. Conseguentemente il reato doveva ritenersi procedibile d’ufficio anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 624 c.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 ed erroneamente il Tribunale ne avrebbe invece affermato l’improcedibilità per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell’imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l’impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Masc:ali, Rv. 285878).
In altri termini, l’aggravante in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene
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posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio del stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete, per l’appunto, capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, COGNOME, non mass.).
Ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, nel quale la sottrazione è stara realizzata mediante la violenta e fraudolenta manomissione de contatore presente nell’abitazione dell’imputato.
Né rileva che il pubblico ministero all’udienza del 11 marzo 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell’aggravante in questione ai sensi dell’art. 517 c.p.p., circostanza peraltro solo evocata dal ricorrente, ma non specificamente devoluta con il ricorso che non ne ha fatto oggetto di specifica doglianza. Non di meno deve ribadirsi che l’illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione un volta che sia già spirato il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per proposizione della querela ricorre nel caso in cui il titolare dell’azione penale successivamente all’entrata in vigore del citato decreto e prima cella maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie il pubblico ministero avrebbe potuto procedervi all’udienza del 16 gennaio 2023.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 28/6/2024