Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4561  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore TOMASÒ COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di NOME e Itinammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
C.D. I
Con il Provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di L’Aquila ha riqualificato i
di concorso in tentato omicidio a carico di NOME.
l COGNOME
COGNOME
I COGNOME
NOME.
lin quello di concorso in lesioni aggravate ai sensi dell’art. 583, comma
2, cod. pen., rideterminando la pena nei confronti degli imputati in anni reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La vittima, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE l, colpita ripetutamente con calci, pugni e pestoni alla t ha riportato un’emorragia subaracnoidea con postumi permanenti di danno al te cerebrale (un focolaio lacero contusivo irreversibile).
2.1  COGNOME
NOME.
COGNOME
eI  COGNOME
NOME.
medesimo difensore di fiducia.
I
propongono ricorso separatamente, tramite il
2.1. Il ricorso di NOME deduce un unico motivo di censura per vizio di moti mancante e contraddittoria del provvedimento impugnato che non ha riten l’incompatibilità a testimoniare di COGNOME B. D.  COGNOME IL   amico della persona offesa, in relazione agli artt. 144, comma primo, lett. d) e 197 cod. Proc. pen.
La difesa rileva che, nelle sommarie informazioni rese in sede di presentazion denuncia querela, il teste succitato ha svolto contemporaneamente le funz interprete ausiliario della polizia giudiziaria – e di persona informata sui fa in,violazione dell’art. 144 cod. proc. pen.
Il ricorso contesta, quindi, che l’interprete non abbia potuto mantenere il dovu sugli atti compiuti in sua presenza e che potrebbe aver svolto la sua funz parzialità, dato il legame di amicizia e convivenza che lo legava alla vittima del
Si invoca, pertanto, la nullità della sentenza eccependo l’inutilizzabilità di compiuti alla presenza dell’interprete il cui ruolo “doppio” si . contesta (in particolare, della denuncia-querela).
2.2. Il ricorso di COGNOME NOME COGNOME si concentra, invece, unicamente sulla contestazione d diniego del riconoscimento .delle circostanze attenuanti generiche, con conse denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria. In particolare, si deduce la sottovalutazione della condotta collaborativa dell’i quale, nella . fase iniziale delle indagini, aveva contribuito significativ all’individuazione del terzo complice NOME COGNOME – condotta neppure citata in sentenza – e la valorizzazione negativa della gravità dell’agire delittuoso in sé consider personalità criminale dei ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali. 2.3. Il difensore degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali ragioni dei ricorsi, chiedendone l’accoglimento.
3. Il Sostituto PG NOME NOME chiesto il rigetto del ricorso d M.I. e l’inam del ricorso dil B.M.2
CONSIDERATO IN DIRITTO
M.I.
Il ricorso di
è infondato e deve essere rigettato, mentre quello I
 321.
e inammissibile.
L’unico motivo di censura del ricorso RAGIONE_SOCIALE.I. non merita di essere accolto.
La difesa rileva l’incompatibilità a testimoniare di COGNOME NOME.COGNOME I amico della persona offesa, che ha svolto contemporaneamente le funiioni di interrirete – a della polizia giudiziaria – e di persona informata sui fatti, in violazione dell’ proc. pen. e dell’art. 197 dello stesso codice
In proposito, il Collegio ritiene che l’ausilio fornito alla polizia giudiziaria com per la presentazione della querela da parte della persona.offesa, durante la indagini preliminari, non determini alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimon dibattimentale, non essendo questa espressamente prevista dalla legge e plurime essendo le ragioni che non consentono di dar credito alla tesi difensiva.
E difatti, sussiste l’incompatibilità con ‘l’ufficio di testimone solo per l’ausi tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria d giudiziario, e non invece in relazione a chi – magari un esperto all’amministrazione giudiziaria, abbia svolto occasionalmente funzioni di ausilia polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 17951 del Zilio, Rv. 279175; Sez. 5, n. 32045 del 10/6/2014, Colombo, Rv. 261652).
Inoltre, altrettanto condivisibile è l’opzione interpretativa secondo cui n incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per il soggetto che, ne procedimento, abbia svolto l’attività di interprete, non essendo una tale incom compresa tra quelle previste dall’art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi appli analogia, Il disposto di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, prevede soltanto l’ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a presta di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la testimoniare (Sei. 2, n. 26011 del 25/6/2008, Singh, Rv. 240633).
Pei·altro, in generale, Sez. 5, n. 46827 del 15/10/2015, S.M., Rv. 265222 condivisibilmente chiarito che può essere nominato ausiliario di polizia giudiziar svolgimento di attività tecniche (in particolare, proprio quelle di interpretaria deciso), colui il quale sia stato già sentito come persona informata sui fatti, prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità (vedi conforme, Sez. 5, n. 23021 del 24/3/2017, Annunziata, Rv. 270376, in una fatti
nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l’escussione a sommarie informazioni dell’altro).
2.1. Al rigettò del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso di COGNOME NOME  COGNOME è inammissibile in quanto manifestamente infondato quanto alle censure riferite al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria.
La sottovalutazione del fattore “collaborazione” dell’imputato alle indagini e la valorizzazione negativa della gravità dell’agire delittuoso in sé considerato e della personalità criminale del ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali, corrispondono ad una scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, perché ancorata a solidi paradigmi ermeneutici.
Infatti, quanto al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è opinione costante e consolidata di questa Corte regolatrice ritenere che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509). Sicché, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv, 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
Nel caso dispecie, il giudice di merito ha motivato ampiamente sulla gravità consistente della condotta aggressiva realizzata dagli imputati, in concorso con una terza persona, nei confronti della vittima, nonchè sulle modalità di esecuzione del reato, definite particolarmente odiose in sede di giudizio commisurativo della pena; una violenza che ha determinato un danno permanente al tessuto cerebrale della persona offesa e, dunque, un indebolimento permanente del cervello, configurandosi così l’aggravante prevista dall’art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen.
Anche la valorizzazione dell’indicatore dei precedenti penali, quale fattore “spia” di una personalità negativa, corrisponde alle consuete linee di orientamento della Suprema Corte.
3.1. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto
Il Presidente
Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di u somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME  COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas delle ammende.
Rigetta il ricorso di COGNOME M.I.  COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023 :
Il Consigliere estensore