Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 120/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC Ð 23/01/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 33742/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Taurianova il 26/11/1969 quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
avverso lÕordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso, letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di COGNOME NOME, munito di procura speciale, avverso il sequestro preventivo del patrimonio aziendale della societˆ RAGIONE_SOCIALE quale legale
rappresentante della predetta societˆ, sottoposta ad indagine per lÕillecito amministrativo di cui allÕart. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 undecies lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui allÕart. 452 quaterdecies cod.pen., reato per il quale NOME NOME risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione alla proposizione del riesame.
2. Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo con un unico motivo la violazione dellÕart. 39 comma 1 del d.lgs n. 231 del 2001 nella misura in cui avrebbe ritenuto esistente un difetto di legittimazione in capo a Ventrice Girolamo a proporre l’istanza di riesame avverso l’ordinanza di sequestro preventivo tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite COGNOME che, con lo specifico riguardo al tema del riesame, senza costituzione in giudizio, da difensore nominato dal legale rappresentante, hanno precisato che è ammissibile la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente, secondo il disposto dell’art. 96 cod.proc.pen. in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’articolo 39 decreto legislativo 231 del 2001, sempre che precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall’articolo 57 del medesimo decreto. Pertanto l’impugnazione proposta dal legale rappresentante dell’ente non sarebbe inammissibile ogni qualvolta, in fase di esecuzione del sequestro preventivo, non venga comunicata all’ente lÕinformazione di garanzia, come avvenuto nel caso in esame nel quale, il tribunale del riesame, avrebbe dovuto verificare la sequenza procedimentale e solo dopo aver stabilito che il decreto il decreto di sequestro impugnato non era stato preceduto accompagnato dalla formale informazione di garanzia, avrebbe dovuto ritenere la legittimazione a proporre il riesame in capo al legale rappresentante NOME COGNOME COGNOME
Il ricorso risulta fondato sulla base delle seguenti ragioni.
Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile lÕistanza di riesame proposta dal difensore e procuratore speciale di COGNOME Girolamo, nella vesta di legale rappresentante della societˆ RAGIONE_SOCIALE colpita dallÕordinanza di sequestro preventivo del patrimonio sociale, societˆ indagata dellÕillecito amministrativo di cui allÕart. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui allÕart. 452 cod.pen., reato per il
quale NOME NOME risulta persona sottoposta ad indagini, per difetto di legittimazione ai sensi dellÕart. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001.
LÕart. 39 comma 1, del d.lgs n. 231 del 2001 stabilisce che Òl’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativoÓ.
Giˆ con la pronuncia Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, COGNOME, Rv. 244406, la Corte di cassazione aveva chiarito come la disposizione di cui all’art. 39 d. lgs. 231 del 2001 vieti esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente; una proibizione che si giustifica in quanto il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualitˆ processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell’interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilitˆ e facendola cos’ ricadere sul solo rappresentante.
Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39, si è chiarito, è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; detto diritto risulterebbe del tutto compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale (cos’ testualmente Sez. 6, n. 41398 del 2009, cit.).
Tali principi hanno trovato conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264313 Ð 01) secondo cui Çin tema di responsabilitˆ da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non pu˜ provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilitˆ, alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001È e che Çè inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativoÈ.
Ancora di recente, la Corte di cassazione ha ribadito che quando il legale rappresentante della societˆ imputata di un illecito amministrativo ai sensi della legge n. 231/2011 ed è a sua volta indagato o imputato del reato presupposto, l’Çl’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conseguenza che il divieto scatta in presenza
della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sicchŽ il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, COGNOME, Rv. 286095 – 01; Sez. 2, n. 52470 del 19/10/2018, dep. 21/11/2018, s.l.r. COGNOME, non massimata).
Risulta chiaro, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite COGNOME, che il difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., concerne la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, e non, come nel caso in esame, in cui la richiesta di riesame sia stata proposta dal soggetto persona fisica sottoposta ad indagini per un reato.
Nel caso in esame, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 1¡ luglio 2024, aveva respinta la richiesta di applicazione di misure cautelari, ed aveva accolto la richiesta di sequestro preventivo e, per lÕeffetto, disposto il sequestro preventivo nei confronti Ð tra gli altri Ð di COGNOME Girolamo, legale rappresentante della societˆ Cittˆ COGNOME, persona sottoposta ad indagini nellÕambito di indagini in ordine al reato di cui agli artt. 110, 452 cod.pen. Peraltro, per completezza, a quanto consta sulla base degli atti, nellÕambito della medesima indagine la societˆ del COGNOME non risulta indagata dellÕillecito amministrativo di cui allÕart. 5 comma 1, lett. a), b), 6 e 7, 25 lett. f) d.lgs n. 231 del 2001, in relazione al reato presupposto di cui allÕart. 452 cod.pen., per il quale risulta indagato COGNOME NOME che ha proposto istanza di riesame quale persona sottoposta ad indagini del reato di cui allÕart. 452 cod.pen.
Il Tribunale, sullÕassunto che la societˆ risulterebbe indagata dellÕillecito amministrativo, circostanza che, come si è detto, non trova conferma dalla lettura del provvedimento genetico di sequestro, ha ritenuto sussistente lÕincompatibilitˆ ai sensi dellÕart. 39 della legge n. 231 del 2001 e conseguentemente ritenuto inammissibile lÕistanza di riesame del Ventrice, istanza, si ribadisce, proposta quale persona sottoposta ad indagini avverso il decreto di sequestro preventivo e non quale soggetto legale rappresentante dellÕente collettivo per il quale opera il divieto ex art. 39 cit.
Il Tribunale ha fatto mal governo dei principi sopra richiamati e pertanto lÕordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Annulla lÕordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio
Calabria competente ai sensi dellÕart. 324 comma 5 cod.proc.pen. Cos’ deciso in Roma, il 23/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME