Incompatibilità del giudice: la Cassazione ribadisce i termini per eccepirla
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire un tema cruciale della procedura penale: l’incompatibilità del giudice. La decisione sottolinea un principio fondamentale: le questioni relative alla potenziale parzialità o incompatibilità del giudicante devono essere sollevate con gli strumenti processuali corretti e nei tempi previsti dalla legge, altrimenti non potranno più essere fatte valere. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per reati fallimentari (bancarotta) emessa dal tribunale di primo grado e sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, la quale si era limitata a rideterminare le pene accessorie. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione all’art. 34 del codice di procedura penale, che disciplina appunto i casi di incompatibilità del giudice.
Nello specifico, la difesa sosteneva che il giudice del primo processo si trovasse in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla norma, vizio che, a suo dire, avrebbe dovuto invalidare l’intero giudizio. La Corte d’Appello aveva già rigettato questa censura, ma l’imputato ha insistito nel portarla all’attenzione della Suprema Corte.
L’Incompatibilità del Giudice e lo Strumento della Ricusazione
Prima di analizzare la decisione, è utile chiarire cosa si intende per incompatibilità del giudice. Si tratta di una serie di situazioni, elencate dalla legge, che mirano a prevenire che un magistrato possa giudicare una causa se ha già avuto un ruolo nel medesimo procedimento in altre vesti o se esistono altre circostanze che potrebbero minare la sua imparzialità. L’obiettivo è garantire un processo equo e un giudice terzo e imparziale.
Tuttavia, il codice di procedura penale prevede uno strumento specifico per far valere questa situazione: la ricusazione. È un istituto che permette alle parti (imputato, pubblico ministero, etc.) di chiedere formalmente la sostituzione del giudice che ritengono si trovi in una condizione di incompatibilità o per cui nutrono dubbi sulla sua imparzialità. Questa richiesta deve essere presentata entro termini ben precisi, solitamente all’inizio del processo o non appena la parte viene a conoscenza della causa di incompatibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo il motivo proposto come “manifestamente infondato”. La decisione si basa su un’argomentazione netta e consolidata nella giurisprudenza.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che la Corte d’Appello aveva correttamente respinto la doglianza dell’imputato. Il rimedio previsto dall’ordinamento per contestare una situazione di incompatibilità del giudice non è l’impugnazione della sentenza, ma lo specifico strumento della ricusazione.
In altre parole, l’imputato avrebbe dovuto presentare un’istanza di ricusazione contro il giudice di primo grado durante lo svolgimento di quel processo. Non avendolo fatto, ha perso la possibilità di sollevare la questione in un momento successivo, come in sede di appello o di ricorso per Cassazione. La mancata attivazione dello strumento corretto nei tempi previsti dalla legge preclude la possibilità di denunciare il vizio in seguito. La Corte ha quindi confermato che la scelta processuale (o la mancata scelta) della parte ha conseguenze definitive sul suo diritto di far valere determinate eccezioni.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un importante monito sull’importanza della strategia processuale e della tempestività delle eccezioni. Non basta avere una potenziale ragione valida; è indispensabile farla valere nel modo e nel tempo corretto. La questione dell’incompatibilità del giudice, pur essendo fondamentale per la garanzia di un giusto processo, non può essere sollevata a piacimento, ma deve seguire il canale procedurale della ricusazione. In mancanza, la presunta violazione non potrà essere sanata nelle fasi successive del giudizio. L’imputato, oltre a vedersi respingere il ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi palesemente infondati.
Qual è lo strumento giuridico corretto per contestare l’incompatibilità di un giudice?
L’unico strumento previsto dalla legge per far valere una situazione di incompatibilità del giudice è la dichiarazione di ricusazione, che deve essere presentata nei termini previsti dal codice di procedura penale.
Cosa succede se la questione dell’incompatibilità non viene sollevata tramite ricusazione?
Se una parte non presenta l’istanza di ricusazione nei tempi e modi corretti, perde il diritto di sollevare la questione. Di conseguenza, non potrà utilizzare l’argomento dell’incompatibilità come motivo di appello o di ricorso per Cassazione, e l’eventuale ricorso basato su tale motivo sarà dichiarato inammissibile.
È possibile denunciare l’incompatibilità del giudice per la prima volta in appello o in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha ribadito che il rimedio per l’incompatibilità è la ricusazione. Se questo strumento non viene utilizzato durante il processo di primo grado, la questione non può essere validamente introdotta per la prima volta nelle fasi di impugnazione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12184 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMA CAMPANIA il 30/07/1964
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando le pene accessorie, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 co. 1 e 2 n. 2 L. Fall.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 34 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la censura con cui si deduce l’incompatibilità del giudice di prime cure, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito, a pag. 3 della sentenza impugnata, correttamente ha chiarito come il rimedio avverso le situazioni di incompatibilità del giudice è costituito dallo strumento della ricusazione che, nella specie, non è stato fatto valere dall’imputato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende; Così deciso 15 gennaio 2025